Separazione e divorzio: l'iscrizione di ipoteca giudiziale
Ai sensi dell’articolo 2818 c.c. “Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto”.
L’articolo 156 c.c. , quarto comma , stabilisce che “Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155 c.c.”; al quinto comma si legge altresì: “La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 c.c.”.
L’art. 8 comma 1 (commi 1 e 3) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 sui casi di scioglimento del matrimonio dispone che: “Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del c.c.. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente“.
A fronte di tali previsioni normative, la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, (poiché esiste anche una giurisprudenza di contrario avviso), ha stabilito che le sentenze di separazione e divorzio costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 c.c. (nella parte in cui riconoscono l’assegno di mantenimento a favore dell’uno o dell’altro coniuge separato o divorziato), ma solo a condizione che vi siano elementi sintomatici di carattere soggettivo o oggettivo che facciano in concreto presagire il futuro inadempimento; quindi, la iscrizione della ipoteca giudiziale resta subordinata alla ricorrenza del presupposto del pericolo dell’inadempimento del coniuge obbligato.
L’iscrizione va eseguita nelle forme previste dagli artt. 2827 e seguenti c.c. ; e poiché non è predeterminata è lo stesso coniuge creditore che indicherà la somma per la quale l’ipoteca va iscritta ai sensi dell’articolo 2838 c.c.
La ricorrenza del presupposto di cui sopra, necessario per l’iscrizione della ipoteca giudiziale, è sindacabile nel merito da parte del giudice il quale può ordinare l’estinzione della iscrizione della ipoteca giudiziale nel caso in cui il pericolo di inadempimento del coniuge obbligato manchi sin dal origine o sia venuto meno successivamente.
Quindi, il coniuge obbligato, gravato dalla iscrizione della ipoteca giudiziale, ha diritto ad ottenere dal giudice “dietro accertamento delle condizioni anzidette l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’articolo 2884 cod. civ” (Cassazione, 12309/2004).
Detto principio è stato ribadito, ad esempio, da TRIBUNALE PAVIA, sezione terza civile, 26.03.2021 n. 406; con detta sentenza il detto giudice ha accolto il ricorso del coniuge obbligato volto ad ottenere la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta su tutti i suoi beni dalla ex moglie titolare del diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile; nel caso in esame, il Tribunale di Pavia aveva ritenuto la insussistenza del pericolo di inadempimento da parte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento sul presupposto che risultava provato documentalmente che il coniuge obbligato aveva assolto al versamento di tutti i ratei mensili sin dal tempo della pronuncia della separazione; prova derivante dalla produzione di tutte le ricevute di versamento degli assegni mensili di mantenimento.
Avv. MARIA RAFFAELLA TALOTTA
Separazione e divorzio: l'iscrizione di ipoteca giudiziale
Ai sensi dell’articolo 2818 c.c. “Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto”.
L’articolo 156 c.c. , quarto comma , stabilisce che “Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155 c.c.”; al quinto comma si legge altresì: “La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 c.c.”.
L’art. 8 comma 1 (commi 1 e 3) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 sui casi di scioglimento del matrimonio dispone che: “Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del c.c.. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente“.
A fronte di tali previsioni normative, la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, (poiché esiste anche una giurisprudenza di contrario avviso), ha stabilito che le sentenze di separazione e divorzio costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 c.c. (nella parte in cui riconoscono l’assegno di mantenimento a favore dell’uno o dell’altro coniuge separato o divorziato), ma solo a condizione che vi siano elementi sintomatici di carattere soggettivo o oggettivo che facciano in concreto presagire il futuro inadempimento; quindi, la iscrizione della ipoteca giudiziale resta subordinata alla ricorrenza del presupposto del pericolo dell’inadempimento del coniuge obbligato.
L’iscrizione va eseguita nelle forme previste dagli artt. 2827 e seguenti c.c. ; e poiché non è predeterminata è lo stesso coniuge creditore che indicherà la somma per la quale l’ipoteca va iscritta ai sensi dell’articolo 2838 c.c.
La ricorrenza del presupposto di cui sopra, necessario per l’iscrizione della ipoteca giudiziale, è sindacabile nel merito da parte del giudice il quale può ordinare l’estinzione della iscrizione della ipoteca giudiziale nel caso in cui il pericolo di inadempimento del coniuge obbligato manchi sin dal origine o sia venuto meno successivamente.
Quindi, il coniuge obbligato, gravato dalla iscrizione della ipoteca giudiziale, ha diritto ad ottenere dal giudice “dietro accertamento delle condizioni anzidette l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’articolo 2884 cod. civ” (Cassazione, 12309/2004).
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