Inammissibile il ricorso in Cassazione per errore percettivo del giudice di merito
Con ordinanza n. 35483 del 2022 la Suprema Corte di Cassazione torna a ribadire il principio secondo cui un errore “percettivo”, e quindi non “valutativo”, commesso dal giudice di merito nell’analizzare il contenuto di un documento sul quale poi è stato fondato unicamente l’errato impianto motivazionale non è ammissibile quale motivo del ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini hanno statuito che l’evenienza del travisamento ricorre quando l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione è diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esiste.
Inoltre, la Corte si esprime comunque in modo negativo con riguardo all’eventuale proposizione di un motivo fondato sul travisamento della prova poiché lo stesso, che presupporrebbe la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità se dovesse dar luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più contemplato nella novella dell’art. 360 comma 1 c.p.c..
Difatti, tale norma oramai rende inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione e, di conseguenza, non è più consentita la possibilità di censurare per cassazione l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando tale vizio risulti dal testo della sentenza impugnata e quindi prima di qualsivoglia confronto di una risultanza processuale.
Dott. Giuseppe Edoardo Tarabuso
Inammissibile il ricorso in Cassazione per errore percettivo del giudice di merito
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