Treno in ritardo, l'ordinanza della Cassazione: "Risarcire danno esistenziale al viaggiatore"
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28244 del 9 ottobre 2023 condanna Trenitalia a risarcire il danno esistenziale ai viaggiatori a causa di un lunghissimo ritardo dovuto a eventi meteorologici.
Il disagio causato ai passeggeri era di per sé prevedibile e, pertanto, Trenitalia avrebbe dovuto garantire loro la dovuta assistenza e tutela, cosa di fatto non avvenuta.
Questo è quanto si legge dalla pronuncia contenente come oggetto una vicenda alquanto eccezionale che risale al 3 febbraio del 2012 dove, a causa di una grande nevicata nel Lazio, un treno con percorrenza la tratta Roma – Cassino rimane isolato nel bel mezzo della neve per un giorno intero, e senza alcuna forma di tutela per i propri passeggeri.
Successivamente, a seguito del ricorso da parte di uno di loro, il Giudice di Pace condanna al pagamento Trenitalia per una somma a titolo di indennizzo da ritardo e a titolo di risarcimento da danno esistenziale, accogliendo la domanda del passeggero.
La società però ne deduce l’insussistenza proponendo appello, ma l’impugnazione viene respinta.
Arrivati in Cassazione Trenitalia continua a sottolineare la mancanza di responsabilità per le obbligazioni di assistenza ai passeggeri per ritardo superiore a 60 minuti a seguito di impossibilità sopravvenuta della prestazione per evento fortuito a causa di forza maggiore e affermando che i viaggiatori avrebbero dovuto «astenersi dal mettersi in viaggio», ma la Corte respinge il ricorso della società confermando quanto espresso dal Tribunale ovvero che “i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario […] a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza”.
La normativa, difatti, per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio mira a garantire forme di “indennizzo” ma, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, non impedisce che si possa accogliere anche la domanda giudiziale di risarcimento per ulteriori pregiudizi tutelati e lesi.
La Corte di Cassazione respingendo il ricorso di Trenitalia sottolinea come “l’inammissibilità e la infondatezza delle censure proposte dimostra l’evidente pretestuosità del ricorso, anche a fronte del precedente specifico di questa Corte, reso in controversia pressoché identica, con conseguente sussistenza dei presupposti processuali per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.”.
Dott.ssa Serenella Angelini
Treno in ritardo, l'ordinanza della Cassazione: "Risarcire danno esistenziale al viaggiatore"
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28244 del 9 ottobre 2023 condanna Trenitalia a risarcire il danno esistenziale ai viaggiatori a causa di un lunghissimo ritardo dovuto a eventi meteorologici.
Il disagio causato ai passeggeri era di per sé prevedibile e, pertanto, Trenitalia avrebbe dovuto garantire loro la dovuta assistenza e tutela, cosa di fatto non avvenuta.
Questo è quanto si legge dalla pronuncia contenente come oggetto una vicenda alquanto eccezionale che risale al 3 febbraio del 2012 dove, a causa di una grande nevicata nel Lazio, un treno con percorrenza la tratta Roma – Cassino rimane isolato nel bel mezzo della neve per un giorno intero, e senza alcuna forma di tutela per i propri passeggeri.
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La società però ne deduce l’insussistenza proponendo appello, ma l’impugnazione viene respinta.
Arrivati in Cassazione Trenitalia continua a sottolineare la mancanza di responsabilità per le obbligazioni di assistenza ai passeggeri per ritardo superiore a 60 minuti a seguito di impossibilità sopravvenuta della prestazione per evento fortuito a causa di forza maggiore e affermando che i viaggiatori avrebbero dovuto «astenersi dal mettersi in viaggio», ma la Corte respinge il ricorso della società confermando quanto espresso dal Tribunale ovvero che “i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario […] a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza”.
La normativa, difatti, per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio mira a garantire forme di “indennizzo” ma, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, non impedisce che si possa accogliere anche la domanda giudiziale di risarcimento per ulteriori pregiudizi tutelati e lesi.
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