
La validità della copia dell'atto di citazione notificata permane anche nell’ipotesi di assenza della sottoscrizione del difensore. Lo chiarisce la Suprema Corte.
All’interno dell’ordinanza n. 10450/2020 pubblicata in data 03.06.2020, la Suprema Corte ha espresso un importante orientamento circa la validità della copia dell’atto di citazione nell’ipotesi in cui all’interno della stessa risulti essere assente la sottoscrizione del difensore.
In primo luogo, risulta opportuno evidenziare come la pronuncia sia intervenuta al fine di definire una vicenda che trae origine dall’esperimento di un’azione da parte di una società, promossa al fine di ottenere il pagamento del compenso cui aveva diritto in virtù dell’espletamento di lavori di ristrutturazione per conto del soggetto convenuto.
Il convenuto, in sede di comparsa di costituzione e risposta, proponeva domanda riconvenzionale eccependo la nullità dell’atto di citazione in virtù dell’assenza – all’interno della copia dell’atto di citazione notificatagli – della sottoscrizione del difensore, idoneamente presente invece all’interno dell’originale dell’atto in oggetto.
Il giudice di prime cure accoglieva l’eccezione di nullità sollevata dall’originario convenuto, comportando la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado da parte della società attrice.
La Corte di Appello, conformandosi al principio della conservazione degli atti legislativamente contemplato all’interno dell’art. 164 c.p.c., accoglieva l’appello asserendo che la sottoscrizione contenuta all’interno dell’originale dell’atto di citazione risultava essere sufficiente a non inficiare la validità della copia notificata, priva di tale sottoscrizione.
L’originario convenuto dunque, proponeva Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, asserendo che fosse stato violato e falsamente applicato il disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c..
La Suprema Corte tuttavia, ritenendo infondato il motivo del ricorso, ha evidenziato nuovamente come l’assenza della sottoscrizione all’interno della copia dell’atto di citazione notificata non determini in alcun modo l’invalidità dell’atto nell’ipotesi in cui l’originale risulti essere idoneamente sottoscritto l’atto nella sua versione originale, essendovi dunque certezza circa la provenienza da quello specifico procuratore.
Dott.ssa Hilary Francesca Vitale
Fonte foto: database freepik

La validità della copia dell'atto di citazione notificata permane anche nell’ipotesi di assenza della sottoscrizione del difensore. Lo chiarisce la Suprema Corte.
All’interno dell’ordinanza n. 10450/2020 pubblicata in data 03.06.2020, la Suprema Corte ha espresso un importante orientamento circa la validità della copia dell’atto di citazione nell’ipotesi in cui all’interno della stessa risulti essere assente la sottoscrizione del difensore.
In primo luogo, risulta opportuno evidenziare come la pronuncia sia intervenuta al fine di definire una vicenda che trae origine dall’esperimento di un’azione da parte di una società, promossa al fine di ottenere il pagamento del compenso cui aveva diritto in virtù dell’espletamento di lavori di ristrutturazione per conto del soggetto convenuto.
Il convenuto, in sede di comparsa di costituzione e risposta, proponeva domanda riconvenzionale eccependo la nullità dell’atto di citazione in virtù dell’assenza – all’interno della copia dell’atto di citazione notificatagli – della sottoscrizione del difensore, idoneamente presente invece all’interno dell’originale dell’atto in oggetto.
Il giudice di prime cure accoglieva l’eccezione di nullità sollevata dall’originario convenuto, comportando la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado da parte della società attrice.
La Corte di Appello, conformandosi al principio della conservazione degli atti legislativamente contemplato all’interno dell’art. 164 c.p.c., accoglieva l’appello asserendo che la sottoscrizione contenuta all’interno dell’originale dell’atto di citazione risultava essere sufficiente a non inficiare la validità della copia notificata, priva di tale sottoscrizione.
L’originario convenuto dunque, proponeva Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, asserendo che fosse stato violato e falsamente applicato il disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c..
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