
Magistrato denigra colleghi, la responsabilità disciplinare
Con sentenza n. 29833 del 18 novembre 2019, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, si sono soffermate sulla responsabilità disciplinare del magistrato.
Il magistrato F.S.M. della Sesta Sezione civile del Tribunale di Catania, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 30 aprile/15 maggio 2019 della Sezione Disciplinare che, avendo ritenuto sussistente gli illeciti contestati, aveva disposto tra gli altri la sospensione cautelare facoltativa del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio.
La Sezione aveva ritenuto sussistente l’illecito in quanto: l’imputata aveva utilizzato un provvedimento giudiziario per esprimere giudizi denigratori sull’operato di altri magistrati e delle parti; erano state considerate scorrette le valutazioni con cui la Dott.ssa S. aveva commentato negativamente l’istanza di ricusazione avanzata da Riscossione Sicilia spa nei suoi confronti; ha ritenuto arbitrario il comportamento della Dott.ssa S. per aver proseguito la trattazione mentre avrebbe dovuto astenersi; la Dott.ssa S. aveva reso dichiarazioni in un convegno accusando pubblicamente il difensore e aveva inveito contro i colleghi nelle aule di tribunale.
La Dott.ssa S. ha presentato, altresì, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 15 luglio/1 agosto 2019 che aveva rigettato la sua istanza di revoca dell’ordinanza del 30 aprile 2019 e, in subordine, l’adozione di una misura meno afflittiva. La Sezione aveva ritenuto che i suddetti argomenti erano già stati vagliati nell’ordinanza del 30 aprile 2019.
La Suprema Corte ha provveduto, preliminarmente, alla riunione dei ricorsi in quanto legati da un nesso logico giuridico di carattere soggettivo ed oggettivi: il primo ricorso riguardava l’ordinanza di applicazione della sospensione cautelare dal servizio e dalle funzioni; il secondo, riguardando l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della prima, consisteva nella proposizione di motivi aggiunti.
La Corte ha ritenuto, nella fattispecie, che risponde dell’illecito il magistrato che, non solo in udienza ma anche in convegni e in provvedimenti giurisdizionali, si abbandoni a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale contravvenendo ai doveri di correttezza, equilibrio e rispetto della persona.
Conseguentemente le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: costituisce comportamento gravemente scorretto del magistrato, nei confronti di altri magistrati, delle parti e dei loro difensori, inserire in provvedimenti giurisdizionali valutazioni e giudizi personali o effettuare pubbliche dichiarazioni sull’operato di altri colleghi e su vicende estranee all’oggetto dei procedimenti nei quali sono pronunciati.
Siria Riccio

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La Sezione aveva ritenuto sussistente l’illecito in quanto: l’imputata aveva utilizzato un provvedimento giudiziario per esprimere giudizi denigratori sull’operato di altri magistrati e delle parti; erano state considerate scorrette le valutazioni con cui la Dott.ssa S. aveva commentato negativamente l’istanza di ricusazione avanzata da Riscossione Sicilia spa nei suoi confronti; ha ritenuto arbitrario il comportamento della Dott.ssa S. per aver proseguito la trattazione mentre avrebbe dovuto astenersi; la Dott.ssa S. aveva reso dichiarazioni in un convegno accusando pubblicamente il difensore e aveva inveito contro i colleghi nelle aule di tribunale.
La Dott.ssa S. ha presentato, altresì, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 15 luglio/1 agosto 2019 che aveva rigettato la sua istanza di revoca dell’ordinanza del 30 aprile 2019 e, in subordine, l’adozione di una misura meno afflittiva. La Sezione aveva ritenuto che i suddetti argomenti erano già stati vagliati nell’ordinanza del 30 aprile 2019.
La Suprema Corte ha provveduto, preliminarmente, alla riunione dei ricorsi in quanto legati da un nesso logico giuridico di carattere soggettivo ed oggettivi: il primo ricorso riguardava l’ordinanza di applicazione della sospensione cautelare dal servizio e dalle funzioni; il secondo, riguardando l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della prima, consisteva nella proposizione di motivi aggiunti.
La Corte ha ritenuto, nella fattispecie, che risponde dell’illecito il magistrato che, non solo in udienza ma anche in convegni e in provvedimenti giurisdizionali, si abbandoni a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale contravvenendo ai doveri di correttezza, equilibrio e rispetto della persona.
Conseguentemente le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: costituisce comportamento gravemente scorretto del magistrato, nei confronti di altri magistrati, delle parti e dei loro difensori, inserire in provvedimenti giurisdizionali valutazioni e giudizi personali o effettuare pubbliche dichiarazioni sull’operato di altri colleghi e su vicende estranee all’oggetto dei procedimenti nei quali sono pronunciati.
Siria Riccio
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