Figli minori e vaccino anti Covid-19. Quid iuris in caso di contrasto tra i genitori?
Tra le implicazioni connesse alla somministrazione massiva del vaccino anti Covid-19, figura anche quella – recentemente postasi all’attenzione delle corti territoriali – relativa all’eventuale disaccordo dei genitori nella scelta di far vaccinare (o meno) il figlio minore.
La fattispecie è stata in ultimo presa in considerazione dai giudici della Nona Sezione del Tribunale di Milano, i quali – con sentenza del 13 settembre 2021 – si sono conformati al prevalente orientamento che riconosce il diritto del genitore favorevole alla inoculazione a far effettuare al figlio minorenne le vaccinazioni obbligatorie e facoltative, anche contro la volontà del genitore che abbia espresso volontà negativa, e con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di quest’ultimo.
I giudici della corte milanese hanno così riaffermato il principio secondo cui
“l’interesse dei minori, nelle questioni che attengono alla loro salute, deve essere perseguito anche contro la posizione di quel genitore che, in nome di proprie convinzioni personali, non suffragate da alcuna evidenza scientifica, imponga ai figli scelte errate”.
In assenza di condizioni di criticità che sconsiglino il trattamento sanitario nel caso concreto, va dunque accordata protezione al prominente interesse alla salute collettiva ed individuale, anche a fronte del rifiuto opposto dal soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale.
Come rilevato, si tratta di un indirizzo pacifico nella giurisprudenza di merito, come dimostra altresì la recente decisione del Tribunale di Vercelli del luglio 2022, che ha risolto il conflitto genitoriale autorizzando in via d’urgenza ex art. 709 ter c.p.c. la somministrazione del vaccino e attribuendo al padre – medico curante della minore, e vista anche la positiva volontà espressa da quest’ultima – la facoltà di condurre la figlia in un centro vaccinale per sottoscrivere il relativo modulo di consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore.
A parere dei giudici del Tribunale di Vercelli, l’applicazione del rimedio ex art. 709 ter c.p.c.
“ è da intendersi quale estremo rimedio nell’interesse della prole minore […] Si tratta infatti di tutelare diritti di rango costituzionale, tra i quali quello alla salute e quello alla libertà di movimento nel territorio nazionale e al di fuori dello stesso, che sarebbero compromessi, o in serio pericolo, nel caso di omessa effettuazione del vaccino anti-Covid19, nel contesto pandemico nel quale ancora, purtroppo, ci troviamo e dove la minore svolge la sua vita quotidiana”.
Del resto, già in epoca precedente all’emergenza pandemica, si era consolidato nella giurisprudenza di merito l’orientamento secondo cui, ove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che un determinato trattamento sanitario risulti efficace, il giudice può superare la contrarietà espressa da uno o da entrambi i genitori, sospendendone momentaneamente la capacità genitoriale (in questo senso, Trib. Milano, decreto 17 ottobre 2018; App. Napoli, ordinanza 30 agosto 2017).
A margine, l’orientamento appena compendiato merita di essere accolto con estremo favore, non ultimo in quanto esso si fa portatore dell’esigenza – spesso, invero, trascurata dai genitori contrari all’inoculazione – di garantire la libertà di movimento in piena sicurezza del minore, consentendogli così di partecipare alle occasioni di studio e di socialità che rappresentano una fase fondamentale della vita e dello sviluppo della personalità (in questo senso, si veda Trib. Trento, decreto 20 luglio 2020, secondo cui “l’omessa vaccinazione si ripercuote negativamente sul percorso sociale-educativo [del minore] limitando la possibilità di accesso alle strutture formative”).
Le esigenze di tutela della salute pubblica trovano dunque piena tutela anche nell’ipotesi di disaccordo, tra i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nella decisione di far sottoporre il figlio minore alla somministrazione del vaccino, vista l’importanza da quest’ultimo rivestita nella lotta contro la pandemia da Covid-19.
Figli minori e vaccino anti Covid-19. Quid iuris in caso di contrasto tra i genitori?
Tra le implicazioni connesse alla somministrazione massiva del vaccino anti Covid-19, figura anche quella – recentemente postasi all’attenzione delle corti territoriali – relativa all’eventuale disaccordo dei genitori nella scelta di far vaccinare (o meno) il figlio minore.
La fattispecie è stata in ultimo presa in considerazione dai giudici della Nona Sezione del Tribunale di Milano, i quali – con sentenza del 13 settembre 2021 – si sono conformati al prevalente orientamento che riconosce il diritto del genitore favorevole alla inoculazione a far effettuare al figlio minorenne le vaccinazioni obbligatorie e facoltative, anche contro la volontà del genitore che abbia espresso volontà negativa, e con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di quest’ultimo.
I giudici della corte milanese hanno così riaffermato il principio secondo cui
“l’interesse dei minori, nelle questioni che attengono alla loro salute, deve essere perseguito anche contro la posizione di quel genitore che, in nome di proprie convinzioni personali, non suffragate da alcuna evidenza scientifica, imponga ai figli scelte errate”.
In assenza di condizioni di criticità che sconsiglino il trattamento sanitario nel caso concreto, va dunque accordata protezione al prominente interesse alla salute collettiva ed individuale, anche a fronte del rifiuto opposto dal soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale.
Come rilevato, si tratta di un indirizzo pacifico nella giurisprudenza di merito, come dimostra altresì la recente decisione del Tribunale di Vercelli del luglio 2022, che ha risolto il conflitto genitoriale autorizzando in via d’urgenza ex art. 709 ter c.p.c. la somministrazione del vaccino e attribuendo al padre – medico curante della minore, e vista anche la positiva volontà espressa da quest’ultima – la facoltà di condurre la figlia in un centro vaccinale per sottoscrivere il relativo modulo di consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore.
A parere dei giudici del Tribunale di Vercelli, l’applicazione del rimedio ex art. 709 ter c.p.c.
“ è da intendersi quale estremo rimedio nell’interesse della prole minore […] Si tratta infatti di tutelare diritti di rango costituzionale, tra i quali quello alla salute e quello alla libertà di movimento nel territorio nazionale e al di fuori dello stesso, che sarebbero compromessi, o in serio pericolo, nel caso di omessa effettuazione del vaccino anti-Covid19, nel contesto pandemico nel quale ancora, purtroppo, ci troviamo e dove la minore svolge la sua vita quotidiana”.
Del resto, già in epoca precedente all’emergenza pandemica, si era consolidato nella giurisprudenza di merito l’orientamento secondo cui, ove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che un determinato trattamento sanitario risulti efficace, il giudice può superare la contrarietà espressa da uno o da entrambi i genitori, sospendendone momentaneamente la capacità genitoriale (in questo senso, Trib. Milano, decreto 17 ottobre 2018; App. Napoli, ordinanza 30 agosto 2017).
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