Corte di Cassazione: sospensione dei termini per l’atto di precetto
L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraverso in questo periodo costringe, a tutt’oggi, gli Italiani (e non solo, considerato che si tratta di una problematica globale) a non poter uscire dalle private dimore se non per ragioni di salute, comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità (anche ove si versasse in una di queste ipotesi, ad ogni modo, occorrerebbe mantenere le distanze di sicurezza e utilizzare le dovute protezioni).
Tutto ciò implica il guardarsi intorno e vedere saracinesche chiuse, parchi vuoti e città semi deserte.
Il COVID 19 e, il conseguente lockdown totale che ne è derivato, ha avuto importanti ripercussioni non solo in campo imprenditoriale, ma anche giuridico. Basti pensare al fatto che l’articolo 83, comma 2, del decreto-legge numero 18 del 2020 ha disposto quanto segue: “dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.
Il successivo articolo 36 del decreto-legge numero 23 dell’8 aprile 2020 ha ulteriormente prorogato il termine del 15 aprile all’11 maggio 2020.
L’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 ha eccettuato dal rinvio d’ufficio alcune udienze relative a procedimenti ritenuti urgenti (come, ad esempio, le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; oppure, i procedimenti relativi agli alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio o di affinità; infine i procedimenti cautelati aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona).
Da più parti, però, sono stati sollevati dei dubbi circa l’applicabilità o meno della suddetta sospensione ad alcuni atti di parte (e quindi, in quanto tali, non propriamente “processuali”) come l’atto di precetto.
Con riferimento alla tematica in questione è intervenuta la Corte di Cassazione, con la Relazione n. 28.
La Corte Suprema, al punto 2.2. della predetta Relazione ha fatto un raffronto tra l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge numero 11 del 2020 e il comma 2 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Mentre primo si limitava a sancire la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto inerente ai procedimenti elencati al comma 1, il secondo, invece, chiarisce che sono oggetto di sospensione i seguenti termini:
1)quelli relativi all’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione:
2) quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi:
3) per le impugnazioni e, in generale, tutti i termini procedurali;
4)ivi compresi quelli c.d. “a ritroso”:
Inoltre, la sospensione in questione opera anche per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo, come quelli per impugnare.
Nel primo gruppo rientrano:
- l’atto di citazione;
- il ricorso;
- l’atto di precetto
Nel secondo, invece, troviamo:
- l’appello;
- ricorso per Cassazione
Dunque, la Cassazione ha stabilito con chiarezza che la sospensione dei termini processuali, causata dalla pandemia in atto, si applica anche con riferimento all’atto di precetto.
Fonte foto: database Freepik
Corte di Cassazione: sospensione dei termini per l’atto di precetto
L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraverso in questo periodo costringe, a tutt’oggi, gli Italiani (e non solo, considerato che si tratta di una problematica globale) a non poter uscire dalle private dimore se non per ragioni di salute, comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità (anche ove si versasse in una di queste ipotesi, ad ogni modo, occorrerebbe mantenere le distanze di sicurezza e utilizzare le dovute protezioni).
Tutto ciò implica il guardarsi intorno e vedere saracinesche chiuse, parchi vuoti e città semi deserte.
Il COVID 19 e, il conseguente lockdown totale che ne è derivato, ha avuto importanti ripercussioni non solo in campo imprenditoriale, ma anche giuridico. Basti pensare al fatto che l’articolo 83, comma 2, del decreto-legge numero 18 del 2020 ha disposto quanto segue: “dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.
Il successivo articolo 36 del decreto-legge numero 23 dell’8 aprile 2020 ha ulteriormente prorogato il termine del 15 aprile all’11 maggio 2020.
L’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 ha eccettuato dal rinvio d’ufficio alcune udienze relative a procedimenti ritenuti urgenti (come, ad esempio, le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; oppure, i procedimenti relativi agli alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio o di affinità; infine i procedimenti cautelati aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona).
Da più parti, però, sono stati sollevati dei dubbi circa l’applicabilità o meno della suddetta sospensione ad alcuni atti di parte (e quindi, in quanto tali, non propriamente “processuali”) come l’atto di precetto.
Con riferimento alla tematica in questione è intervenuta la Corte di Cassazione, con la Relazione n. 28.
La Corte Suprema, al punto 2.2. della predetta Relazione ha fatto un raffronto tra l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge numero 11 del 2020 e il comma 2 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Mentre primo si limitava a sancire la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto inerente ai procedimenti elencati al comma 1, il secondo, invece, chiarisce che sono oggetto di sospensione i seguenti termini:
1)quelli relativi all’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione:
2) quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi:
3) per le impugnazioni e, in generale, tutti i termini procedurali;
4)ivi compresi quelli c.d. “a ritroso”:
Inoltre, la sospensione in questione opera anche per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo, come quelli per impugnare.
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- l’appello;
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Fonte foto: database Freepik
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