In assenza dell'apposita dichiarazione, l'ente decade dai benefici fiscali
Con la recente Ordinanza n. 37385/2022 la Corte di Cassazione ha sciolto un’annosa questione di diritto, secondo cui l’effettiva esenzione dal beneficio fiscale di ICI o IMU avverso gli enti di natura non commerciale possa aver luogo solo e soltanto qualora sia subordinata ad un preventivo obbligo dichiarativo, la cui ratio va inquadrata nell’ambito degli obblighi di natura strumentale diretti tanto all’applicazione del tributo quanto al relativo esercizio degli obblighi di controllo.
Tale esenzione venne originariamente rubricata ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) D.Lgs. 504/1992, in riferimento agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose.
Essa fu successivamente oggetto di conferma in ambito IMU ex art. 9 co. 8 D.L. 23/2021 ed ancora dall’art. 1 co. 759 L. 160/2019, a favore dei soggetti di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) D.Lgs. 504/1992 possessori di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività non lucrative elencate nella stessa lett. i) della norma.
Il caso di specie da cui trae origine la sentenza prende le sue mosse da un ricorso proposto da una Fondazione avverso un avviso di accertamento concernente il disconoscimento IMU.
Il nodo cruciale della controversia si evince dalla lettura del dispositivo dell’ordinanza della Suprema Corte, nella misura in cui si gli Ermellini si contrappongono al CTR coinvolto, in merito al parziale accoglimento dell’appello della contribuente relativamente alla diretta quantificazione della superficie imponibile sulla base dei soli dati forniti dalla stessa asseritamente non contestati dall’Ente impositore, prescindendo del tutto dalla circostanza dell’ omessa presentazione della dichiarazione quale presupposto informativo inderogabile.
Avverso una siffatta ordinanza, la Corte intende ribadire la centralità di cui gode nel diritto tributario il principio di decadenza, atto a dare certezza del diritto esercitabile dal titolare dello stesso per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge, che nella fattispecie è pari alla presentazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ex art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019. Facendo così valere l’eventuale diritto all’esenzione del tributo, attestando fatti che possono essere favorevoli per il contribuente. La traslazione pratica del suddetto principio nel caso di specie è tale per cui l’ente decade da qualsivoglia beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto ex lege. Ne deriva come la predetta dichiarazione costituisca un preciso onere formale, espressamente definito a pena di decadenza.
Non di secondo piano è poi il parallelo riferimento al tema dell’esenzione, dal quale si desume un importante principio di diritto consolidato, secondo cui le suddette norme, in virtù del loro connotato di eccezionalità rispetto ai principi generali non possano godere di un’applicazione in via analogica.
Dott. Riccardo Tombolesi
In assenza dell'apposita dichiarazione, l'ente decade dai benefici fiscali
Con la recente Ordinanza n. 37385/2022 la Corte di Cassazione ha sciolto un’annosa questione di diritto, secondo cui l’effettiva esenzione dal beneficio fiscale di ICI o IMU avverso gli enti di natura non commerciale possa aver luogo solo e soltanto qualora sia subordinata ad un preventivo obbligo dichiarativo, la cui ratio va inquadrata nell’ambito degli obblighi di natura strumentale diretti tanto all’applicazione del tributo quanto al relativo esercizio degli obblighi di controllo.
Tale esenzione venne originariamente rubricata ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) D.Lgs. 504/1992, in riferimento agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose.
Essa fu successivamente oggetto di conferma in ambito IMU ex art. 9 co. 8 D.L. 23/2021 ed ancora dall’art. 1 co. 759 L. 160/2019, a favore dei soggetti di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) D.Lgs. 504/1992 possessori di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività non lucrative elencate nella stessa lett. i) della norma.
Il caso di specie da cui trae origine la sentenza prende le sue mosse da un ricorso proposto da una Fondazione avverso un avviso di accertamento concernente il disconoscimento IMU.
Il nodo cruciale della controversia si evince dalla lettura del dispositivo dell’ordinanza della Suprema Corte, nella misura in cui si gli Ermellini si contrappongono al CTR coinvolto, in merito al parziale accoglimento dell’appello della contribuente relativamente alla diretta quantificazione della superficie imponibile sulla base dei soli dati forniti dalla stessa asseritamente non contestati dall’Ente impositore, prescindendo del tutto dalla circostanza dell’ omessa presentazione della dichiarazione quale presupposto informativo inderogabile.
Avverso una siffatta ordinanza, la Corte intende ribadire la centralità di cui gode nel diritto tributario il principio di decadenza, atto a dare certezza del diritto esercitabile dal titolare dello stesso per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge, che nella fattispecie è pari alla presentazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ex art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019. Facendo così valere l’eventuale diritto all’esenzione del tributo, attestando fatti che possono essere favorevoli per il contribuente. La traslazione pratica del suddetto principio nel caso di specie è tale per cui l’ente decade da qualsivoglia beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto ex lege. Ne deriva come la predetta dichiarazione costituisca un preciso onere formale, espressamente definito a pena di decadenza.
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