Danno da ritardo della PA: il privato ha diritto al risarcimento?
Per rispondere a questa domanda, occorre preliminarmente chiarire che con l’espressione “danno da ritardo” si intende la responsabilità della Pubblica Amministrazione (P.A.) derivante dall’omesso o tardivo esercizio del potere amministrativo che pregiudica l’interesse legittimo del privato.
Ne consegue, dunque, che affinché possa configurarsi un “danno da ritardo” debba esistere un nesso causale tra il danno subito e l’inerzia della P.A.
Il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inerzia della P.A. è espressamente previsto dall’art. 2 bis della Legge n. 241/1990, denominato appunto “Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento”.
È proprio tale norma, introdotta con la Legge n. 69/2009, che introduce definitivamente nel nostro ordinamento la figura del danno da ritardo.
Infatti, al 1° comma, il predetto articolo stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Affinché il ritardo della P.A. possa configurarsi come errore scusabile è necessario che questa dimostri che il ritardo è dovuto a particolari difficoltà tecniche od organizzative del procedimento.
In ogni caso, la P.A. ha l’onere di fornire la prova che il suo comportamento non viola i fondamentali principi di imparzialità, buona fede e correttezza, ex art. 97 Cost.
Dott.ssa Marta Zizzari
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