Un cane mi ha aggredita, il padrone è responsabile legalmente?
Gentile Avvocato,
mi chiamo Flavia e due settimane fa, mentre passeggiavo su una strada, sono stata aggredita da un cane di grossa taglia che è uscito da un cancello di una villa. Dal canto suo il proprietario ritiene di non avere alcuna responsabilità in merito all’accaduto.
_________
Gentile Signora,
ai sensi dell’art. 2050 c.c. la responsabilità per i danni causati da un animale è in capo al proprietario o di chi se ne serve nel momento in cui lo ha in uso. L’art. 2050 c.c. infatti prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale per i danni da questi provocati che, in quanto tale, non necessita che ricorra l’elemento soggettivo della colpa o del dolo. Ciò significa che il proprietario o comunque chi deteneva il cane al momento dell’accaduto per essere esentato da responsabilità dovrà fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale) non essendo invece sufficiente la prova negativa dell’assenza di colpa.
La responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario dell’animale (o dell’utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l’ingerenza del proprietario nel governo dell’animale) postula il nesso causale tra il fatto dell’animale medesimo ed il danno subito dal danneggiato, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. – la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa – a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
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ai sensi dell’art. 2050 c.c. la responsabilità per i danni causati da un animale è in capo al proprietario o di chi se ne serve nel momento in cui lo ha in uso. L’art. 2050 c.c. infatti prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale per i danni da questi provocati che, in quanto tale, non necessita che ricorra l’elemento soggettivo della colpa o del dolo. Ciò significa che il proprietario o comunque chi deteneva il cane al momento dell’accaduto per essere esentato da responsabilità dovrà fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale) non essendo invece sufficiente la prova negativa dell’assenza di colpa.
La responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario dell’animale (o dell’utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l’ingerenza del proprietario nel governo dell’animale) postula il nesso causale tra il fatto dell’animale medesimo ed il danno subito dal danneggiato, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. – la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa – a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
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