Diritto penale
Published On: 12 Ottobre 2012Categories: Articoli, Diritto Penale

Traffico illecito di stupefacenti, l'aggravante di ingente quantità

Recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate a stabilire se, per il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), si debba fare ricorso al criterio quantitativo con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, ovvero debba aversi riguardo ad altri indici che, al di là di soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica derivante dallo smercio di un elevato quantitativo e la potenzialità di soddisfare numerosi consumatori per l’alto numero di dosi ricavabili.

La Suprema Corte ha cercato di elaborare un criterio meno “elastico” di quelli precedenti (fondati sulla possibilità di smercio sul mercato clandestino) e al contempo  ha rifiutato di ancorare l’aggravante al mero peso della sostanza rinvenuta.

Pertanto, le Sezioni Unite, sulla scia della loro stessa precedente pronuncia (sentenza Primavera del 2000 che individuava la “ingente quantità” con uno strappo alla normalità nel senso di “eccezionalità”),  hanno ritenuto che la predetta aggravante “non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

 

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Published On: 12 Ottobre 2012Categories: Articoli, Diritto PenaleBy

Traffico illecito di stupefacenti, l'aggravante di ingente quantità

Recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate a stabilire se, per il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), si debba fare ricorso al criterio quantitativo con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, ovvero debba aversi riguardo ad altri indici che, al di là di soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica derivante dallo smercio di un elevato quantitativo e la potenzialità di soddisfare numerosi consumatori per l’alto numero di dosi ricavabili.

La Suprema Corte ha cercato di elaborare un criterio meno “elastico” di quelli precedenti (fondati sulla possibilità di smercio sul mercato clandestino) e al contempo  ha rifiutato di ancorare l’aggravante al mero peso della sostanza rinvenuta.

Pertanto, le Sezioni Unite, sulla scia della loro stessa precedente pronuncia (sentenza Primavera del 2000 che individuava la “ingente quantità” con uno strappo alla normalità nel senso di “eccezionalità”),  hanno ritenuto che la predetta aggravante “non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

 

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