Contenzioso tributario, il pagamento dei compensi professionali maturati
Con ordinanza n. 19102 del 2019 la Corte di Cassazione ha vagliato l’ammissibilità o meno di un ricorso avverso un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. di condanna al pagamento di compensi professionali maturati in un giudizio tributario.
Il caso prende avvio dalla richiesta di un avvocato al Tribunale di Palermo di condanna della cliente al pagamento delle spettanze maturate in giudizi davanti alle Commissioni tributarie.
Il Tribunale, adìto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., decideva la causa in composizione monocratica a favore del legale.
La società ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, in quanto la decisione era stata assunta in composizione monocratica anziché collegiale.
La Corte di Cassazione ha sollevato in via preliminare ed assorbente l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Le Sezioni unite, risolvendo la questione di giurisdizione sulla controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, hanno affermato che la giurisdizione spetti al giudice ordinario precisando che non può trovare applicazione né il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, né il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018 Rv. 650871).
Non trovando quindi applicazione l’art. 14 più volte citato, l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. doveva essere impugnata con l’appello come prevede l’art. 702-quater c.p.c..
Sulla base dei suddetti motivi la Corta ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
Contenzioso tributario, il pagamento dei compensi professionali maturati
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Il caso prende avvio dalla richiesta di un avvocato al Tribunale di Palermo di condanna della cliente al pagamento delle spettanze maturate in giudizi davanti alle Commissioni tributarie.
Il Tribunale, adìto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., decideva la causa in composizione monocratica a favore del legale.
La società ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, in quanto la decisione era stata assunta in composizione monocratica anziché collegiale.
La Corte di Cassazione ha sollevato in via preliminare ed assorbente l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Le Sezioni unite, risolvendo la questione di giurisdizione sulla controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, hanno affermato che la giurisdizione spetti al giudice ordinario precisando che non può trovare applicazione né il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, né il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018 Rv. 650871).
Non trovando quindi applicazione l’art. 14 più volte citato, l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. doveva essere impugnata con l’appello come prevede l’art. 702-quater c.p.c..
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