Massime Cassazione
raccolte e suddivise in macro aree giuridiche.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 19 NOVEMBRE 2019 (UD. 26 SETTEMBRE 2019), N. 46898.
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“Il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile con ricorso alla Corte di appello anche per il merito”.
Articoli interessati: Art. 34bis D. Lgs.2011/159 (Controllo giudiziario delle aziende)
CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, SENT. N. 20954, UD. 28.02.2020 – DEPOSITO 15.07.2020
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“La Seconda sezione, pronunciandosi in tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha affermato che il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159 del 2011, attribuisce al tribunale il potere di dare esecuzione alla misura ovvero di revocarla a seconda dell’esito dell’accertamento della persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo un periodo di detenzione di almeno due anni, ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine di durata, potendo tale modifica essere adottata solo con il procedimento di cui all’art. 11, comma 2, d. lgs. cit., durante la sua esecuzione e, dunque, anche eventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 si sia concluso con un provvedimento che a tale esecuzione abbia dato luogo”.
Articoli interessati: Art. 14 d.lgs. 159/2011 (Decorrenza e cessazione della Sorveglianza Speciale) – Art. 11 d.lgs. 159/2011 (Esecuzione)
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