cartelle pagamento
Published On: 19 Dicembre 2022Categories: Alberto Grassi, Diritto Tributario

Prescrizione cartella esattoriale: la Cassazione fa chiarezza su quale sia il giudice competente

Con la recente ordinanza n. 30666/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute  per fare chiarezza sul corretto riparto di giurisdizione fra il Giudice ordinario e il Giudice tributario  laddove sia impugnata una cartella esattoriale per farne valere l’avvenuta prescrizione a seguito di  nullità, inesistenza ovvero difetto assoluto di notifica della medesima. 

L’ordinanza in esame ha origine dalle doglianze del ricorrente che ha contestato la violazione e falsa  applicazione degli artt. 37 c.p.c. (“Difetto di giurisdizione”) e 615 c.p.c. (“Opposizione  all’esecuzione”) denunciando che, avendo ad oggetto la controversia la carenza di legittimazione ad  agire in via esecutiva per difetto di un valido titolo esecutivo, munito di giurisdizione a decidere sul  punto fosse il Giudice ordinario e non, diversamente, il Giudice tributario. 

cartelle pagamento

A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente denunciava altresì la nullità/inesistenza della  notifica della cartella di pagamento (la quale era stata notificata ad una società ormai estinta e  cancellata dal registro delle imprese), nonché l’avvenuta prescrizione del diritto di procedere ad  esecuzione forzata per decorso del termine fra la notifica della cartella esattoriale e l’ingiunzione di  pagamento. 

La Suprema Corte, nel decidere la controversia de quo, ha inteso procedere ad una distinzione  preliminare fra le ipotesi in cui

  1. la prescrizione della cartella di pagamento si sia verificata a seguito di una notifica della  medesima del tutto mancante o da ritenersi nulla / inesistente; 
  2. la prescrizione della cartella, pur in presenza di una valida notifica della medesima, si sia  verificata in ragione del decorso del termine valido per la maturazione della stessa (pari, nel  caso di specie, a 5 anni trattandosi di tassa per lo smaltimento dei rifiuti); 

Tanto premesso, la Corte statuisce che, nella prima delle due ipotesi, la giurisdizione ad accertare  l’avvenuta maturazione della prescrizione spetta al Giudice tributario, la cui giurisdizione non è  derogabile neanche nell’ipotesi in cui il ricorrente – pur avendo dinanzi a quest’ultimo instaurato il giudizio sulla base di altre argomentazioni e per far valere aspetti giuridici differenti, preesistenti  rispetto alla maturazione della prescrizione – deduca successivamente la prescrizione della pretesa  tributaria e del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della cartella di  pagamento per assoluta mancanza, nullità o inesistenza della notifica della medesima. 

Nella seconda ipotesi (ossia, quando – in presenza di una valida notifica della cartella – la prescrizione  della pretesa creditizia dello Stato si realizza per il decorso del termine all’uopo previsto dalla legge),  la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, nella cui sede potrà essere avanzata anche domanda di  risarcimento del danno derivante dall’irregolarità dell’esecuzione intrapresa dall’Agenzia delle  Entrate. 

Dott. Alberto Grassi

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Published On: 19 Dicembre 2022Categories: Alberto Grassi, Diritto TributarioBy

Prescrizione cartella esattoriale: la Cassazione fa chiarezza su quale sia il giudice competente

Con la recente ordinanza n. 30666/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute  per fare chiarezza sul corretto riparto di giurisdizione fra il Giudice ordinario e il Giudice tributario  laddove sia impugnata una cartella esattoriale per farne valere l’avvenuta prescrizione a seguito di  nullità, inesistenza ovvero difetto assoluto di notifica della medesima. 

L’ordinanza in esame ha origine dalle doglianze del ricorrente che ha contestato la violazione e falsa  applicazione degli artt. 37 c.p.c. (“Difetto di giurisdizione”) e 615 c.p.c. (“Opposizione  all’esecuzione”) denunciando che, avendo ad oggetto la controversia la carenza di legittimazione ad  agire in via esecutiva per difetto di un valido titolo esecutivo, munito di giurisdizione a decidere sul  punto fosse il Giudice ordinario e non, diversamente, il Giudice tributario. 

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A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente denunciava altresì la nullità/inesistenza della  notifica della cartella di pagamento (la quale era stata notificata ad una società ormai estinta e  cancellata dal registro delle imprese), nonché l’avvenuta prescrizione del diritto di procedere ad  esecuzione forzata per decorso del termine fra la notifica della cartella esattoriale e l’ingiunzione di  pagamento. 

La Suprema Corte, nel decidere la controversia de quo, ha inteso procedere ad una distinzione  preliminare fra le ipotesi in cui

  1. la prescrizione della cartella di pagamento si sia verificata a seguito di una notifica della  medesima del tutto mancante o da ritenersi nulla / inesistente; 
  2. la prescrizione della cartella, pur in presenza di una valida notifica della medesima, si sia  verificata in ragione del decorso del termine valido per la maturazione della stessa (pari, nel  caso di specie, a 5 anni trattandosi di tassa per lo smaltimento dei rifiuti); 

Tanto premesso, la Corte statuisce che, nella prima delle due ipotesi, la giurisdizione ad accertare  l’avvenuta maturazione della prescrizione spetta al Giudice tributario, la cui giurisdizione non è  derogabile neanche nell’ipotesi in cui il ricorrente – pur avendo dinanzi a quest’ultimo instaurato il giudizio sulla base di altre argomentazioni e per far valere aspetti giuridici differenti, preesistenti  rispetto alla maturazione della prescrizione – deduca successivamente la prescrizione della pretesa  tributaria e del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della cartella di  pagamento per assoluta mancanza, nullità o inesistenza della notifica della medesima. 

Nella seconda ipotesi (ossia, quando – in presenza di una valida notifica della cartella – la prescrizione  della pretesa creditizia dello Stato si realizza per il decorso del termine all’uopo previsto dalla legge),  la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, nella cui sede potrà essere avanzata anche domanda di  risarcimento del danno derivante dall’irregolarità dell’esecuzione intrapresa dall’Agenzia delle  Entrate. 

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