la riforma del processo civile
Published On: 8 Luglio 2021Categories: Andrea Rega, Diritto civile

Riforma del Processo Civile

Il Governo ha depositato in Senato, in commissione Giustizia, 24 emendamenti per la riforma sul processo civile.

L’obbiettivo del Governo è la riduzione del 40% dei tempi processuali tramite la valorizzazione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, in sintonia con gli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) al fine di rendere il processo italiano efficiente e competitivo anche in ottica europea.

Le risorse per raggiungere tali risultati ammontano a 4,4 milioni per il 2022, cifra che dovrebbe crescere esponenzialmente fino ad arrivare a 60 milioni nel 2023.

Sono infatti molte le modifiche di potenziamento che investono gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, con assegnazione di un ruolo rilevante alla gestione negoziale delle liti.

Per quanto riguarda la mediazione, introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 28/2010, la stessa viene estesa in via obbligatoria anche ai contratti di opera, di associazione in partecipazione, di somministrazione e per quanto attiene ai rapporti nelle società di persone, introducendo incentivi di carattere fiscale ed economico in favore delle parti che vi ricorrano con successo.

Ed infatti, si parte dal riordino e dalla semplificazione del regime degli incentivi fiscali, da destinare alle parti che scelgono la mediazione per risolvere la controversia attraverso un accordo e interventi normativi per una più ampia adesione alle procedure stragiudiziali da parte degli interessanti.

Ad esempio, tra le linee di intervento spicca il potenziamento del meccanismo dell’esenzione dell’imposta di registro estendendone l’ambito applicativo. Viene riconosciuto, infatti, un credito di imposta, nel limite di € 600,00, commisurato ai compensi dei mediatori e ai compensi degli avvocati che prestano assistenza alla parte nella procedura di mediazione sempre nei limiti già stabiliti dai parametri professionali.

Secondo la relazione, verrebbe così stimato un aumento delle mediazioni che si potranno concludere positivamente, anche per effetto della misura, nell’ordine del 20 per cento. Il che condurrebbe a una considerazione di oneri complessivi nell’ordine dei 47,6 milioni all’anno a regime.

Di impatto più leggero le altre misure che vanno dall’estensione della procedura di riconoscimento di un credito d’imposta pari al contributo unificato in caso di giudizio estinto a causa dell’accordo di mediazione, 3,4 milioni, all’allargamento del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione, con un costo stimato di circa 2.600.000 euro nelle sue articolazioni.

Infine, il credito d’imposta a favore degli organismi di mediazione per indennità non dovute dalle parti ammesse a patrocinio assommerebbe a 793.000 euro.

Dunque, a ben vedere, l’obiettivo principale di tale riforma è sostenere una più ampia diffusione degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie. In particolare, si intende rafforzare le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l’arbitrato; estendere l’ambito di applicazione della negoziazione assistita; garantire una migliore e più estesa applicabilità dell’istituto della mediazione.

Per quanto riguarda l’arbitrato, il rafforzamento delle garanzie di imparzialità dell’arbitro viene attuato attraverso la previsione di uno specifico dovere di disclosure, nonché attraverso la possibilità di attribuire agli arbitri il potere di emanare provvedimenti di natura cautelare. Ciò consente di portare a compimento la natura di equivalente giurisdizionale oramai attribuita all’istituto e garantire un maggior grado di effettività della tutela arbitrale, in linea con gli altri ordinamenti a noi più vicini.

In tema di negoziazione assistita, vengono colmate alcune evidenti lacune, come quella che in materia di famiglia consente il ricorso all’istituto esclusivamente nell’ambito della separazione e del divorzio, ma non per la regolamentazione della crisi della famiglia non matrimoniale.

Ciò produce un’illegittima disparità di trattamento per i figli nati fuori dal matrimonio, malgrado la chiara portata precettiva dell’art. 315 c.c., che attribuisce a tutti i figli il medesimo stato giuridico, indipendentemente dalle vicende relative alla nascita. Infine, una particolare attenzione è dedicata all’area della mediazione attraverso interventi che si collocano su più piani.

Si introducono incentivi economici e fiscali, oltre a misure di favore per le parti per ridurre gli oneri e le spese connessi alla mediazione.

Si amplia l’ambito di applicazione della mediazione, e si verifica, in particolare, se sia possibile estenderne la portata in ulteriori settori non precedentemente ricompresi nell’ambito di operatività. Si rafforza il rapporto tra mediazione e giudizio, per valorizzare, ad esempio, una più compiuta interrelazione grazie a uno sviluppo della mediazione delegata dal giudice (o endoprocessuale).

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Published On: 8 Luglio 2021Categories: Andrea Rega, Diritto civileBy

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Il Governo ha depositato in Senato, in commissione Giustizia, 24 emendamenti per la riforma sul processo civile.

L’obbiettivo del Governo è la riduzione del 40% dei tempi processuali tramite la valorizzazione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, in sintonia con gli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) al fine di rendere il processo italiano efficiente e competitivo anche in ottica europea.

Le risorse per raggiungere tali risultati ammontano a 4,4 milioni per il 2022, cifra che dovrebbe crescere esponenzialmente fino ad arrivare a 60 milioni nel 2023.

Sono infatti molte le modifiche di potenziamento che investono gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, con assegnazione di un ruolo rilevante alla gestione negoziale delle liti.

Per quanto riguarda la mediazione, introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 28/2010, la stessa viene estesa in via obbligatoria anche ai contratti di opera, di associazione in partecipazione, di somministrazione e per quanto attiene ai rapporti nelle società di persone, introducendo incentivi di carattere fiscale ed economico in favore delle parti che vi ricorrano con successo.

Ed infatti, si parte dal riordino e dalla semplificazione del regime degli incentivi fiscali, da destinare alle parti che scelgono la mediazione per risolvere la controversia attraverso un accordo e interventi normativi per una più ampia adesione alle procedure stragiudiziali da parte degli interessanti.

Ad esempio, tra le linee di intervento spicca il potenziamento del meccanismo dell’esenzione dell’imposta di registro estendendone l’ambito applicativo. Viene riconosciuto, infatti, un credito di imposta, nel limite di € 600,00, commisurato ai compensi dei mediatori e ai compensi degli avvocati che prestano assistenza alla parte nella procedura di mediazione sempre nei limiti già stabiliti dai parametri professionali.

Secondo la relazione, verrebbe così stimato un aumento delle mediazioni che si potranno concludere positivamente, anche per effetto della misura, nell’ordine del 20 per cento. Il che condurrebbe a una considerazione di oneri complessivi nell’ordine dei 47,6 milioni all’anno a regime.

Di impatto più leggero le altre misure che vanno dall’estensione della procedura di riconoscimento di un credito d’imposta pari al contributo unificato in caso di giudizio estinto a causa dell’accordo di mediazione, 3,4 milioni, all’allargamento del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione, con un costo stimato di circa 2.600.000 euro nelle sue articolazioni.

Infine, il credito d’imposta a favore degli organismi di mediazione per indennità non dovute dalle parti ammesse a patrocinio assommerebbe a 793.000 euro.

Dunque, a ben vedere, l’obiettivo principale di tale riforma è sostenere una più ampia diffusione degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie. In particolare, si intende rafforzare le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l’arbitrato; estendere l’ambito di applicazione della negoziazione assistita; garantire una migliore e più estesa applicabilità dell’istituto della mediazione.

Per quanto riguarda l’arbitrato, il rafforzamento delle garanzie di imparzialità dell’arbitro viene attuato attraverso la previsione di uno specifico dovere di disclosure, nonché attraverso la possibilità di attribuire agli arbitri il potere di emanare provvedimenti di natura cautelare. Ciò consente di portare a compimento la natura di equivalente giurisdizionale oramai attribuita all’istituto e garantire un maggior grado di effettività della tutela arbitrale, in linea con gli altri ordinamenti a noi più vicini.

In tema di negoziazione assistita, vengono colmate alcune evidenti lacune, come quella che in materia di famiglia consente il ricorso all’istituto esclusivamente nell’ambito della separazione e del divorzio, ma non per la regolamentazione della crisi della famiglia non matrimoniale.

Ciò produce un’illegittima disparità di trattamento per i figli nati fuori dal matrimonio, malgrado la chiara portata precettiva dell’art. 315 c.c., che attribuisce a tutti i figli il medesimo stato giuridico, indipendentemente dalle vicende relative alla nascita. Infine, una particolare attenzione è dedicata all’area della mediazione attraverso interventi che si collocano su più piani.

Si introducono incentivi economici e fiscali, oltre a misure di favore per le parti per ridurre gli oneri e le spese connessi alla mediazione.

Si amplia l’ambito di applicazione della mediazione, e si verifica, in particolare, se sia possibile estenderne la portata in ulteriori settori non precedentemente ricompresi nell’ambito di operatività. Si rafforza il rapporto tra mediazione e giudizio, per valorizzare, ad esempio, una più compiuta interrelazione grazie a uno sviluppo della mediazione delegata dal giudice (o endoprocessuale).

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