
Cassazione: licenziato chi incappa più volte nello stesso errore
Con la recente sentenza n. 15240 del 31 maggio 2023, i giudici di legittimità hanno stabilito che è possibile licenziare per giusta causa il dipendente al quale è stata contestata la reiterata erroneità delle operazioni, se previsto dal CCNL applicato, in quanto la prosecuzione del rapporto finirebbe per danneggiare il datore di lavoro.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore era stato trasferito nel reparto macelleria degli animali, dopo aver precedentemente lavorato per la stessa cooperativa, inizialmente come scaricatore di casse e poi come mulettista-carrellista, attività che non poteva più svolgere per motivi di salute.
Durante lo svolgimento delle nuove mansioni, il lavoratore ha reiterato per tre volte lo stesso errore in sei mesi. In conseguenza di ciò, il datore di lavoro ha applicato le sanzioni disciplinari previste dal CCNL fino al licenziamento per recidiva plurima.
Il lavoratore, soccombente nei due gradi di giudizio precedenti, ha adito la Corte di Cassazione deducendo, fra gli altri motivi, “la violazione e la falsa applicazione del principio di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento di licenziamento”, soprattutto con riguardo alle circostanze concrete ed alle modalità soggettive della condotta del lavoratore.
La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso del lavoratore. A tal proposito, gli Ermellini hanno sancito che, come risulta da una consolidata giurisprudenza in materia, sebbene la tipizzazione della giusta causa nel CCNL non sia vincolante per il datore di lavoro, perché spetta sempre al giudice valutare se la condotta del lavoratore è così grave da legittimare il licenziamento, la scala valoriale del contratto deve rappresentare uno dei “parametri di valutazione” del giudice. Nel caso in esame, dunque, la recidiva plurima, indicata nella scala dei valori del contratto come ipotesi che giustifica il licenziamento per giusta causa, acquisisce un peso considerevole.
Infatti, i giudici di legittimità riconoscono che, in casi come quello oggetto della seguente analisi, la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe pregiudizievole per gli scopi aziendali, in considerazione della condotta di un lavoratore “che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti ed a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza”.
In altre parole, con la sentenza in analisi, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se la clausola del licenziamento per recidiva plurima è inserita all’interno del CCNL, incappare più volte nello stesso errore in un breve arco di tempo potrebbe rappresentare una giusta causa di recesso del datore di lavoro.
Dott. Nicola Coscia e Laureando Marco Gargiulo

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Con la recente sentenza n. 15240 del 31 maggio 2023, i giudici di legittimità hanno stabilito che è possibile licenziare per giusta causa il dipendente al quale è stata contestata la reiterata erroneità delle operazioni, se previsto dal CCNL applicato, in quanto la prosecuzione del rapporto finirebbe per danneggiare il datore di lavoro.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore era stato trasferito nel reparto macelleria degli animali, dopo aver precedentemente lavorato per la stessa cooperativa, inizialmente come scaricatore di casse e poi come mulettista-carrellista, attività che non poteva più svolgere per motivi di salute.
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Il lavoratore, soccombente nei due gradi di giudizio precedenti, ha adito la Corte di Cassazione deducendo, fra gli altri motivi, “la violazione e la falsa applicazione del principio di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento di licenziamento”, soprattutto con riguardo alle circostanze concrete ed alle modalità soggettive della condotta del lavoratore.
La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso del lavoratore. A tal proposito, gli Ermellini hanno sancito che, come risulta da una consolidata giurisprudenza in materia, sebbene la tipizzazione della giusta causa nel CCNL non sia vincolante per il datore di lavoro, perché spetta sempre al giudice valutare se la condotta del lavoratore è così grave da legittimare il licenziamento, la scala valoriale del contratto deve rappresentare uno dei “parametri di valutazione” del giudice. Nel caso in esame, dunque, la recidiva plurima, indicata nella scala dei valori del contratto come ipotesi che giustifica il licenziamento per giusta causa, acquisisce un peso considerevole.
Infatti, i giudici di legittimità riconoscono che, in casi come quello oggetto della seguente analisi, la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe pregiudizievole per gli scopi aziendali, in considerazione della condotta di un lavoratore “che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti ed a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza”.
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