Diffida ad adempiere e messa in mora: qual è la differenza?
I due istituti in commento entrano in funzione, generalmente e a titolo esemplificativo, quando in un rapporto contrattuale vi è un soggetto inadempiente o si è pagato per un servizio o un bene non ricevuto o, ancora, per riscontrare un difetto nell’adempimento, ossia tutte situazioni in cui sia necessario intimare alla controparte di prendere atto della sua negligenza e sia necessario attivarsi.
Quindi si può ritenere che sia la diffida ad adempiere che la messa in mora sono due diversi strumenti giuridici che permettono di tutelarsi di fronte ad un inadempimento contrattuale ma che spesso vengono confusi fra loro.
LA MESSA IN MORA
In realtà, la messa in mora del debitore si verifica in caso di ritardo nell’adempimento della prestazione e affinché la mora produca i suoi effetti non basta il riscontro del ritardo del debitore con il quale si è concluso un contratto ma è necessario che questi sia “costituito in mora” dal creditore, mediante un’intimazione o una richiesta fatta per iscritto, così come previsto dall’art. 1219 c.c.
La messa in mora consiste dunque in una lettera scritta in cui si invita formalmente il debitore ad eseguire la propria prestazione, e quindi a rispettare gli impegni presi nel contratto, entro un dato termine, pena l’avveramento di gravi effetti. I presupposti essenziali per aversi mora del debitore sono:
– inadempimento relativo del debitore: quando il debitore esegue la prestazione in modo inesatto o in ritardo o la esegue parzialmente;
– dolo o colpa del debitore: il ritardo deve dipendere dal debitore, il quale non vuole adempiere o adempie senza la necessaria diligenza;
– il credito vantato deve essere certo, liquido ed esigibile;
– l’intimazione scritta al debitore di adempiere.
Ed ecco allora che con la lettera di messa in mora viene sollecitata l’esecuzione di una prestazione contrattuale. Tale lettera avrà la forza di produrre precisi e gravi effetti, che sono molto differenti da quelli prodotti dalla diffida ad adempiere. Difatti, con la costituzione in mora, il debitore:
– non è liberato dalla sua prestazione nemmeno se questa diventa impossibile da adempiere per cause a lui non imputabili ed in tali casi l’unica possibilità per il debitore di liberarsi è quella di dimostrare che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito anche se fosse stato già tra le mani del creditore;
– è tenuto a risarcire i danni derivanti dal ritardo nell’adempimento: dovrà risarcire sia il mancato guadagno che la perdita subita a causa dell’inadempimento;
– per le obbligazioni di denaro, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi;
– la prescrizione si interrompe.
Tuttavia, è bene ricordare, che vi sono dei casi, previsti dalla legge, in cui, a fronte dell’inadempimento altrui, gli effetti sopra descritti si realizzano senza la costituzione in mora del debitore. L’art. 1219 del codice civile si occupa dei casi in cui la costituzione in mora si verifica automaticamente, senza che sia necessaria alcuna formalità:
– se il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
– se il termine previsto per l’adempimento è scaduto e l’obbligazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore;
– quando il debito deriva da un fatto illecito.
Infine, dopo aver individuato gli elementi che la caratterizzano, resta da descrivere il suo contenuto. Innanzitutto è bene ribadire che anche la lettera di costituzione in mora deve essere inviata via raccomandata a/r o a mezzo PEC, firmata digitalmente, mentre, quanto al suo contenuto, la lettera dovrà contenere:
– gli estremi del contratto o altro accordo da cui deriva la prestazione inadempiuta;
– intimazione all’adempimento: intimare l’adempimento della prestazione dovuta secondo gli accordi, meglio se facendo riferimento all’art. 1219 del codice civile;
– fissazione di un termine entro cui il debitore dovrà adempiere: è bene che non sia inferiore a 15 giorni e che si specifichi la data o l’evento da cui inizia a decorrere;
– avvertimento che, decorso il termine, si produrranno gli effetti di cui all’art. 1221 e seguenti del codice civile e si adiranno le vie legali.
LA DIFFIDA AD ADEMPIERE
Venendo alla diffida ad adempiere, questa a differenza della messa in mora, trova la propria disciplina nell’art. 1454 c.c. e consiste in una lettera formale con la quale si ordina alla parte inadempiente di eseguire la propria prestazione entro un determinato termine, non inferiore a 15 giorni, con l’avvertimento che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto.
In sostanza, si tratta di un vero proprio ultimatum, scaduto il quale, la parte adempiente degli accordi conclusi potrà chiedere la risoluzione del contratto, ovvero il suo scioglimento.
La principale caratteristica si rinviene negli effetti che produce, perché fa venire meno tutti gli effetti del contratto concluso nel caso in cui la controparte persista nel suo inadempimento, con la conseguenza che lo scioglimento del contratto è automatico: ciò significa che non sarà necessario rivolgersi ad un Giudice.
E’ bene specificare, tuttavia, che per ottenere la risoluzione automatica per inadempimento devono esserci i seguenti elementi:
– gravità dell’inadempimento di controparte: l’inadempimento altrui deve essere tale da rendere inservibile o comunque fortemente limitato il servizio o il bene acquistato;
– l’adempimento di colui che effettua la diffida: la parte contrattuale che diffida l’altra deve aver rispettato l’obbligo contrattuale a suo carico.
Una volta verificatesi rinvenuti tali elementi e venuto meno il contratto, il creditore avrà comunque il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni a colui che li ha determinati con il suo inadempimento. Anche qui vi è un contenuto che a grandi linee deve essere rispettato, partendo dalla forma scritta e dall’invio a mezzo raccomandata a/r o via PEC, firmata digitalmente, ossia con strumenti che permettono di certificare l’avvenuto ricevimento da parte del destinatario inadempiente.
Ad ogni modo, la diffida dovrà poi contenere:
– i riferimenti del contratto concluso;
– l’indicazione dell’inadempimento di controparte, evidenziando di contro gli obblighi previsti dal contratto;
– la richiesta di adempimento, specificando la prestazione che si attende;
– il termine entro cui adempiere, non inferiore a 15 giorni;
– l’avvertimento specifico che, in difetto di adempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto.
In conclusione, possiamo ritenere che ambedue si riferiscono ad un inadempimento ma, mentre la diffida ad adempiere esorta la controparte ad attenersi ai comportamenti prescritti in un contratto entro un certo termine, la messa in mora viene inoltrata in presenza di un ritardo ingiustificato nell’adempimento. In caso di inadempimento la diffida ad adempiere ha, come conseguenza, l’immediata risoluzione del contratto mentre la messa in mora consente al soggetto di agire mediante le tradizionali azioni legali.
In ogni caso, è bene precisare che sia la costituzione in mora che la diffida ad adempiere possono essere predisposte ed inviate autonomamente, senza cioè l’assistenza di un avvocato.
La sottoscrizione di un legale potrebbe, però, agevolare l’esito positivo della vicenda, attribuendo maggior peso alla richiesta formulata e quindi infondendo timore nel debitore. I costi di redazione possono dipendere in minima parte dal valore economico della controversia, ma comunque rimangono contenuti e di facile accesso per chiunque. Un breve colloquio con un avvocato di fiducia non dovrebbe mai mancare in queste situazioni in quanto spesso vi sarà delineato quale potrebbe essere l’iter della vicenda, i possibili scenari e le mosse da porre in essere per essere maggiormente tutelati sia in via giudiziale che in via stragiudiziale.
Avv. Valerio D’Urso
Diffida ad adempiere e messa in mora: qual è la differenza?
I due istituti in commento entrano in funzione, generalmente e a titolo esemplificativo, quando in un rapporto contrattuale vi è un soggetto inadempiente o si è pagato per un servizio o un bene non ricevuto o, ancora, per riscontrare un difetto nell’adempimento, ossia tutte situazioni in cui sia necessario intimare alla controparte di prendere atto della sua negligenza e sia necessario attivarsi.
Quindi si può ritenere che sia la diffida ad adempiere che la messa in mora sono due diversi strumenti giuridici che permettono di tutelarsi di fronte ad un inadempimento contrattuale ma che spesso vengono confusi fra loro.
LA MESSA IN MORA
In realtà, la messa in mora del debitore si verifica in caso di ritardo nell’adempimento della prestazione e affinché la mora produca i suoi effetti non basta il riscontro del ritardo del debitore con il quale si è concluso un contratto ma è necessario che questi sia “costituito in mora” dal creditore, mediante un’intimazione o una richiesta fatta per iscritto, così come previsto dall’art. 1219 c.c.
La messa in mora consiste dunque in una lettera scritta in cui si invita formalmente il debitore ad eseguire la propria prestazione, e quindi a rispettare gli impegni presi nel contratto, entro un dato termine, pena l’avveramento di gravi effetti. I presupposti essenziali per aversi mora del debitore sono:
– inadempimento relativo del debitore: quando il debitore esegue la prestazione in modo inesatto o in ritardo o la esegue parzialmente;
– dolo o colpa del debitore: il ritardo deve dipendere dal debitore, il quale non vuole adempiere o adempie senza la necessaria diligenza;
– il credito vantato deve essere certo, liquido ed esigibile;
– l’intimazione scritta al debitore di adempiere.
Ed ecco allora che con la lettera di messa in mora viene sollecitata l’esecuzione di una prestazione contrattuale. Tale lettera avrà la forza di produrre precisi e gravi effetti, che sono molto differenti da quelli prodotti dalla diffida ad adempiere. Difatti, con la costituzione in mora, il debitore:
– non è liberato dalla sua prestazione nemmeno se questa diventa impossibile da adempiere per cause a lui non imputabili ed in tali casi l’unica possibilità per il debitore di liberarsi è quella di dimostrare che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito anche se fosse stato già tra le mani del creditore;
– è tenuto a risarcire i danni derivanti dal ritardo nell’adempimento: dovrà risarcire sia il mancato guadagno che la perdita subita a causa dell’inadempimento;
– per le obbligazioni di denaro, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi;
– la prescrizione si interrompe.
Tuttavia, è bene ricordare, che vi sono dei casi, previsti dalla legge, in cui, a fronte dell’inadempimento altrui, gli effetti sopra descritti si realizzano senza la costituzione in mora del debitore. L’art. 1219 del codice civile si occupa dei casi in cui la costituzione in mora si verifica automaticamente, senza che sia necessaria alcuna formalità:
– se il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
– se il termine previsto per l’adempimento è scaduto e l’obbligazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore;
– quando il debito deriva da un fatto illecito.
Infine, dopo aver individuato gli elementi che la caratterizzano, resta da descrivere il suo contenuto. Innanzitutto è bene ribadire che anche la lettera di costituzione in mora deve essere inviata via raccomandata a/r o a mezzo PEC, firmata digitalmente, mentre, quanto al suo contenuto, la lettera dovrà contenere:
– gli estremi del contratto o altro accordo da cui deriva la prestazione inadempiuta;
– intimazione all’adempimento: intimare l’adempimento della prestazione dovuta secondo gli accordi, meglio se facendo riferimento all’art. 1219 del codice civile;
– fissazione di un termine entro cui il debitore dovrà adempiere: è bene che non sia inferiore a 15 giorni e che si specifichi la data o l’evento da cui inizia a decorrere;
– avvertimento che, decorso il termine, si produrranno gli effetti di cui all’art. 1221 e seguenti del codice civile e si adiranno le vie legali.
LA DIFFIDA AD ADEMPIERE
Venendo alla diffida ad adempiere, questa a differenza della messa in mora, trova la propria disciplina nell’art. 1454 c.c. e consiste in una lettera formale con la quale si ordina alla parte inadempiente di eseguire la propria prestazione entro un determinato termine, non inferiore a 15 giorni, con l’avvertimento che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto.
In sostanza, si tratta di un vero proprio ultimatum, scaduto il quale, la parte adempiente degli accordi conclusi potrà chiedere la risoluzione del contratto, ovvero il suo scioglimento.
La principale caratteristica si rinviene negli effetti che produce, perché fa venire meno tutti gli effetti del contratto concluso nel caso in cui la controparte persista nel suo inadempimento, con la conseguenza che lo scioglimento del contratto è automatico: ciò significa che non sarà necessario rivolgersi ad un Giudice.
E’ bene specificare, tuttavia, che per ottenere la risoluzione automatica per inadempimento devono esserci i seguenti elementi:
– gravità dell’inadempimento di controparte: l’inadempimento altrui deve essere tale da rendere inservibile o comunque fortemente limitato il servizio o il bene acquistato;
– l’adempimento di colui che effettua la diffida: la parte contrattuale che diffida l’altra deve aver rispettato l’obbligo contrattuale a suo carico.
Una volta verificatesi rinvenuti tali elementi e venuto meno il contratto, il creditore avrà comunque il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni a colui che li ha determinati con il suo inadempimento. Anche qui vi è un contenuto che a grandi linee deve essere rispettato, partendo dalla forma scritta e dall’invio a mezzo raccomandata a/r o via PEC, firmata digitalmente, ossia con strumenti che permettono di certificare l’avvenuto ricevimento da parte del destinatario inadempiente.
Ad ogni modo, la diffida dovrà poi contenere:
– i riferimenti del contratto concluso;
– l’indicazione dell’inadempimento di controparte, evidenziando di contro gli obblighi previsti dal contratto;
– la richiesta di adempimento, specificando la prestazione che si attende;
– il termine entro cui adempiere, non inferiore a 15 giorni;
– l’avvertimento specifico che, in difetto di adempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto.
In conclusione, possiamo ritenere che ambedue si riferiscono ad un inadempimento ma, mentre la diffida ad adempiere esorta la controparte ad attenersi ai comportamenti prescritti in un contratto entro un certo termine, la messa in mora viene inoltrata in presenza di un ritardo ingiustificato nell’adempimento. In caso di inadempimento la diffida ad adempiere ha, come conseguenza, l’immediata risoluzione del contratto mentre la messa in mora consente al soggetto di agire mediante le tradizionali azioni legali.
In ogni caso, è bene precisare che sia la costituzione in mora che la diffida ad adempiere possono essere predisposte ed inviate autonomamente, senza cioè l’assistenza di un avvocato.
La sottoscrizione di un legale potrebbe, però, agevolare l’esito positivo della vicenda, attribuendo maggior peso alla richiesta formulata e quindi infondendo timore nel debitore. I costi di redazione possono dipendere in minima parte dal valore economico della controversia, ma comunque rimangono contenuti e di facile accesso per chiunque. Un breve colloquio con un avvocato di fiducia non dovrebbe mai mancare in queste situazioni in quanto spesso vi sarà delineato quale potrebbe essere l’iter della vicenda, i possibili scenari e le mosse da porre in essere per essere maggiormente tutelati sia in via giudiziale che in via stragiudiziale.
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