La revocazione dell’assegno divorzile in caso di relazione stabile
Come è ormai noto, nel momento in cui vi è lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio il Tribunale può imporre a uno dei due coniugi l’onere di corrispondere una somma all’altro per il divorzio.
Ed invero, l’articolo 5, comma 6 della L.n. 898/1970, dispone testualmente che
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Tuttavia, la legge non esige che l’ex coniuge debba prestare tale assegno per tutta la vita pertanto, al giorno d’oggi, accade sempre più frequentemente che venga richiesta la revoca dell’assegno divorzile poiché l’ex consorte ha oramai instaurato una relazione stabile con un terzo.
Sul punto, sono intervenute numerose sentenze negli anni e, di recente, si è espressa la prima sezione civile della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 14151/2022 ha evidenziato che la revoca del suddetto assegno può essere richiesta qualora l’ex coniuge che ne usufruisce abbia una stabile relazione sentimentale.
Ciò non significa che, ai fini dell’accoglimento della richiesta della modifica delle condizioni di divorzio, sia necessaria la coabitazione con il nuovo compagno/compagna, ma occorrerà solamente dimostrare che tale legame affettivo sia stabile.
In tal senso, per statuire se una relazione sia stabile e duratura, non sarà necessario far riferimento unicamente al concetto di coabitazione in quanto l’obbligo della coabitazione ex art. 143, comma 2 c.c. è sancito solamente in relazione al matrimonio, ma sarà necessario dimostrare che il legame affettivo dell’ex consorte sia solido nonché rivolto al reciproco sostegno morale e materiale.
La parte interessata a richiedere la revocazione dell’assegno divorzile, per limitarne al
massimo la contestazione, dovrà quindi procurarsi delle valide ed inconfutabili prove sulla stabilità della relazione intrapresa dall’ex consorte.
In conclusione, l’instaurazione di un rapporto sentimentale stabile e duraturo, fa venir meno il diritto all’assegno divorzile anche nel caso in cui non vi sia una convivenza more uxorio.
Dott.ssa Francesca Morelli
La revocazione dell’assegno divorzile in caso di relazione stabile
Come è ormai noto, nel momento in cui vi è lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio il Tribunale può imporre a uno dei due coniugi l’onere di corrispondere una somma all’altro per il divorzio.
Ed invero, l’articolo 5, comma 6 della L.n. 898/1970, dispone testualmente che
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Tuttavia, la legge non esige che l’ex coniuge debba prestare tale assegno per tutta la vita pertanto, al giorno d’oggi, accade sempre più frequentemente che venga richiesta la revoca dell’assegno divorzile poiché l’ex consorte ha oramai instaurato una relazione stabile con un terzo.
Sul punto, sono intervenute numerose sentenze negli anni e, di recente, si è espressa la prima sezione civile della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 14151/2022 ha evidenziato che la revoca del suddetto assegno può essere richiesta qualora l’ex coniuge che ne usufruisce abbia una stabile relazione sentimentale.
Ciò non significa che, ai fini dell’accoglimento della richiesta della modifica delle condizioni di divorzio, sia necessaria la coabitazione con il nuovo compagno/compagna, ma occorrerà solamente dimostrare che tale legame affettivo sia stabile.
In tal senso, per statuire se una relazione sia stabile e duratura, non sarà necessario far riferimento unicamente al concetto di coabitazione in quanto l’obbligo della coabitazione ex art. 143, comma 2 c.c. è sancito solamente in relazione al matrimonio, ma sarà necessario dimostrare che il legame affettivo dell’ex consorte sia solido nonché rivolto al reciproco sostegno morale e materiale.
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