Rapporto cliente-avvocato: quali sono i limiti del mandato professionale?
Con ordinanza n. 29353 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sui limiti del mandato professionale.
Il Tribunale di Verona, ritenendo ravvisabili profili di negligenza da parte di un avvocato, aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dal cliente, dichiarando risolto il contratto di prestazione d’opera intellettuale intercorso tra le parti, condannando il legale alla restituzione di Euro 15.000 a titolo di ripetizione dell’indebito, oltre al risarcimento del danno, pari al Euro 57.507,06, oltre accessori e spese legali.
La Corte d’appello, riformando sostanzialmente la sentenza impugnata, accoglieva l’eccezione dell’avvocato impugnante, che il mandato dato al professionista era stato circoscritto alla presentazione della denuncia querela e all’esperimento dell’azione civile nel procedimento penale avviato contro due dipendenti dell’assistito, per furto aggravato commesso nel luogo di lavoro, definito con l’accertamento della prescrizione del reato e della relativa azione civile; pertanto, riteneva che non potesse muoversi alcun rimprovero al legale che aveva svolto l’attività richiesta costituendosi come parte civile al primo momento utile, una volta avviata l’azione penale (dopo l’opposizione al decreto penale emesso dal giudice penale per i fatti allegati), mentre la prescrizione del diritto ad essere risarcito doveva ascriversi all’esito del giudizio penale, sottratto al governo del danneggiato.
Il Cliente impugnava la sentenza in Cassazione affidandosi a tre motivi.
In sintesi il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che tra i compiti demandati al legale vi fosse anche quello di tutelare la sua spirazione di ottenere il ristoro dei danni cagionati dagli ex dipendenti in relazione all’ammanco di cassa denunciato.
Gli Ermellini ricordano che la procura alle liti, conferita in termini ampi ed omnicomprensivi, è idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria (cfr. anche Sez. U., Sentenza n. 4909 del 14/03/2016).
Pertanto il Collegio di secondo grado aveva errato nel soffermarsi solo sull’atto di presentazione di denuncia-querela e non sulla costituzione di parte civile, non valutando i termini e l’ampiezza del mandato ricevuto dal legale, in relazione all’attività effettivamente espletata in esecuzione del mandato.
Sul punto deve rimarcarsi che l’obbligo di attivarsi a tutela della posizione dell’assistito, qui rappresentata dall’atto di costituzione come parte civile, è connaturata alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento (Cass., 30/07/2004, n. 14597), e lo stesso, in quanto funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo (Cass., Sez. U., 30/01/2019, n. 2755).
Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
Rapporto cliente-avvocato: quali sono i limiti del mandato professionale?
Con ordinanza n. 29353 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sui limiti del mandato professionale.
Il Tribunale di Verona, ritenendo ravvisabili profili di negligenza da parte di un avvocato, aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dal cliente, dichiarando risolto il contratto di prestazione d’opera intellettuale intercorso tra le parti, condannando il legale alla restituzione di Euro 15.000 a titolo di ripetizione dell’indebito, oltre al risarcimento del danno, pari al Euro 57.507,06, oltre accessori e spese legali.
La Corte d’appello, riformando sostanzialmente la sentenza impugnata, accoglieva l’eccezione dell’avvocato impugnante, che il mandato dato al professionista era stato circoscritto alla presentazione della denuncia querela e all’esperimento dell’azione civile nel procedimento penale avviato contro due dipendenti dell’assistito, per furto aggravato commesso nel luogo di lavoro, definito con l’accertamento della prescrizione del reato e della relativa azione civile; pertanto, riteneva che non potesse muoversi alcun rimprovero al legale che aveva svolto l’attività richiesta costituendosi come parte civile al primo momento utile, una volta avviata l’azione penale (dopo l’opposizione al decreto penale emesso dal giudice penale per i fatti allegati), mentre la prescrizione del diritto ad essere risarcito doveva ascriversi all’esito del giudizio penale, sottratto al governo del danneggiato.
Il Cliente impugnava la sentenza in Cassazione affidandosi a tre motivi.
In sintesi il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che tra i compiti demandati al legale vi fosse anche quello di tutelare la sua spirazione di ottenere il ristoro dei danni cagionati dagli ex dipendenti in relazione all’ammanco di cassa denunciato.
Gli Ermellini ricordano che la procura alle liti, conferita in termini ampi ed omnicomprensivi, è idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria (cfr. anche Sez. U., Sentenza n. 4909 del 14/03/2016).
Pertanto il Collegio di secondo grado aveva errato nel soffermarsi solo sull’atto di presentazione di denuncia-querela e non sulla costituzione di parte civile, non valutando i termini e l’ampiezza del mandato ricevuto dal legale, in relazione all’attività effettivamente espletata in esecuzione del mandato.
Sul punto deve rimarcarsi che l’obbligo di attivarsi a tutela della posizione dell’assistito, qui rappresentata dall’atto di costituzione come parte civile, è connaturata alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento (Cass., 30/07/2004, n. 14597), e lo stesso, in quanto funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo (Cass., Sez. U., 30/01/2019, n. 2755).
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