
Le Sezioni Unite sulla validità di una clausola di scelta del foro competente
Con la sentenza n° 361 del 10 gennaio 2023 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono espresse sulla validità di una clausola di scelta del foro competente contenuta in condizioni generali di contratto.
Tale pronuncia nasce da un contratto internazionale stipulato tra una società francese ed una società italiana, tale società citava in giudizio dinnanzi al giudice italiano la società francese per il risarcimento dei danni derivanti dalla fornitura di un impianto industriale destinato al proprio stabilimento di Marcianise, ritenendo applicabile il diritto italiano.
La convenuta società francese eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto le parti avevano preventivamente stabilito la competenza del giudice francese, tale clausola era contenuta delle Condizioni generali di contratto.
La Cassazione rigettava il ricorso della società francese, confermando la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012.
Tale regolamento, denominato anche Regolamento Bruxelles I bis disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea. In particolare, l’articolo 25 del Regolamento Bruxelles I bis disciplina gli accordi di scelta del foro in favore dei giudici degli Stati membri dell’UE.
Ciò vale per gli accordi di scelta del foro esclusivo (ossia estensione della competenza a favore dei giudici di uno Stato membro designato, con deroga della competenza di qualsiasi altro tribunale nazionale) e non esclusivo (ossia estensione della competenza a favore di un giudice di uno Stato o di più Stati membri senza derogare alla giurisdizione dei giudici di altri Stati).
Le condizioni generali di contratto erano allegate al contratto e tale allegato non era stato firmato dalla società italiana né la clausola era stata richiamata nel suo contenuto nel testo del contratto firmato; per tale ragione gli ermellini della Suprema corte hanno ritenuto non efficace la clausola di scelta del foro competente in favore de Giudice francese.
La Corte ha ribadito che la clausola di scelta del foro competente non richiede la specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 del Codice civile, ma necessita di una serie di garanzie per il contraente che non l’ha predisposta e di specifiche indicazioni circa l’indicazione del giudice a dispetto del quale la giurisdizione italiana viene derogata.
Dott.ssa Olga Cosentino

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La convenuta società francese eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto le parti avevano preventivamente stabilito la competenza del giudice francese, tale clausola era contenuta delle Condizioni generali di contratto.
La Cassazione rigettava il ricorso della società francese, confermando la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012.
Tale regolamento, denominato anche Regolamento Bruxelles I bis disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea. In particolare, l’articolo 25 del Regolamento Bruxelles I bis disciplina gli accordi di scelta del foro in favore dei giudici degli Stati membri dell’UE.
Ciò vale per gli accordi di scelta del foro esclusivo (ossia estensione della competenza a favore dei giudici di uno Stato membro designato, con deroga della competenza di qualsiasi altro tribunale nazionale) e non esclusivo (ossia estensione della competenza a favore di un giudice di uno Stato o di più Stati membri senza derogare alla giurisdizione dei giudici di altri Stati).
Le condizioni generali di contratto erano allegate al contratto e tale allegato non era stato firmato dalla società italiana né la clausola era stata richiamata nel suo contenuto nel testo del contratto firmato; per tale ragione gli ermellini della Suprema corte hanno ritenuto non efficace la clausola di scelta del foro competente in favore de Giudice francese.
La Corte ha ribadito che la clausola di scelta del foro competente non richiede la specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 del Codice civile, ma necessita di una serie di garanzie per il contraente che non l’ha predisposta e di specifiche indicazioni circa l’indicazione del giudice a dispetto del quale la giurisdizione italiana viene derogata.
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