Sezioni Unite e concordato preventivo: prededucibilità del credito del professionista nel successivo fallimento
Con sentenza del 31.12.2021, n. 42093, le Sezioni Unite si pronunciano sul tema della prededucibilità del credito vantato dai professionisti che abbiano assistito la società debitrice, in seguito dichiarata fallita, nella procedura di concordato preventivo (leggasi, l’attestatore, lo stimatore, l’advisor e il legale).
All’esito del giudizio, le Sezioni Unite chiariscono che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 L.F., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, c. 2 L.F., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa.
Per tale via, le Sezioni Unite valorizzano l’apporto tecnico fornito dai professionisti nella fase di concordato preventivo, garantendo la prededucibilità dei relativi crediti nel successivo fallimento.
Si tratta, tuttavia, di un meccanismo che non opera in modo automatico, dovendosi in concreto valutare – mediante un giudizio rimesso all’apprezzamento del giudice di merito – se vi sia consequenzialità (intesa come funzionalità) tra la prima procedura (il concordato preventivo) e la successiva (il fallimento), non essendo sufficiente il mero “dato cronologico”.
In altre parole, ai fini della prededucibilità del credito non basta che il fallimento segua il concordato preventivo in cui il professionista abbia prestato la propria opera, ma occorre valutare il contributo effettivo offerto dallo stesso, ben potendo la prededuzione essere esclusa nel caso di “inidoneità causale dell’apporto del terzo alle finalità istituzionali della procedura”.
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