Le vacanze non ti hanno soddisfatto? Puoi richiedere i danni
I turisti rimasti scontenti a causa di una vacanza rovinata hanno diritto non soltanto ad un rimborso delle spese e ad un risarcimento del danno patrimoniale, ma altresì ad un risarcimento per i danni morali e biologici subiti. È quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5271 del 2023.
La questione sulla quale gli Ermellini si sono pronunciati traeva origine dalla vicenda di una coppia di turisti tornati insoddisfatti da una vacanza a Cuba, a causa di un pacchetto turistico rivelatosi del tutto diverso nella realtà rispetto a quanto garantito e venduto dal tour operator.
I due si sono rivolti al Giudice di Pace che ha accolto la loro richiesta di risarcimento danni, ma la decisione è stata ribaltata in secondo grado dal Tribunale di Napoli per poi giungere in Corte di Cassazione.
Mentre il Tribunale di Napoli negava la riconducibilità dei danni morali tra quelli risarcibili ex art. 43 d. lgs. 79/2011, meglio noto come Codice del Turismo, vale a dire nell’alveo dei cc.dd. danni da vacanza rovinata, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione tra i “danni della persona” sono compresi anche quelli che presentano carattere non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti alla persona.
Tale risarcibilità è già sancita dalla legge oltre che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. In particolare, ai sensi dell’art. 46 del Codice del Turismo, nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, “il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Nell’argomentazione la Cassazione ha citato una sentenza della Corte di Giustizia Europea, che pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5 della Direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in caso di un viaggio tutto compreso”, in quanto nel settore dei viaggi a finalità turistica si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali”.
Su questa scia, la Corte ha cassato la sentenza d’appello nella parte in cui statuiva che “il termine danno alla persona (di cui all’art. 43 d. lgs. 79/2011) deve, evidentemente, essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali sia perché è tale l’accezione tecnica del termine e sia perché, altrimenti, la distinzione non avrebbe senso. In tema di c.d. vacanza rovinata, infatti, è chiaro che si verte sempre di danni c.d. morali in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali”.
Dott.ssa Camilla Di Giammarco
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I turisti rimasti scontenti a causa di una vacanza rovinata hanno diritto non soltanto ad un rimborso delle spese e ad un risarcimento del danno patrimoniale, ma altresì ad un risarcimento per i danni morali e biologici subiti. È quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5271 del 2023.
La questione sulla quale gli Ermellini si sono pronunciati traeva origine dalla vicenda di una coppia di turisti tornati insoddisfatti da una vacanza a Cuba, a causa di un pacchetto turistico rivelatosi del tutto diverso nella realtà rispetto a quanto garantito e venduto dal tour operator.
I due si sono rivolti al Giudice di Pace che ha accolto la loro richiesta di risarcimento danni, ma la decisione è stata ribaltata in secondo grado dal Tribunale di Napoli per poi giungere in Corte di Cassazione.
Mentre il Tribunale di Napoli negava la riconducibilità dei danni morali tra quelli risarcibili ex art. 43 d. lgs. 79/2011, meglio noto come Codice del Turismo, vale a dire nell’alveo dei cc.dd. danni da vacanza rovinata, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione tra i “danni della persona” sono compresi anche quelli che presentano carattere non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti alla persona.
Tale risarcibilità è già sancita dalla legge oltre che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. In particolare, ai sensi dell’art. 46 del Codice del Turismo, nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, “il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Nell’argomentazione la Cassazione ha citato una sentenza della Corte di Giustizia Europea, che pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5 della Direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in caso di un viaggio tutto compreso”, in quanto nel settore dei viaggi a finalità turistica si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali”.
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Dott.ssa Camilla Di Giammarco
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