Il superamento della “sindrome da alienazione parentale”: focus sul Caso Massaro
Era il luglio 2021 quando la Corte d’Appello di Roma, confermando quanto statuito in primo grado dal Tribunale per i Minorenni, dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora Laura Massaro, madre quarantaduenne vittima di violenza da parte dell’ex compagno, sul rilievo che questa lo avesse irreversibilmente allontanato dall’affetto del padre, facendo così insorgere nel figlio minore la c.d. “sindrome da alienazione parentale”,
Con tale espressione si identifica un particolare costrutto psicologico, elaborato a partire dagli anni ’80 dallo psichiatra forense Richard Gardner e tuttora oggetto di un acceso dibattito nel mondo della psichiatria forense, che comporterebbe l’insorgere di una “avversione” da parte del figlio nei confronti del genitore “alienato”, grazie all’opera persuasiva del genitore “alienante” (opera persuasiva condotta, ad esempio, tramite accuse di trascuratezza o, nei casi peggiori, di violenza o abuso).
Orbene, con la recente ordinanza n. 286/2022, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha integralmente accolto le censure proposte dalla sig.ra Massaro, stabilendo che
“il richiamo alla sindrome da alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori”.
Così sancendo il superamento della prassi (diffusa specie tra le corti di merito) dell’apodittico richiamo alla teoria della alienazione parentale, sia pur in assenza di criteri universalmente riconosciuti che ne consentano l’applicazione nel singolo caso preso in esame.
Ancora, merita di essere sottolineato il passaggio della citata ordinanza in cui la Corte di Cassazione chiarisce che il diritto alla bigenitorialità “deve necessariamente essere declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il migliore interesse del minore”.
In altre parole, secondo l’impostazione adottata dalla Corte di Cassazione, il diritto alla bigenitorialità, che è nella titolarità del figlio minore prima ancora che dei genitori, assume carattere recessivo laddove non sia possibile, nel singolo caso preso in esame, garantire il perseguimento del miglior interesse del figlio.
Si tratta di un principio di non poco conto, in applicazione del quale l’interprete sarà tenuto in ogni caso a valorizzare il miglior interesse del minore, così facendolo prevalere sugli altri diritti che possano – “seppur parzialmente e indirettamente” – comprimerlo.
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