Published On: 19 Ottobre 2022Categories: Diritto civile, Veronica Venturi

Donazione diretta e indiretta: qual è la differenza?

La donazione è un contratto a titolo gratuito caratterizzato da tre aspetti

  1. Liberalità
  2. Animus donandi
  3. Arricchimento di colui che riceve la donazione

Anzitutto, ai sensi dell’art. 769 c.c. la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Dalla disamina del sopracitato articolo si evincono chiaramente gli elementi essenziali e la ratio legis sottesa all’istituto.

In base alla disciplina di cui al Codice civile, possiamo distinguere due macrocategorie di donazioni:

Donazione diretta (ex. art. 769 cc): è un atto pubblico formale, viene svolto dinnanzi ad un notaio che svolge le relative verifiche e con la presenza di due testimoni, il suo scopo è quello di trasferire, a titolo gratuito, la proprietà di un bene dal donante al donatario.

Donazione indiretta (ex. art. 809 cc): ha lo stesso scopo della donazione diretta, tuttavia, il risultato che si ottiene dalla donazione viene raggiunto tramite strumenti giuridici diversi dalla donazione che consentono di produrre effetti economici di liberalità con contestuale arricchimento del donatario e depauperamento del donante.

 

 

IL REGIME DELLA PROVA NELLA DONAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA:

Per quel che concerne il regime della prova, bisogna distinguere tra donazione diretta ed indiretta.

Per la donazione diretta non risultano esserci problemi con riferimento alla prova, dato che viene richiesta la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.

Con riguardo alla donazione indiretta, la questione appare essere controversa, anche in considerazione del fatto che non è richiesta la forma dell’atto pubblico a pena di nullità; infatti, con l’ordinanza n. 4682/18, depositata il 28.2.18, la Corte di Cassazione, Sez. II civ., “solo nella donazione diretta l’animus donandi deve emergere direttamente dall’atto pubblico ex art. 782 c.c. a pena di nullità”, prosegue:  “nella fattispecie della donazione indiretta, l’intenzione di donare non deve emergere in via diretta dall’atto, ma solo in via indiretta dall’esame rigoroso di tutte le circostanze in fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio dalla parte che ne ha interesse.”

Argomento controverso riguarda la prova per testimoni, infatti, il Codice civile ha fissato dei limiti all’utilizzo di tale prova e la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la prova per testimoni non si applica all’istituto della donazione indiretta.

A tal proposito appare interessante una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ( Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019)La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto l’esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive)”.

Dott.ssa Veronica Venturi

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Donazione diretta e indiretta: qual è la differenza?

La donazione è un contratto a titolo gratuito caratterizzato da tre aspetti

  1. Liberalità
  2. Animus donandi
  3. Arricchimento di colui che riceve la donazione

Anzitutto, ai sensi dell’art. 769 c.c. la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Dalla disamina del sopracitato articolo si evincono chiaramente gli elementi essenziali e la ratio legis sottesa all’istituto.

In base alla disciplina di cui al Codice civile, possiamo distinguere due macrocategorie di donazioni:

Donazione diretta (ex. art. 769 cc): è un atto pubblico formale, viene svolto dinnanzi ad un notaio che svolge le relative verifiche e con la presenza di due testimoni, il suo scopo è quello di trasferire, a titolo gratuito, la proprietà di un bene dal donante al donatario.

Donazione indiretta (ex. art. 809 cc): ha lo stesso scopo della donazione diretta, tuttavia, il risultato che si ottiene dalla donazione viene raggiunto tramite strumenti giuridici diversi dalla donazione che consentono di produrre effetti economici di liberalità con contestuale arricchimento del donatario e depauperamento del donante.

 

 

IL REGIME DELLA PROVA NELLA DONAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA:

Per quel che concerne il regime della prova, bisogna distinguere tra donazione diretta ed indiretta.

Per la donazione diretta non risultano esserci problemi con riferimento alla prova, dato che viene richiesta la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.

Con riguardo alla donazione indiretta, la questione appare essere controversa, anche in considerazione del fatto che non è richiesta la forma dell’atto pubblico a pena di nullità; infatti, con l’ordinanza n. 4682/18, depositata il 28.2.18, la Corte di Cassazione, Sez. II civ., “solo nella donazione diretta l’animus donandi deve emergere direttamente dall’atto pubblico ex art. 782 c.c. a pena di nullità”, prosegue:  “nella fattispecie della donazione indiretta, l’intenzione di donare non deve emergere in via diretta dall’atto, ma solo in via indiretta dall’esame rigoroso di tutte le circostanze in fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio dalla parte che ne ha interesse.”

Argomento controverso riguarda la prova per testimoni, infatti, il Codice civile ha fissato dei limiti all’utilizzo di tale prova e la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la prova per testimoni non si applica all’istituto della donazione indiretta.

A tal proposito appare interessante una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ( Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019)La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto l’esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive)”.

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