Palazzo della Consulta
Published On: 27 Settembre 2022Categories: Diritto Costituzionale, Veronica Venturi

Incostituzionale la disciplina sulla responsabilità dei magistrati preriforma del 2015

Con sentenza n. 205/2022, depositata il 15.09.2022, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza iscritta al n. 217 del reg. ord. 2021 dell’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 – (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), – nella parte in cui limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da privazione della libertà personale.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale art. in quanto, la mancata estensione della risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione anche ai diritti inviolabili della persona, (circoscritta nel testo della censurata disposizione, al contrario, solo all’ipotesi della privazione della libertà personale), si pone in aperto contrasto con gli artt. 2, 3, e 32 della Costituzione. Pertanto, laddove nell’esercizio delle funzioni giudiziarie venga cagionato un danno non patrimoniale che leda i diritti inviolabili della persona, lo stesso deve essere risarcito.

Palazzo della Consulta

La limitazione enunciata precedentemente nel testo della norma censurata è stata dichiarata dalla Corte irragionevole, in quanto priva di alcun legame funzionale alla tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, già preservate entrambe dai confini perimetrati nella definizione di lecito e illecito nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, dall’azione diretta verso lo Stato, nonché dalle condizioni poste alla rivalsa nei confronti del magistrato. A fronte di tali previsioni è priva di logica e fondatezza ogni ulteriore ipotesi mirata alla legittimazione della compressione della tutela civile del danneggiato, leso nei suoi diritti inviolabili; pertanto, lo scopo della dichiarazione parziale di legittimità costituzionale della norma censurata è garantire una piena ed effettiva tutela risarcitoria ai diritti enunciati dall’articolo 2 della nostra Carta costituzionale.

Inoltre, tutti i diritti inviolabili della persona, e non solo quello della libertà personale, sono parimenti suscettibili di subire danni per effetto di una acclarata responsabilità del magistrato, conseguentemente risulta ingiustificata l’esclusione degli stessi dalla tutela.

In ultimo, non può essere invocata nemmeno l’esigenza di preservare un presunto affidamento nella pregressa normativa, sul presupposto che una pronuncia di illegittimità costituzionale renderebbe illecito ciò che tale non era sulla base della precedente disciplina, in quanto quella che viene operata è una mera e legittima estensione dei danni risarcibili e non un ampliamento del raggio dell’illecito.

 

 

Dott. ssa Veronica Venturi

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Published On: 27 Settembre 2022Categories: Diritto Costituzionale, Veronica VenturiBy

Incostituzionale la disciplina sulla responsabilità dei magistrati preriforma del 2015

Con sentenza n. 205/2022, depositata il 15.09.2022, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza iscritta al n. 217 del reg. ord. 2021 dell’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 – (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), – nella parte in cui limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da privazione della libertà personale.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale art. in quanto, la mancata estensione della risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione anche ai diritti inviolabili della persona, (circoscritta nel testo della censurata disposizione, al contrario, solo all’ipotesi della privazione della libertà personale), si pone in aperto contrasto con gli artt. 2, 3, e 32 della Costituzione. Pertanto, laddove nell’esercizio delle funzioni giudiziarie venga cagionato un danno non patrimoniale che leda i diritti inviolabili della persona, lo stesso deve essere risarcito.

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La limitazione enunciata precedentemente nel testo della norma censurata è stata dichiarata dalla Corte irragionevole, in quanto priva di alcun legame funzionale alla tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, già preservate entrambe dai confini perimetrati nella definizione di lecito e illecito nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, dall’azione diretta verso lo Stato, nonché dalle condizioni poste alla rivalsa nei confronti del magistrato. A fronte di tali previsioni è priva di logica e fondatezza ogni ulteriore ipotesi mirata alla legittimazione della compressione della tutela civile del danneggiato, leso nei suoi diritti inviolabili; pertanto, lo scopo della dichiarazione parziale di legittimità costituzionale della norma censurata è garantire una piena ed effettiva tutela risarcitoria ai diritti enunciati dall’articolo 2 della nostra Carta costituzionale.

Inoltre, tutti i diritti inviolabili della persona, e non solo quello della libertà personale, sono parimenti suscettibili di subire danni per effetto di una acclarata responsabilità del magistrato, conseguentemente risulta ingiustificata l’esclusione degli stessi dalla tutela.

In ultimo, non può essere invocata nemmeno l’esigenza di preservare un presunto affidamento nella pregressa normativa, sul presupposto che una pronuncia di illegittimità costituzionale renderebbe illecito ciò che tale non era sulla base della precedente disciplina, in quanto quella che viene operata è una mera e legittima estensione dei danni risarcibili e non un ampliamento del raggio dell’illecito.

 

 

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