
L’amministratore di diritto, anche se prestanome, risponde del reato
Con la sentenza n.15218 del 20.04.2022 la Corte di Cassazione ha fornito una risposta più chiara a quelle che erano le perplessità createsi in ambito di responsabilità tributarie dei cosiddetti prestanome, affermando che questi ultimi, di diritto, rispondono del reato.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado con cui il contribuente è stato condannato ad anni due di reclusione perché dichiarato colpevole del reato di omessa dichiarazione a titolo di concorso per non essersi attivato per impedire l’evento e per essere entrato in possesso della documentazione contabile (il contribuente era subentrato nella carica diversi giorni prima dell’omesso adempimento fiscale omesso), è stata riconfermata dalla Corte d’Appello.
Il prestanome, attraverso l’assunzione del rischio della commissione del reato da parte dell’amministratore di fatto, aveva sottratto la società ai suoi obblighi di versamento.
Dall’entità di tale somma non versata, pari a quasi duemila euro, ne è derivata quella che è l’esclusione dell’applicazione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente in particolare sosteneva la illogicità della sentenza nella parte in cui era stata esclusa l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
In conclusione, la responsabilità in tali casi sussiste anche se il concorrente non si sia basato su quelle che sono le conseguenze penali delle sue azioni, quindi per dolo eventuale.
Dott. Giuseppe Tarabuso

L’amministratore di diritto, anche se prestanome, risponde del reato
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