Published On: 9 Aprile 2025Categories: Diritto civile, Guglielmo Bacci, Sentenze Cassazione

Abusivo Frazionamento del Credito: Cosa Cambia con la Sentenza delle Sezioni Unite?

La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, ma che continua a suscitare questioni di particolare rilevanza in ambito processuale e sostanziale.

Il frazionamento del credito si verifica, infatti, quando il creditore, anziché far valere in un’unica azione giudiziaria l’intero ammontare del proprio credito, lo suddivide in più domande giudiziarie separate. Questa pratica è considerata abusiva quando le pretese creditorie derivano dallo stesso rapporto obbligatorio, sono fondate sui medesimi fatti costitutivi e sono idonee a essere accertate con un unico giudicato.

La ratio di questa impostazione risiede nella necessità di garantire l’economia processuale, evitare il rischio di giudicati contraddittori e prevenire un uso distorto dello strumento giurisdizionale da parte del creditore.

La Cassazione ha ribadito, però, che il divieto di frazionamento non è assoluto. Il creditore, infatti, può agire separatamente per le diverse porzioni del credito qualora sussista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Tale interesse può derivare, ad esempio, dalla necessità di ottenere un titolo esecutivo più rapidamente per una parte del credito, dalla presenza di difficoltà probatorie differenziate tra le varie componenti del credito oppure da esigenze di carattere economico che impongono un’azione immediata per una parte del credito.

Pertanto, in mancanza di un interesse giustificato, la domanda giudiziale è improponibile, nel senso che il giudice deve dichiararne l’inammissibilità, senza tuttavia pregiudicare la possibilità del creditore di riproporla unitariamente.

Un aspetto particolarmente significativo della sentenza riguarda la situazione in cui, dopo un primo giudizio su una parte del credito, il creditore si trovi impossibilitato a riproporre un’unica azione a causa del giudicato già intervenuto. In tal caso, la Corte ha stabilito che il giudice deve comunque decidere nel merito, evitando che il creditore subisca una preclusione sostanziale definitiva.

Questa affermazione risponde a un’esigenza di giustizia sostanziale, secondo cui una sanzione che privasse definitivamente il creditore del proprio diritto, impedendogli di ottenere tutela giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’abuso del frazionamento del credito non può quindi tradursi nella perdita del diritto sostanziale, ma può essere sanzionato attraverso la regolamentazione delle spese di lite. Il giudice può condannare il creditore al pagamento delle spese processuali, disporre una compensazione solo parziale delle spese e adottare altre misure che scoraggino comportamenti abusivi senza ledere il diritto sostanziale.

La sentenza delle Sezioni Unite si inserisce in un quadro giurisprudenziale volto a bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, il rispetto dei principi di economia processuale e di correttezza nell’uso dello strumento giurisdizionale; dall’altro, la tutela effettiva del credito e il rispetto delle garanzie costituzionali e sovranazionali.

L’abuso del frazionamento è quindi sanzionato con strumenti proporzionati, evitando che la parte lesa venga privata della possibilità di far valere il proprio diritto in giudizio.

Dott. Guglielmo Bacci

 

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Abusivo Frazionamento del Credito: Cosa Cambia con la Sentenza delle Sezioni Unite?

La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, ma che continua a suscitare questioni di particolare rilevanza in ambito processuale e sostanziale.

Il frazionamento del credito si verifica, infatti, quando il creditore, anziché far valere in un’unica azione giudiziaria l’intero ammontare del proprio credito, lo suddivide in più domande giudiziarie separate. Questa pratica è considerata abusiva quando le pretese creditorie derivano dallo stesso rapporto obbligatorio, sono fondate sui medesimi fatti costitutivi e sono idonee a essere accertate con un unico giudicato.

La ratio di questa impostazione risiede nella necessità di garantire l’economia processuale, evitare il rischio di giudicati contraddittori e prevenire un uso distorto dello strumento giurisdizionale da parte del creditore.

La Cassazione ha ribadito, però, che il divieto di frazionamento non è assoluto. Il creditore, infatti, può agire separatamente per le diverse porzioni del credito qualora sussista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Tale interesse può derivare, ad esempio, dalla necessità di ottenere un titolo esecutivo più rapidamente per una parte del credito, dalla presenza di difficoltà probatorie differenziate tra le varie componenti del credito oppure da esigenze di carattere economico che impongono un’azione immediata per una parte del credito.

Pertanto, in mancanza di un interesse giustificato, la domanda giudiziale è improponibile, nel senso che il giudice deve dichiararne l’inammissibilità, senza tuttavia pregiudicare la possibilità del creditore di riproporla unitariamente.

Un aspetto particolarmente significativo della sentenza riguarda la situazione in cui, dopo un primo giudizio su una parte del credito, il creditore si trovi impossibilitato a riproporre un’unica azione a causa del giudicato già intervenuto. In tal caso, la Corte ha stabilito che il giudice deve comunque decidere nel merito, evitando che il creditore subisca una preclusione sostanziale definitiva.

Questa affermazione risponde a un’esigenza di giustizia sostanziale, secondo cui una sanzione che privasse definitivamente il creditore del proprio diritto, impedendogli di ottenere tutela giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’abuso del frazionamento del credito non può quindi tradursi nella perdita del diritto sostanziale, ma può essere sanzionato attraverso la regolamentazione delle spese di lite. Il giudice può condannare il creditore al pagamento delle spese processuali, disporre una compensazione solo parziale delle spese e adottare altre misure che scoraggino comportamenti abusivi senza ledere il diritto sostanziale.

La sentenza delle Sezioni Unite si inserisce in un quadro giurisprudenziale volto a bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, il rispetto dei principi di economia processuale e di correttezza nell’uso dello strumento giurisdizionale; dall’altro, la tutela effettiva del credito e il rispetto delle garanzie costituzionali e sovranazionali.

L’abuso del frazionamento è quindi sanzionato con strumenti proporzionati, evitando che la parte lesa venga privata della possibilità di far valere il proprio diritto in giudizio.

Dott. Guglielmo Bacci

 

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