Daspo: annullato se viene violato il termine a difesa
Con la sentenza n. 36255/ 2019, la Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, si è trovata a pronunciarsi sulla legittimità di un Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive (Daspo) della durata di 8 anni applicato ad un tifoso dell’inter per le partite di calcio sia di campionato che di coppa nazionali e internazionali.
Il tifoso ricorreva in Cassazione avverso l’ordinanza del 26.01.2019 del GIP, con la quale il Tribunale di Milano convalidava il provvedimento del Questore di Milano di emissione di un daspo, chiedendone l’annullamento sulla base di 5 motivi.
Con il primo motivo, in particolare, veniva eccepita la violazione del diritto di difesa sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi lamentando che il GIP aveva convalidato la misura il giorno dopo la notifica all’interessato del provvedimento del Questore in violazione del termine di 48 ore.
La Cassazione, a riguardo, ha più volte affermato che deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 – dep. 03/03/2016, La Marca, Rv. 266769)
Considerato fondato, dunque, il ricorso sulla base del primo motivo la Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Milano in data 24 gennaio 2019, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Dott.ssa Claudia Milli
Daspo: annullato se viene violato il termine a difesa
Con la sentenza n. 36255/ 2019, la Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, si è trovata a pronunciarsi sulla legittimità di un Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive (Daspo) della durata di 8 anni applicato ad un tifoso dell’inter per le partite di calcio sia di campionato che di coppa nazionali e internazionali.
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Con il primo motivo, in particolare, veniva eccepita la violazione del diritto di difesa sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi lamentando che il GIP aveva convalidato la misura il giorno dopo la notifica all’interessato del provvedimento del Questore in violazione del termine di 48 ore.
La Cassazione, a riguardo, ha più volte affermato che deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 – dep. 03/03/2016, La Marca, Rv. 266769)
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