cassazione motivazione apparente
Published On: 5 Aprile 2023Categories: Diritto Tributario, Nicoletta Crognale

Quando si verifica una motivazione apparente della sentenza? Risponde la Cassazione

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5927 del 27 febbraio 2023  ribadisce come in presenza di motivazione solo apparente, deve considerarsi nulla la sentenza perché risulta affetta da error in procedendo, quando, benché materialmente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, dal momento in cui risulti contenente argomentazioni non idonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e non potendo delegare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture.

Il Collegio di Legittimità , infatti, afferma che si è in presenza di una  “motivazione apparente” quando la motivazione pur essendo materialmente esistente nel documento contenente il provvedimento del Giudice, non chiarisce le ragioni della decisione.

cassazione motivazione apparente

Nel caso specifico , l’anomala motivazione che rende nulla la sentenza si sostanzia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”. Ad un tale riguardo, la motivazione addotta è talmente laconica che non è dato comprendere il ragionamento logico seguito dalla CTR nel rigettare l’eccezione svolta dall’Ufficio erariale. Infatti, il giudice di merito non ha indicato né quali documenti sono stati offerti a titolo di prova contraria dal contribuente né ha argomentato sull’accertata provenienza dei versamenti contestati.

Da qui la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione. Nello specifico la CORTE di CASSAZIONE nella Sentenza n. 6093 depositata il 28 febbraio 2023 afferma quanto segue :

Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Sulla base di quanto sopra esposto , la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Dott.ssa Nicoletta Crognale

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

cassazione motivazione apparente
Published On: 5 Aprile 2023Categories: Diritto Tributario, Nicoletta CrognaleBy

Quando si verifica una motivazione apparente della sentenza? Risponde la Cassazione

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5927 del 27 febbraio 2023  ribadisce come in presenza di motivazione solo apparente, deve considerarsi nulla la sentenza perché risulta affetta da error in procedendo, quando, benché materialmente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, dal momento in cui risulti contenente argomentazioni non idonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e non potendo delegare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture.

Il Collegio di Legittimità , infatti, afferma che si è in presenza di una  “motivazione apparente” quando la motivazione pur essendo materialmente esistente nel documento contenente il provvedimento del Giudice, non chiarisce le ragioni della decisione.

cassazione motivazione apparente

Nel caso specifico , l’anomala motivazione che rende nulla la sentenza si sostanzia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”. Ad un tale riguardo, la motivazione addotta è talmente laconica che non è dato comprendere il ragionamento logico seguito dalla CTR nel rigettare l’eccezione svolta dall’Ufficio erariale. Infatti, il giudice di merito non ha indicato né quali documenti sono stati offerti a titolo di prova contraria dal contribuente né ha argomentato sull’accertata provenienza dei versamenti contestati.

Da qui la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione. Nello specifico la CORTE di CASSAZIONE nella Sentenza n. 6093 depositata il 28 febbraio 2023 afferma quanto segue :

Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Sulla base di quanto sopra esposto , la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Dott.ssa Nicoletta Crognale

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.