Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una docente a tempo determinato per l’importo di 2.000 euro, oltre alla corresponsione degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Tale pronuncia, conforme all’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, rappresenta un ulteriore avanzamento verso il pieno riconoscimento dei diritti del personale docente assunto con contratti a termine.
Nel caso di specie, la ricorrente, docente con incarichi di supplenza annuale nel periodo compreso tra l’anno 2019 e l’anno 2023, ha ottenuto il riconoscimento giudiziale del proprio diritto alla Carta del Docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della Legge 107/2015.
Il Giudice ha accertato l’illegittimità del mancato riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione, rilevando che la continuità degli incarichi conferiti costituisce una “prospettiva di insegnamento” sufficiente a legittimare l’accesso al beneficio del bonus formativo annuale di 500 euro, equiparando la posizione dei docenti con supplenza annuale a quella dei docenti di ruolo.
La pronuncia ha richiamato espressamente il precedente giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, ossia la sentenza n. 29961/2023, la quale aveva già statuito che il beneficio della Carta del Docente doveva essere riconosciuto anche al personale docente non di ruolo titolare di incarichi annuali con termine al 31 agosto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 124/1999 ovvero di incarichi con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai sensi dell’art. 4, comma 2, della medesima legge.
La Suprema Corte ha evidenziato come tali incarichi garantiscano una continuità di servizio sufficiente a fondare il diritto alla fruizione di strumenti di aggiornamento professionale, quali la Carta del Docente, necessari a garantire l’adeguatezza della preparazione e della formazione del personale docente.
Il Giudice del Lavoro di Verona ha fondato la propria decisione sulla considerazione che la supplenza annuale comporta, per entrambe le parti contrattuali – datore di lavoro e docente – una prospettiva formativa idonea a giustificare l’erogazione del bonus previsto dalla Carta del Docente.
Pertanto accogliendo il ricorso, il Tribunale di Verona ha disposto non solo il riconoscimento del diritto della ricorrente al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, ma anche l’erogazione della somma spettante mediante la Carta del Docente, comprensiva degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria e la condanna del Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese legali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 1.550, oltre accessori di legge.
Marcello Pacifico, il Presidente nazionale del sindacato ANIEF (Associazione nazionale insegnanti e formatori) ha sottolineato la rilevanza della pronuncia, qualificandola come un passaggio determinante nella tutela dei diritti del personale docente precario.
Il Presidente del summenzionato sindacato ha richiamato l’incidenza delle recenti decisioni della Corte di Cassazione, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e del Consiglio di Stato, che consolidano il fondamento giuridico dei ricorsi finalizzati al recupero delle somme indebitamente negate.
Alla luce di quanto sopraesposto è evidente che la pronuncia del Tribunale di Verona rappresenti un importante precedente giurisprudenziale a tutela dei diritti dei docenti con contratti a tempo determinato, riaffermando il principio di pari dignità nell’accesso agli strumenti di aggiornamento professionale garantiti dalla normativa vigente.
In tale prospettiva, si auspica dunque un intervento normativo da parte del Legislatore volto a colmare le evidenti lacune della Legge 107/2015, prevenendo il proliferare di contenziosi giudiziari che, come dimostrato, trovano spesso accoglimento a favore dei docenti ricorrenti.
Dott.ssa Cicioni Giulietta
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una docente a tempo determinato per l’importo di 2.000 euro, oltre alla corresponsione degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Tale pronuncia, conforme all’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, rappresenta un ulteriore avanzamento verso il pieno riconoscimento dei diritti del personale docente assunto con contratti a termine.
Nel caso di specie, la ricorrente, docente con incarichi di supplenza annuale nel periodo compreso tra l’anno 2019 e l’anno 2023, ha ottenuto il riconoscimento giudiziale del proprio diritto alla Carta del Docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della Legge 107/2015.
Il Giudice ha accertato l’illegittimità del mancato riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione, rilevando che la continuità degli incarichi conferiti costituisce una “prospettiva di insegnamento” sufficiente a legittimare l’accesso al beneficio del bonus formativo annuale di 500 euro, equiparando la posizione dei docenti con supplenza annuale a quella dei docenti di ruolo.
La pronuncia ha richiamato espressamente il precedente giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, ossia la sentenza n. 29961/2023, la quale aveva già statuito che il beneficio della Carta del Docente doveva essere riconosciuto anche al personale docente non di ruolo titolare di incarichi annuali con termine al 31 agosto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 124/1999 ovvero di incarichi con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai sensi dell’art. 4, comma 2, della medesima legge.
La Suprema Corte ha evidenziato come tali incarichi garantiscano una continuità di servizio sufficiente a fondare il diritto alla fruizione di strumenti di aggiornamento professionale, quali la Carta del Docente, necessari a garantire l’adeguatezza della preparazione e della formazione del personale docente.
Il Giudice del Lavoro di Verona ha fondato la propria decisione sulla considerazione che la supplenza annuale comporta, per entrambe le parti contrattuali – datore di lavoro e docente – una prospettiva formativa idonea a giustificare l’erogazione del bonus previsto dalla Carta del Docente.
Pertanto accogliendo il ricorso, il Tribunale di Verona ha disposto non solo il riconoscimento del diritto della ricorrente al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, ma anche l’erogazione della somma spettante mediante la Carta del Docente, comprensiva degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria e la condanna del Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese legali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 1.550, oltre accessori di legge.
Marcello Pacifico, il Presidente nazionale del sindacato ANIEF (Associazione nazionale insegnanti e formatori) ha sottolineato la rilevanza della pronuncia, qualificandola come un passaggio determinante nella tutela dei diritti del personale docente precario.
Il Presidente del summenzionato sindacato ha richiamato l’incidenza delle recenti decisioni della Corte di Cassazione, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e del Consiglio di Stato, che consolidano il fondamento giuridico dei ricorsi finalizzati al recupero delle somme indebitamente negate.
Alla luce di quanto sopraesposto è evidente che la pronuncia del Tribunale di Verona rappresenti un importante precedente giurisprudenziale a tutela dei diritti dei docenti con contratti a tempo determinato, riaffermando il principio di pari dignità nell’accesso agli strumenti di aggiornamento professionale garantiti dalla normativa vigente.
In tale prospettiva, si auspica dunque un intervento normativo da parte del Legislatore volto a colmare le evidenti lacune della Legge 107/2015, prevenendo il proliferare di contenziosi giudiziari che, come dimostrato, trovano spesso accoglimento a favore dei docenti ricorrenti.
Dott.ssa Cicioni Giulietta
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