Sentenza digitale: ricorso in Cassazione improcedibile senza attestazione cancelleria
Il ricorso in Cassazione è improcedibile se non sono riportate la data e il numero di pubblicazione della sentenza “nativa digitale”. È il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26597 depositata il 14 settembre scorso.
Quella affrontata dalla Corte è una tra le tante questioni sorte a seguito delle novità apportate dalla Riforma Cartabia in materia di processo telematico.
Nel caso di specie la Corte aveva rilevato come l’unica copia della sentenza prodotta dal ricorrente fosse priva di qualsiasi attestazione di cancelleria circa il numero identificativo e la data di pubblicazione, sia di attestazione di conformità all’originale informatico, sia dell’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con la relativa relata di notifica.
Tali adempimenti sono prescritti dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., a pena di improcedibilità, e ritenuti necessari dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ai sensi della quale la sentenza, specialmente quella redatta in formato digitale, è esistente dal momento della sua pubblicazione, o più precisamente quando le vengono attribuiti dal sistema informatico il numero e la data di pubblicazione necessari per la sua individuazione.
D’altronde l’assenza di quest’ultimi non consente alla Corte di verificare se e quando il provvedimento sia venuto ad esistenza e di accertare la sua tempestiva impugnazione.
Pertanto anche “in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi”, “ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione”.
L’attestazione della cancelleria è quindi condizione di procedibilità necessaria per il ricorso in Cassazione, non essendo sufficiente la mera attestazione di conformità della sentenza all’originale.
– Dott.ssa Camilla Di Giammarco –
Sentenza digitale: ricorso in Cassazione improcedibile senza attestazione cancelleria
Il ricorso in Cassazione è improcedibile se non sono riportate la data e il numero di pubblicazione della sentenza “nativa digitale”. È il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26597 depositata il 14 settembre scorso.
Quella affrontata dalla Corte è una tra le tante questioni sorte a seguito delle novità apportate dalla Riforma Cartabia in materia di processo telematico.
Nel caso di specie la Corte aveva rilevato come l’unica copia della sentenza prodotta dal ricorrente fosse priva di qualsiasi attestazione di cancelleria circa il numero identificativo e la data di pubblicazione, sia di attestazione di conformità all’originale informatico, sia dell’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con la relativa relata di notifica.
Tali adempimenti sono prescritti dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., a pena di improcedibilità, e ritenuti necessari dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ai sensi della quale la sentenza, specialmente quella redatta in formato digitale, è esistente dal momento della sua pubblicazione, o più precisamente quando le vengono attribuiti dal sistema informatico il numero e la data di pubblicazione necessari per la sua individuazione.
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Pertanto anche “in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi”, “ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione”.
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