
Assenza ingiustificata e invio di certificato medico falso: legittimo il licenziamento
Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa dalla sua azienda dopo che, al fine di giustificare dei suoi giorni di assenza dal luogo di lavoro, aveva presentato un certificato medico falso.
A tal proposito, l’azienda riteneva che tale condotta fosse lesiva in riferimento al rapporto fiduciario lavorativo.
Sulla questione, la Corte di Appello di Venezia si era pronunciata accertando la legittimità del licenziamento disciplinare intimato dall’azienda datrice di lavoro nei confronti del lavoratore, al quale contestava alcune sue condotte che risultavano rilevanti sul piano disciplinare, tra cui non solo l’aver consegnato un certificato medico falso, ma anche l’aver omesso una tempestiva comunicazione della sua assenza dal posto di lavoro e un comportamento offensivo nei confronti di un collega.
Inoltre, al lavoratore era stata attribuita una recidiva inerente a due provvedimenti sanzionatori, in particolare, l’aver schiaffeggiato un collega in orario lavorativo e il non aver ottemperato a una direttiva in merito a un cambio turno.
Tutti questi comportamenti non solo presi nel loro insieme, ma anche singolarmente, erano idonei a giustificare il licenziamento perché miranti a ledere il legame fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro in una prospettiva di futuri adempimenti.
In particolare, il Collegio ha rammentato che nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato per giusta causa o che vengano contestati al lavoratore diversi episodi rilevanti dal punto di vista disciplinare, ognuno costituisce una base idonea tesa a giustificare la sanzione posta in essere; con la conseguenza che non sia onere del datore di lavoratore provare di aver licenziato il lavoratore unicamente per le condotte addebitate nel loro complesso, ma che sia lo stesso dipendente che debba provare che le condotte in questione siano lesive solo se prese unitariamente e non singolarmente.
A seguito della pronuncia della Corte di Appello di Venezia il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, la quale conferma quanto statuito dalla prima.
Difatti, con l’ordinanza n. 172 del 7 gennaio 2025 la Corte dichiara legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che ha consegnato un certificato medico falso, rilevando come le condotte del dipendente, vale a dire:
- l’assenza ingiustificata,
- l’omesso tempestivo invio di certificato medico,
- l’abbondono del posto di lavoro e
- le offese verbali ad un collega,
siano idonee singolarmente a incidere in maniera irreversibile sul rapporto fiduciario lavorativo, in quanto espressione di noncuranza nei confronti del datore di lavoro, dei colleghi e dell’organizzazione aziendale nel suo insieme.
Dott.ssa Serenella Angelini

Assenza ingiustificata e invio di certificato medico falso: legittimo il licenziamento
Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa dalla sua azienda dopo che, al fine di giustificare dei suoi giorni di assenza dal luogo di lavoro, aveva presentato un certificato medico falso.
A tal proposito, l’azienda riteneva che tale condotta fosse lesiva in riferimento al rapporto fiduciario lavorativo.
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Inoltre, al lavoratore era stata attribuita una recidiva inerente a due provvedimenti sanzionatori, in particolare, l’aver schiaffeggiato un collega in orario lavorativo e il non aver ottemperato a una direttiva in merito a un cambio turno.
Tutti questi comportamenti non solo presi nel loro insieme, ma anche singolarmente, erano idonei a giustificare il licenziamento perché miranti a ledere il legame fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro in una prospettiva di futuri adempimenti.
In particolare, il Collegio ha rammentato che nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato per giusta causa o che vengano contestati al lavoratore diversi episodi rilevanti dal punto di vista disciplinare, ognuno costituisce una base idonea tesa a giustificare la sanzione posta in essere; con la conseguenza che non sia onere del datore di lavoratore provare di aver licenziato il lavoratore unicamente per le condotte addebitate nel loro complesso, ma che sia lo stesso dipendente che debba provare che le condotte in questione siano lesive solo se prese unitariamente e non singolarmente.
A seguito della pronuncia della Corte di Appello di Venezia il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, la quale conferma quanto statuito dalla prima.
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