Divorzio in un solo giorno: via libera della Cassazione
Separarsi e divorziare con un unico procedimento? Oggi c’è finalmente il via libera al ricorso congiunto per separazione e divorzio con un unico atto.
È quanto disposto dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 28727, depositata nei giorni scorsi e sollecitata «su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso ex art. 363 -bis c.p.c.».
Tale sentenza stabilisce infatti il principio secondo cui «in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 -bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Ma facciamo un passo indietro: fino ad oggi, infatti, se due persone intendevano divorziare, si trovavano a dover affrontare un iter abbastanza tortuoso, che prevedeva la firma dell’accordo per la separazione davanti ad un avvocato, e dopo un attesa di sei mesi occorreva tornare dall’avvocato, riprendere le trattative – spesso rese ulteriormente complicate a causa di un clima conflittuale ed ostile tra i due ex – ed infine depositare un nuovo ricorso, attendendo la sentenza che avrebbe sancito lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
A snellire notevolmente la procedura è stata in primis la riforma della giustizia Cartabia, sancendo lo stop all’attesa di sei mesi tra la separazione e l’addio definitivo.
La nuova legge, infatti, stabilisce che dopo la firma congiunta in un solo giorno, il tribunale deve emettere sentenza entro sei mesi. La domanda deve essere depositata con ricorso ed il richiedente deve dimostrare immediatamente al giudice i mezzi di prova in suo possesso nonché i documenti che attestano la condizione patrimoniale. Allo stesso modo, deve avvenire tempestivamente tanto la presentazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, quanto l’elenco dei beni di proprietà, delle quote societarie ed infine degli estratti dei conti correnti. Laddove si attesti il falso, si rischia la condanna al pagamento delle spese legali e dei danni in favore del coniuge.
Senonché, dopo l’entrata in vigore della riforma, da più parti sono state avanzate sollecitazioni al Ministero, affinché provvedesse quanto prima a chiarire la disciplina con un intervento normativo. Gli stessi tribunali si sono divisi sulla questione, giungendo, taluni, a dichiarare inammissibile la domanda congiunta dei coniugi, altri a limitare la possibilità di siffatta domanda congiunta ai soli casi contenziosi.
Ma l’intervento della Cassazione ha finalmente chiarito i dubbi interpretativi, ampliando l’ambito del ricorso congiunto anche ai casi consensuali; pertanto, la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale – il che, peraltro, si traduce anche in un notevole risparmio di tempo, oltre che in una limitazione dei costi per le parti coinvolte.
Peraltro, sul punto si è espresso anche l’Organismo congressuale forense, precisando che questa decisione suscita «viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 -bis n. 49 c.p.c.».
Dott.ssa Luana Di Giovanni
Divorzio in un solo giorno: via libera della Cassazione
Separarsi e divorziare con un unico procedimento? Oggi c’è finalmente il via libera al ricorso congiunto per separazione e divorzio con un unico atto.
È quanto disposto dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 28727, depositata nei giorni scorsi e sollecitata «su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso ex art. 363 -bis c.p.c.».
Tale sentenza stabilisce infatti il principio secondo cui «in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 -bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Ma facciamo un passo indietro: fino ad oggi, infatti, se due persone intendevano divorziare, si trovavano a dover affrontare un iter abbastanza tortuoso, che prevedeva la firma dell’accordo per la separazione davanti ad un avvocato, e dopo un attesa di sei mesi occorreva tornare dall’avvocato, riprendere le trattative – spesso rese ulteriormente complicate a causa di un clima conflittuale ed ostile tra i due ex – ed infine depositare un nuovo ricorso, attendendo la sentenza che avrebbe sancito lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
A snellire notevolmente la procedura è stata in primis la riforma della giustizia Cartabia, sancendo lo stop all’attesa di sei mesi tra la separazione e l’addio definitivo.
La nuova legge, infatti, stabilisce che dopo la firma congiunta in un solo giorno, il tribunale deve emettere sentenza entro sei mesi. La domanda deve essere depositata con ricorso ed il richiedente deve dimostrare immediatamente al giudice i mezzi di prova in suo possesso nonché i documenti che attestano la condizione patrimoniale. Allo stesso modo, deve avvenire tempestivamente tanto la presentazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, quanto l’elenco dei beni di proprietà, delle quote societarie ed infine degli estratti dei conti correnti. Laddove si attesti il falso, si rischia la condanna al pagamento delle spese legali e dei danni in favore del coniuge.
Senonché, dopo l’entrata in vigore della riforma, da più parti sono state avanzate sollecitazioni al Ministero, affinché provvedesse quanto prima a chiarire la disciplina con un intervento normativo. Gli stessi tribunali si sono divisi sulla questione, giungendo, taluni, a dichiarare inammissibile la domanda congiunta dei coniugi, altri a limitare la possibilità di siffatta domanda congiunta ai soli casi contenziosi.
Ma l’intervento della Cassazione ha finalmente chiarito i dubbi interpretativi, ampliando l’ambito del ricorso congiunto anche ai casi consensuali; pertanto, la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale – il che, peraltro, si traduce anche in un notevole risparmio di tempo, oltre che in una limitazione dei costi per le parti coinvolte.
Peraltro, sul punto si è espresso anche l’Organismo congressuale forense, precisando che questa decisione suscita «viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 -bis n. 49 c.p.c.».
Dott.ssa Luana Di Giovanni
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]