
Il caporalato e le prestazioni intellettuali: limiti di applicazione della norma penale
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità dell’articolo 603-bis del Codice penale anche ai contratti concernenti prestazioni di natura intellettuale, come nel caso specifico delle attività legate all’istruzione secondaria.
La Corte, senza entrare nel dettaglio della genesi storica della norma, ha sottolineato come, in origine, il legislatore avesse inteso reprimere il fenomeno del caporalato nel settore agricolo, con una disposizione mirata esclusivamente all’intermediazione illecita di manodopera.
Solo successivamente, mediante una modifica normativa introdotta cinque anni dopo, l’ambito applicativo della norma è stato esteso, includendo anche coloro che impiegano, assumono o utilizzano lavoratori, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando della loro condizione di vulnerabilità.
Tuttavia, la Corte ha escluso che la fattispecie possa essere estesa a situazioni non originariamente previste dal legislatore. Questo ostacolo non dipende tanto dal divieto di interpretazione analogica in ambito penale, quanto dalla collocazione della norma all’interno di un corpus normativo che comprende reati di gravità estrema, come la tratta di esseri umani, la riduzione in schiavitù e altri crimini che ledono in modo drammatico l’autonomia e la dignità dell’individuo.
Un ulteriore argomento che preclude l’applicazione della norma al lavoro intellettuale è rappresentato dal dato testuale stesso della legge.
Il termine “manodopera” utilizzato nel testo della norma è intrinsecamente legato al lavoro manuale, spesso privo di una qualificazione specifica, e non si adatta a comprendere attività di natura intellettuale, siano esse esercitate in forma subordinata o come libera professione.
L’intelletto, infatti, costituisce un elemento distintivo e individualizzante del lavoratore, che non può essere ridotto alla mera categoria della manodopera, la quale annulla la singolarità dell’individuo a favore di una produttività collettiva indifferenziata.
Pertanto, la sentenza ribadisce che il caporalato, così come definito dalla norma, non può estendersi a contesti lavorativi che implicano prestazioni intellettuali, poiché tali attività presuppongono una valorizzazione dell’identità individuale del lavoratore, la cui dignità risulterebbe irrimediabilmente compromessa da un trattamento assimilabile a quello riservato alla manodopera manuale.
Dott. Gabriel Nicola De Leo

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La Corte, senza entrare nel dettaglio della genesi storica della norma, ha sottolineato come, in origine, il legislatore avesse inteso reprimere il fenomeno del caporalato nel settore agricolo, con una disposizione mirata esclusivamente all’intermediazione illecita di manodopera.
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Tuttavia, la Corte ha escluso che la fattispecie possa essere estesa a situazioni non originariamente previste dal legislatore. Questo ostacolo non dipende tanto dal divieto di interpretazione analogica in ambito penale, quanto dalla collocazione della norma all’interno di un corpus normativo che comprende reati di gravità estrema, come la tratta di esseri umani, la riduzione in schiavitù e altri crimini che ledono in modo drammatico l’autonomia e la dignità dell’individuo.
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