NUOVE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI PERQUISIZIONE
- Mezzi di ricerca della prova e perquisizione
I mezzi di ricerca della prova non sono di per sé una fonte di convincimento, al contrario dei mezzi di prova, ma rendono possibile acquisire cose, tracce, notizie o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. Disciplinati dal libro III titolo III del codice di procedura penale questi sono: ispezioni, perquisizioni, sequestri, e intercettazioni di comunicazioni. Possono essere disposti oltre che dal giudice anche dal pubblico ministero e in casi di urgenza anche dalla polizia giudiziaria., ex art. 354 c.p.p., se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati si alterino o si disperdano prima dell’intervento del pm.
La perquisizione, disciplinata dagli artt. 247 e ss. del c.p.p., consiste in un’attività di ricerca della res, disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in determinati luoghi che possano anche coincidere con il domicilio, in tal caso si parla di perquisizione domiciliare. Il presupposto di questa attività è il “fondato motivo di ritenere” che le cose oggetto di ricerca siano occultate in determinati luoghi, ciò non significa illazioni, congetture o meri sospetti ma un insieme di indizi convergenti che indirizzano alla possibilità di rinvenire l’oggetto di ricerca.
- 1 Perquisizione alla ricerca di armi
La Corte di Cassazione penale si è pronunciata di recente in materia di perquisizione con la sentenza n. 15537 del 2020. Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso posto in esame sull’illegittimità della perquisizione svolta. Veniva sottolineata come regola consolidata in giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale, in applicazione del più generale principio della tassatività delle impugnazioni e degli atti soggetti a tale strumento di verifica, sia il decreto di perquisizione locale adottato dal pubblico ministero, sia quello di convalida, ove l’atto sia stato eseguito per ragioni di urgenza dalla polizia giudiziaria, non siano suscettibili di impugnazione, neppure per motivi di legittimità. La sentenza in esame riguarda una particolare tipologia di perquisizione, disciplinata dall’art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Si tratta di perquisizione, esclusivamente locale, volta alla ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunciate o comunque illecitamente detenute.
È definita, inoltre, perquisizione preventiva, a differenza della fattispecie disciplinata ex. artt. 247 e ss. c.p.p., in quanto questa tipologia di mezzo di ricerca della prova è caratterizzata dall’assenza di una notizia di reato. Qui il presupposto non sarà, quindi, l’esistenza di una notitia criminis e non ci sarà necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria; non presupponendo la commissione di un reato, essa potrà essere eseguita anche solo sulla base di notizie confidenzialmente apprese e senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all’assistenza di un difensore poiché non vi è alcun indagato.
Viene, tuttavia, ribadito come la facoltà di procedere a perquisizione di domicilio per indizio di detenzione di armi non possa basarsi sulla denuncia anonima o confidenziale che non costituisce né elemento di prova e neppure notitia criminis. Non potranno, dunque, essere effettuate sulla sola base di essa, perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità.
L’attività perquirente, inoltre, necessita di un provvedimento motivato nel quale debba essere indicato il thema probandum, ossia il reato per il quale si procede nei suoi dati normativi specifici e con riferimento agli elementi essenziali del fatto e agli indizi che convergono nell’accreditare la probabilità che l’oggetto da ricercare si trovi nel luogo oggetto di perquisizione
- 2 Perquisizione per stupefacenti
Nello stesso anno, inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3197 del 2020, si è pronunciata su un ulteriore caso di perquisizione, la cosiddetta perquisizione preventiva per stupefacenti, disciplinata dall’art. 103 del DPR 309 del 1990.
Anche in questo caso caratteristica principale è l’assenza di una notizia di reato. La norma in esame prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria possano procedere a perquisizioni di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, solo nel caso in cui ricorrano tre requisiti. Innanzitutto, deve esserci un’operazione di polizia in fieri, finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In secondo luogo, è necessario che vi sia un fondato motivo per ritenere che da questa operazione possa derivare il reperimento di sostanze stupefacenti e psicotrope. In ultimo luogo, occorre la sussistenza di motivi di particolare gravità ed urgenza, i quali non consentano di attendere l’autorizzazione del pubblico ministero, neppure per via telefonica. Essendo un atto a sorpresa, è possibile essere assistiti da un difensore di fiducia, durante il compimento dell’operazione, ma senza che vi sia preavviso.
Successivamente al compimento dell’operazione, tuttavia, sarà necessario darne notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, procederà alla convalida entro le successive quarantotto ore, qualora risultino i presupposti, come previsto dal comma 3 dell’articolo 103. Qualora non pervenga la convalida, però, ciò non osta al riconoscimento del sequestro delle sostanze stupefacenti e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute, essendo il potere del sequestro autonomo rispetto alla perquisizione e richiedendo l’insussistenza di divieti probatori.
Il sequestro, infatti, disciplinato dagli artt. 253 e ss. c.p.p., rappresenta l’alter ego della perquisizione, in quanto qualora quest’ultima abbia esito positivo, i beni rinvenuti verranno sottoposti a sequestro probatorio, definito come acquisizione al processo del corpo del reato e delle altre cose pertinenti per mezzo dell’apposizione di un vincolo di indisponibilità finalizzato ad assicurare la prova. È possibile, tuttavia, prescindere dalla perquisizione, come suddetto, in quanto il sequestro gode di autonomia giuridica, avendo ad oggetto solo i beni e non l’attività di ricerca degli stessi.
Carolina Ceccarelli
Giulia Cardillo
Fonte foto: database freepik
NUOVE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI PERQUISIZIONE
- Mezzi di ricerca della prova e perquisizione
I mezzi di ricerca della prova non sono di per sé una fonte di convincimento, al contrario dei mezzi di prova, ma rendono possibile acquisire cose, tracce, notizie o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. Disciplinati dal libro III titolo III del codice di procedura penale questi sono: ispezioni, perquisizioni, sequestri, e intercettazioni di comunicazioni. Possono essere disposti oltre che dal giudice anche dal pubblico ministero e in casi di urgenza anche dalla polizia giudiziaria., ex art. 354 c.p.p., se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati si alterino o si disperdano prima dell’intervento del pm.
La perquisizione, disciplinata dagli artt. 247 e ss. del c.p.p., consiste in un’attività di ricerca della res, disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in determinati luoghi che possano anche coincidere con il domicilio, in tal caso si parla di perquisizione domiciliare. Il presupposto di questa attività è il “fondato motivo di ritenere” che le cose oggetto di ricerca siano occultate in determinati luoghi, ciò non significa illazioni, congetture o meri sospetti ma un insieme di indizi convergenti che indirizzano alla possibilità di rinvenire l’oggetto di ricerca.
- 1 Perquisizione alla ricerca di armi
La Corte di Cassazione penale si è pronunciata di recente in materia di perquisizione con la sentenza n. 15537 del 2020. Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso posto in esame sull’illegittimità della perquisizione svolta. Veniva sottolineata come regola consolidata in giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale, in applicazione del più generale principio della tassatività delle impugnazioni e degli atti soggetti a tale strumento di verifica, sia il decreto di perquisizione locale adottato dal pubblico ministero, sia quello di convalida, ove l’atto sia stato eseguito per ragioni di urgenza dalla polizia giudiziaria, non siano suscettibili di impugnazione, neppure per motivi di legittimità. La sentenza in esame riguarda una particolare tipologia di perquisizione, disciplinata dall’art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Si tratta di perquisizione, esclusivamente locale, volta alla ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunciate o comunque illecitamente detenute.
È definita, inoltre, perquisizione preventiva, a differenza della fattispecie disciplinata ex. artt. 247 e ss. c.p.p., in quanto questa tipologia di mezzo di ricerca della prova è caratterizzata dall’assenza di una notizia di reato. Qui il presupposto non sarà, quindi, l’esistenza di una notitia criminis e non ci sarà necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria; non presupponendo la commissione di un reato, essa potrà essere eseguita anche solo sulla base di notizie confidenzialmente apprese e senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all’assistenza di un difensore poiché non vi è alcun indagato.
Viene, tuttavia, ribadito come la facoltà di procedere a perquisizione di domicilio per indizio di detenzione di armi non possa basarsi sulla denuncia anonima o confidenziale che non costituisce né elemento di prova e neppure notitia criminis. Non potranno, dunque, essere effettuate sulla sola base di essa, perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità.
L’attività perquirente, inoltre, necessita di un provvedimento motivato nel quale debba essere indicato il thema probandum, ossia il reato per il quale si procede nei suoi dati normativi specifici e con riferimento agli elementi essenziali del fatto e agli indizi che convergono nell’accreditare la probabilità che l’oggetto da ricercare si trovi nel luogo oggetto di perquisizione
- 2 Perquisizione per stupefacenti
Nello stesso anno, inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3197 del 2020, si è pronunciata su un ulteriore caso di perquisizione, la cosiddetta perquisizione preventiva per stupefacenti, disciplinata dall’art. 103 del DPR 309 del 1990.
Anche in questo caso caratteristica principale è l’assenza di una notizia di reato. La norma in esame prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria possano procedere a perquisizioni di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, solo nel caso in cui ricorrano tre requisiti. Innanzitutto, deve esserci un’operazione di polizia in fieri, finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In secondo luogo, è necessario che vi sia un fondato motivo per ritenere che da questa operazione possa derivare il reperimento di sostanze stupefacenti e psicotrope. In ultimo luogo, occorre la sussistenza di motivi di particolare gravità ed urgenza, i quali non consentano di attendere l’autorizzazione del pubblico ministero, neppure per via telefonica. Essendo un atto a sorpresa, è possibile essere assistiti da un difensore di fiducia, durante il compimento dell’operazione, ma senza che vi sia preavviso.
Successivamente al compimento dell’operazione, tuttavia, sarà necessario darne notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, procederà alla convalida entro le successive quarantotto ore, qualora risultino i presupposti, come previsto dal comma 3 dell’articolo 103. Qualora non pervenga la convalida, però, ciò non osta al riconoscimento del sequestro delle sostanze stupefacenti e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute, essendo il potere del sequestro autonomo rispetto alla perquisizione e richiedendo l’insussistenza di divieti probatori.
Il sequestro, infatti, disciplinato dagli artt. 253 e ss. c.p.p., rappresenta l’alter ego della perquisizione, in quanto qualora quest’ultima abbia esito positivo, i beni rinvenuti verranno sottoposti a sequestro probatorio, definito come acquisizione al processo del corpo del reato e delle altre cose pertinenti per mezzo dell’apposizione di un vincolo di indisponibilità finalizzato ad assicurare la prova. È possibile, tuttavia, prescindere dalla perquisizione, come suddetto, in quanto il sequestro gode di autonomia giuridica, avendo ad oggetto solo i beni e non l’attività di ricerca degli stessi.
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