
"Ferie forzate" al lavoratore: interviene la Corte di Cassazione
Con la recente ordinanza n. 24977/2022, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha dichiarato illegittima la prassi – notevolmente diffusa soprattutto nei contesti aziendali di rilevanti dimensioni – di porre “forzatamente” in ferie il lavoratore, anziché di collocarlo in cassa integrazione.
La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che il diritto a godere di ferie retribuite da parte del lavoratore (sancito dall’art. 36 della Costituzione) non possa essere compromesso o limitato dal datore di lavoro, il quale collochi unilateralmente in ferie il lavoratore senza avere con quest’ultimo concordato il periodo feriale ovvero il monte ore.
La pronuncia trae origini dalla vicenda che ha riguardato una grande multinazionale, la quale – negli anni 2012 e 2013 – ha proceduto a porre unilateralmente in ferie, forzate ed imposte, circa un centinaio di lavoratori, i quali, senza essere stati consultati, avevano appreso di tale periodo feriale coatto unicamente dalla presa visione della busta paga.
Dall’ordinanza infatti, emerge chiaramente che, sebbene il potere di definire il periodo feriale sia prerogativa unilaterale del datore di lavoro, affinché sia rispettato il dettato dell’art. 36 della Costituzione è necessario che lo stesso venga concordato con il lavoratore medesimo.
Sul punto la Suprema Corte ha argomentato che, qualora il datore di lavoro proceda a collocare “forzatamente ed unilateralmente” in ferie il lavoratore senza averlo consultato, una simile condotta andrebbe a porsi in posizione di insanabile contrasto con i principi su cui si fonda la disciplina legislativa dei periodi feriali, i quali devono necessariamente contribuire al “ristoro psico-fisico del lavoratore”.
In ragione di quanto finora riportato, al netto delle suddette argomentazioni, la Cassazione giunge a respingere il ricorso presentato dalla multinazionale (già perdente nei primi due gradi di giudizio di merito), rimettendosi alla decisione della Corte d’Appello in base alla quale il datore di lavoro era stato condannato alla restituzione delle ferie illegittimamente imposte in luogo della cassa integrazione, senza che ciò cagionasse alcuna perdita economica in danno dei lavoratori.
Inoltre, la stessa Corte ha colto l’occasione per ribadire che il godimento di periodi feriali – essendo un diritto costituzionalmente garantito al lavoratore – non può essere utilizzato alla stregua di un istituto contrattuale e che non possa considerarsi quale una “valida consultazione del lavoratore” l’aver comunicato la decisione di imporre unilateralmente periodi di ferie all’associazione sindacale alla quale il lavoratore interessato aderisce, senza una diretta consultazione di quest’ultimo.
Dott. Alberto Grassi

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La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che il diritto a godere di ferie retribuite da parte del lavoratore (sancito dall’art. 36 della Costituzione) non possa essere compromesso o limitato dal datore di lavoro, il quale collochi unilateralmente in ferie il lavoratore senza avere con quest’ultimo concordato il periodo feriale ovvero il monte ore.
La pronuncia trae origini dalla vicenda che ha riguardato una grande multinazionale, la quale – negli anni 2012 e 2013 – ha proceduto a porre unilateralmente in ferie, forzate ed imposte, circa un centinaio di lavoratori, i quali, senza essere stati consultati, avevano appreso di tale periodo feriale coatto unicamente dalla presa visione della busta paga.
Dall’ordinanza infatti, emerge chiaramente che, sebbene il potere di definire il periodo feriale sia prerogativa unilaterale del datore di lavoro, affinché sia rispettato il dettato dell’art. 36 della Costituzione è necessario che lo stesso venga concordato con il lavoratore medesimo.
Sul punto la Suprema Corte ha argomentato che, qualora il datore di lavoro proceda a collocare “forzatamente ed unilateralmente” in ferie il lavoratore senza averlo consultato, una simile condotta andrebbe a porsi in posizione di insanabile contrasto con i principi su cui si fonda la disciplina legislativa dei periodi feriali, i quali devono necessariamente contribuire al “ristoro psico-fisico del lavoratore”.
In ragione di quanto finora riportato, al netto delle suddette argomentazioni, la Cassazione giunge a respingere il ricorso presentato dalla multinazionale (già perdente nei primi due gradi di giudizio di merito), rimettendosi alla decisione della Corte d’Appello in base alla quale il datore di lavoro era stato condannato alla restituzione delle ferie illegittimamente imposte in luogo della cassa integrazione, senza che ciò cagionasse alcuna perdita economica in danno dei lavoratori.
Inoltre, la stessa Corte ha colto l’occasione per ribadire che il godimento di periodi feriali – essendo un diritto costituzionalmente garantito al lavoratore – non può essere utilizzato alla stregua di un istituto contrattuale e che non possa considerarsi quale una “valida consultazione del lavoratore” l’aver comunicato la decisione di imporre unilateralmente periodi di ferie all’associazione sindacale alla quale il lavoratore interessato aderisce, senza una diretta consultazione di quest’ultimo.
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