
Prescrizione cartella esattoriale: la Cassazione fa chiarezza su quale sia il giudice competente
Con la recente ordinanza n. 30666/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per fare chiarezza sul corretto riparto di giurisdizione fra il Giudice ordinario e il Giudice tributario laddove sia impugnata una cartella esattoriale per farne valere l’avvenuta prescrizione a seguito di nullità, inesistenza ovvero difetto assoluto di notifica della medesima.
L’ordinanza in esame ha origine dalle doglianze del ricorrente che ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 c.p.c. (“Difetto di giurisdizione”) e 615 c.p.c. (“Opposizione all’esecuzione”) denunciando che, avendo ad oggetto la controversia la carenza di legittimazione ad agire in via esecutiva per difetto di un valido titolo esecutivo, munito di giurisdizione a decidere sul punto fosse il Giudice ordinario e non, diversamente, il Giudice tributario.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente denunciava altresì la nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento (la quale era stata notificata ad una società ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese), nonché l’avvenuta prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per decorso del termine fra la notifica della cartella esattoriale e l’ingiunzione di pagamento.
La Suprema Corte, nel decidere la controversia de quo, ha inteso procedere ad una distinzione preliminare fra le ipotesi in cui:
- la prescrizione della cartella di pagamento si sia verificata a seguito di una notifica della medesima del tutto mancante o da ritenersi nulla / inesistente;
- la prescrizione della cartella, pur in presenza di una valida notifica della medesima, si sia verificata in ragione del decorso del termine valido per la maturazione della stessa (pari, nel caso di specie, a 5 anni trattandosi di tassa per lo smaltimento dei rifiuti);
Tanto premesso, la Corte statuisce che, nella prima delle due ipotesi, la giurisdizione ad accertare l’avvenuta maturazione della prescrizione spetta al Giudice tributario, la cui giurisdizione non è derogabile neanche nell’ipotesi in cui il ricorrente – pur avendo dinanzi a quest’ultimo instaurato il giudizio sulla base di altre argomentazioni e per far valere aspetti giuridici differenti, preesistenti rispetto alla maturazione della prescrizione – deduca successivamente la prescrizione della pretesa tributaria e del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento per assoluta mancanza, nullità o inesistenza della notifica della medesima.
Nella seconda ipotesi (ossia, quando – in presenza di una valida notifica della cartella – la prescrizione della pretesa creditizia dello Stato si realizza per il decorso del termine all’uopo previsto dalla legge), la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, nella cui sede potrà essere avanzata anche domanda di risarcimento del danno derivante dall’irregolarità dell’esecuzione intrapresa dall’Agenzia delle Entrate.
Dott. Alberto Grassi

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L’ordinanza in esame ha origine dalle doglianze del ricorrente che ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 c.p.c. (“Difetto di giurisdizione”) e 615 c.p.c. (“Opposizione all’esecuzione”) denunciando che, avendo ad oggetto la controversia la carenza di legittimazione ad agire in via esecutiva per difetto di un valido titolo esecutivo, munito di giurisdizione a decidere sul punto fosse il Giudice ordinario e non, diversamente, il Giudice tributario.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente denunciava altresì la nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento (la quale era stata notificata ad una società ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese), nonché l’avvenuta prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per decorso del termine fra la notifica della cartella esattoriale e l’ingiunzione di pagamento.
La Suprema Corte, nel decidere la controversia de quo, ha inteso procedere ad una distinzione preliminare fra le ipotesi in cui:
- la prescrizione della cartella di pagamento si sia verificata a seguito di una notifica della medesima del tutto mancante o da ritenersi nulla / inesistente;
- la prescrizione della cartella, pur in presenza di una valida notifica della medesima, si sia verificata in ragione del decorso del termine valido per la maturazione della stessa (pari, nel caso di specie, a 5 anni trattandosi di tassa per lo smaltimento dei rifiuti);
Tanto premesso, la Corte statuisce che, nella prima delle due ipotesi, la giurisdizione ad accertare l’avvenuta maturazione della prescrizione spetta al Giudice tributario, la cui giurisdizione non è derogabile neanche nell’ipotesi in cui il ricorrente – pur avendo dinanzi a quest’ultimo instaurato il giudizio sulla base di altre argomentazioni e per far valere aspetti giuridici differenti, preesistenti rispetto alla maturazione della prescrizione – deduca successivamente la prescrizione della pretesa tributaria e del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento per assoluta mancanza, nullità o inesistenza della notifica della medesima.
Nella seconda ipotesi (ossia, quando – in presenza di una valida notifica della cartella – la prescrizione della pretesa creditizia dello Stato si realizza per il decorso del termine all’uopo previsto dalla legge), la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, nella cui sede potrà essere avanzata anche domanda di risarcimento del danno derivante dall’irregolarità dell’esecuzione intrapresa dall’Agenzia delle Entrate.
Dott. Alberto Grassi
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