Crisi da sovraindebitamento: focus sull'ordinanza della Cassazione
Con ricorso ex lege n 3/2012 al Tribunale di Cosenza Mc deduceva di versare in stato di sovraindebitamento e proponeva ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti al fine di soddisfare i propri crediti.
Il tribunale di Cosenza denegava l’omologazione del piano sottolineando che la percentuale di soddisfazione dei creditori (3,82%) “non risponde al concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori”.
Mc proponeva dunque reclamo domandando la concessione di un termine o la remissione degli atti al giudice di primo grado al fine di riformulare la proposta in conformità delle indicazioni fornite dal tribunale.
Con successivo decreto, il Tribunale di Cosenza rigettava il reclamo, sostenendo che la percentuale di soddisfacimento dei creditori dovesse essere rimessa alla determinazione del soggetto proponente il piano e che dunque non potesse essere rimessa alla sola discrezionalità del giudice.
Reputava inoltre di assai esigua entità la percentuale di soddisfacimento dei crediti offerto nella misura del 3.80% ed inoltre che l’istanza di conversione del “piano” risultasse tardiva e, di conseguenza, che la stessa istanza non poteva ricevere seguito in grado di reclamo.
Avverso tale decreto proponeva ricorso Mc.
La banca x depositava controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso con il favore delle spese.
Si costituivano tardivamente ai soli fini della partecipazione l’Agenzia delle Entrate e l’ADER.
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 bis della L. 3/2012, sostenendo che il Tribunale di Cosenza aveva respinto il reclamo ancorando la decisione sulla percentuale di soddisfazione dei creditori alla disciplina in tema di sovraindebitamento che nulla prevede e che menoma la possibilità di applicare l’istituto.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava altresì la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 bis e 14 quater della l. 3/2012, deducendo che il Tribunale cosentino avesse respinto le istanze subordinate nonostante l’art. 14 quater prevedesse la conversione del “piano” e la liquidazione dei beni quando la proposta di composizione non raggiunga esito positivo; è dunque da desumersi che è possibile convertire la proposta di “piano” in proposta di “accordo”.
Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto, in quanto il “piano” deve ambire alla duplice finalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualunque forma, anche mediante cessione dei crediti futuri; infatti, la sola finalità della ristrutturazione non è bastevole, in quanto deve coniugarsi con la finalità della soddisfazione.
A tal proposito, il Tribunale, in sede di eventuale omologazione deve riscontrare che il piano proposto dal consumatore assolva alla funzione propria del piano.
Il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.
Si reputa infatti che ai fini della “conversione” invocata dal ricorrente, a nulla serve l’applicazione dell’art. 14 quater della L. 3/2012.
La “conversione” cui si riferisce il sopracitato art. 14 quater ha come presupposto che il piano sia stato omologato; invece, nel caso di specie, l’omologazione è stata negata sia in prime che in seconde cure.
Inoltre, i puntuali rilievi che ha attuato il Tribunale di Cosenza non sono stati specificatamente censurati dal ricorrente (cfr. Cass 10.08.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificatamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia).
Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente Mc a rimborsare la controricorrente Banca x.
Dott. Giuseppe Tarabuso
Crisi da sovraindebitamento: focus sull'ordinanza della Cassazione
Con ricorso ex lege n 3/2012 al Tribunale di Cosenza Mc deduceva di versare in stato di sovraindebitamento e proponeva ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti al fine di soddisfare i propri crediti.
Il tribunale di Cosenza denegava l’omologazione del piano sottolineando che la percentuale di soddisfazione dei creditori (3,82%) “non risponde al concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori”.
Mc proponeva dunque reclamo domandando la concessione di un termine o la remissione degli atti al giudice di primo grado al fine di riformulare la proposta in conformità delle indicazioni fornite dal tribunale.
Con successivo decreto, il Tribunale di Cosenza rigettava il reclamo, sostenendo che la percentuale di soddisfacimento dei creditori dovesse essere rimessa alla determinazione del soggetto proponente il piano e che dunque non potesse essere rimessa alla sola discrezionalità del giudice.
Reputava inoltre di assai esigua entità la percentuale di soddisfacimento dei crediti offerto nella misura del 3.80% ed inoltre che l’istanza di conversione del “piano” risultasse tardiva e, di conseguenza, che la stessa istanza non poteva ricevere seguito in grado di reclamo.
Avverso tale decreto proponeva ricorso Mc.
La banca x depositava controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso con il favore delle spese.
Si costituivano tardivamente ai soli fini della partecipazione l’Agenzia delle Entrate e l’ADER.
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 bis della L. 3/2012, sostenendo che il Tribunale di Cosenza aveva respinto il reclamo ancorando la decisione sulla percentuale di soddisfazione dei creditori alla disciplina in tema di sovraindebitamento che nulla prevede e che menoma la possibilità di applicare l’istituto.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava altresì la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 bis e 14 quater della l. 3/2012, deducendo che il Tribunale cosentino avesse respinto le istanze subordinate nonostante l’art. 14 quater prevedesse la conversione del “piano” e la liquidazione dei beni quando la proposta di composizione non raggiunga esito positivo; è dunque da desumersi che è possibile convertire la proposta di “piano” in proposta di “accordo”.
Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto, in quanto il “piano” deve ambire alla duplice finalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualunque forma, anche mediante cessione dei crediti futuri; infatti, la sola finalità della ristrutturazione non è bastevole, in quanto deve coniugarsi con la finalità della soddisfazione.
A tal proposito, il Tribunale, in sede di eventuale omologazione deve riscontrare che il piano proposto dal consumatore assolva alla funzione propria del piano.
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Dott. Giuseppe Tarabuso
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