
Socio esce dalla società prima dell'approvazione del bilancio: che succede?
Con l’ordinanza n. 20126/2018, la Corte di Cassazione (Sez. Tributaria) ha enunciato un importante principio di diritto secondo il quale il socio di una società di capitali a ristretta base azionaria, che lasci la compagine societaria prima che venga approvato il bilancio d’esercizio, va esente dagli accertamenti fiscali sugli utili maturati nel corso di quell’esercizio commerciale.
La vicenda fattuale, posta alla base della suddetta ordinanza, aveva visto – a seguito di verbali di constatazione emessi dalla Guardia di Finanza a carico di una S.r.l. – l’Agenzia delle Entrate notificare, al socio recedente nel corso del periodo d’imposta e prima dell’approvazione del rendiconto, un avviso di accertamento con cui si denunciava l’esistenza di un maggior reddito personale derivante dalla partecipazione agli utili della predetta società.
Prendendo atto dell’esistenza di un ampio contrasto giurisprudenziale sul punto, la Suprema Corte ha proceduto a dare una risposta definitiva alla questione se il contribuente, receduto da una società di capitali prima del termine del periodo d’imposta, dovesse considerarsi ancora “socio” ai fini contributivi e, pertanto, essere tassato per gli utili maturati in base alle quote detenute fino al recesso.
Sposando l’orientamento maggiormente restrittivo – che parteggiava per una risposta in senso negativo al quesito prima riportato – la Suprema Corte ha, dapprima, ritenuto estensibile anche alle società di capitali a ristretta base azionaria l’operatività della presunzione (semplice) di distribuzione degli utili a tutti i soci che ne fanno parte, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986.
Ciò nonostante, la Corte di Cassazione ha ritenuto di limitare l’operatività di tale presunzione ai soli soci che ricoprano tale qualità all’atto di approvazione del rendiconto, non ritenendola invece operativa nei confronti dei soci che abbiano effettuato il recesso dalla compagine societaria – ex art. 2473 c.c. – nel corso del periodo d’imposta.
Ne deriva pertanto il principio secondo cui il reddito prodotto dalla società, comprensivo di eventuali utili extra-bilancio, è riferibile – ai fini fiscali – ai soli soci che siano tali al momento di approvazione del bilancio d’esercizio, non anche invece a quei soci che abbiano effettuato il recesso nel corso del periodo d’imposta, prima dell’approvazione del rendiconto.
Dott. Alberto Grassi

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Con l’ordinanza n. 20126/2018, la Corte di Cassazione (Sez. Tributaria) ha enunciato un importante principio di diritto secondo il quale il socio di una società di capitali a ristretta base azionaria, che lasci la compagine societaria prima che venga approvato il bilancio d’esercizio, va esente dagli accertamenti fiscali sugli utili maturati nel corso di quell’esercizio commerciale.
La vicenda fattuale, posta alla base della suddetta ordinanza, aveva visto – a seguito di verbali di constatazione emessi dalla Guardia di Finanza a carico di una S.r.l. – l’Agenzia delle Entrate notificare, al socio recedente nel corso del periodo d’imposta e prima dell’approvazione del rendiconto, un avviso di accertamento con cui si denunciava l’esistenza di un maggior reddito personale derivante dalla partecipazione agli utili della predetta società.
Prendendo atto dell’esistenza di un ampio contrasto giurisprudenziale sul punto, la Suprema Corte ha proceduto a dare una risposta definitiva alla questione se il contribuente, receduto da una società di capitali prima del termine del periodo d’imposta, dovesse considerarsi ancora “socio” ai fini contributivi e, pertanto, essere tassato per gli utili maturati in base alle quote detenute fino al recesso.
Sposando l’orientamento maggiormente restrittivo – che parteggiava per una risposta in senso negativo al quesito prima riportato – la Suprema Corte ha, dapprima, ritenuto estensibile anche alle società di capitali a ristretta base azionaria l’operatività della presunzione (semplice) di distribuzione degli utili a tutti i soci che ne fanno parte, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986.
Ciò nonostante, la Corte di Cassazione ha ritenuto di limitare l’operatività di tale presunzione ai soli soci che ricoprano tale qualità all’atto di approvazione del rendiconto, non ritenendola invece operativa nei confronti dei soci che abbiano effettuato il recesso dalla compagine societaria – ex art. 2473 c.c. – nel corso del periodo d’imposta.
Ne deriva pertanto il principio secondo cui il reddito prodotto dalla società, comprensivo di eventuali utili extra-bilancio, è riferibile – ai fini fiscali – ai soli soci che siano tali al momento di approvazione del bilancio d’esercizio, non anche invece a quei soci che abbiano effettuato il recesso nel corso del periodo d’imposta, prima dell’approvazione del rendiconto.
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