
Autonomia differenziata: salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. Il giudizio di legittimità costituzionale ha delineato con chiarezza la “valenza necessariamente generale ed unitaria” delle “norme generali sull’istruzione“, stabilendo un principio fondamentale per la legislazione scolastica italiana.
La Corte ha utilizzato termini inequivocabili, affermando:
“non sarebbe giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l’intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell’identità nazionale”.
Questo concetto implica che le linee guida generali per il sistema educativo devono rimanere uniformi su tutto il territorio nazionale, garantendo una coesione che rafforza l’identità collettiva del Paese.
Per la FLC CGIL, tale sentenza rappresenta una conferma delle preoccupazioni sollevate in numerosi interventi pubblici e, in particolare, durante l’audizione del 28 marzo 2024 della Segretaria generale Gianna Fracassi, presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera. In quell’occasione, Fracassi aveva messo in evidenza i rischi insiti nelle intese regionali previste dalla legge, che avrebbero potuto trasformare le “norme generali sull’istruzione” da competenza esclusiva dello Stato in oggetto di legislazione concorrente.
Questo avrebbe dato la possibilità alle Regioni di regionalizzare e differenziare le normative relative a settori cruciali come gli ordinamenti scolastici, le funzioni e l’organizzazione del sistema educativo, nonché la disciplina dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale scolastico.
Nella stessa occasione, la CGIL aveva richiamato la sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, sottolineando che le norme generali sull’istruzione sono strettamente collegate ai diritti costituzionali previsti dagli articoli 33 e 34 della Costituzione. Questi diritti devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, per assicurare la parità di trattamento e un’offerta formativa uniforme, al fine di tutelare il diritto all’istruzione di ogni cittadino, senza disparità regionali.
Comunque la CGIL, insieme al Comitato referendario, ha promosso il quesito referendario contro la Legge Calderoli del seguente tenore: “Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n.86, ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione?”.
Il 3 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha comunicato l’esito positivo delle verifiche sui quesiti referendari. Sono state convalidate le oltre 500.000 firme raccolte per il referendum abrogativo della Legge 26/06/2024, n. 86, sull’autonomia differenziata, così come quelle per i referendum promossi dalla CGIL sui diritti dei lavoratori.
Il prossimo passo prevede la valutazione della legittimità dei quesiti da parte della Cassazione, fermo restando la questione referendaria.
Dott. Alessandro Maria Cantagallo

Autonomia differenziata: salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. Il giudizio di legittimità costituzionale ha delineato con chiarezza la “valenza necessariamente generale ed unitaria” delle “norme generali sull’istruzione“, stabilendo un principio fondamentale per la legislazione scolastica italiana.
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“non sarebbe giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l’intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell’identità nazionale”.
Questo concetto implica che le linee guida generali per il sistema educativo devono rimanere uniformi su tutto il territorio nazionale, garantendo una coesione che rafforza l’identità collettiva del Paese.
Per la FLC CGIL, tale sentenza rappresenta una conferma delle preoccupazioni sollevate in numerosi interventi pubblici e, in particolare, durante l’audizione del 28 marzo 2024 della Segretaria generale Gianna Fracassi, presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera. In quell’occasione, Fracassi aveva messo in evidenza i rischi insiti nelle intese regionali previste dalla legge, che avrebbero potuto trasformare le “norme generali sull’istruzione” da competenza esclusiva dello Stato in oggetto di legislazione concorrente.
Questo avrebbe dato la possibilità alle Regioni di regionalizzare e differenziare le normative relative a settori cruciali come gli ordinamenti scolastici, le funzioni e l’organizzazione del sistema educativo, nonché la disciplina dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale scolastico.
Nella stessa occasione, la CGIL aveva richiamato la sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, sottolineando che le norme generali sull’istruzione sono strettamente collegate ai diritti costituzionali previsti dagli articoli 33 e 34 della Costituzione. Questi diritti devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, per assicurare la parità di trattamento e un’offerta formativa uniforme, al fine di tutelare il diritto all’istruzione di ogni cittadino, senza disparità regionali.
Comunque la CGIL, insieme al Comitato referendario, ha promosso il quesito referendario contro la Legge Calderoli del seguente tenore: “Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n.86, ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione?”.
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