Assemblea soci srl: la partecipazione spetta al nudo proprietario o all'usufruttuario
Con ordinanza del 27.4.2019 il Tribunale di Firenze si è soffermato sulla legittimazione del nudo proprietario di una quota sociale a partecipare all’assemblea dei soci di una srl convocata per l’approvazione del bilancio.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il nudo proprietario di quote di partecipazione in una srl domandava al Tribunale di accertare il proprio diritto a presenziare all’assemblea.
Quanto al fumus boni iuris, il ricorrente sosteneva che l’art. 2352 c.c. lo legittimasse alla partecipazione. Quanto al periculum in mora, che la mancata partecipazione avrebbe pregiudicato il proprio diritto di informativa e eventualmente di impugnativa della delibera.
Secondo il Tribunale il ricorso è infondato.
Le norme di riferimento sono l’art. 2370 c.c. e l’art. 2352 c.c..
L’art. 2370 c.c. dispone che “possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto” con ciò confermando la stretta correlazione tra la partecipazione all’assemblea e l’esercizio del diritto di voto.
L’art. 2352, ultimo comma, c.c. stabilisce che i diritti amministrativi diversi dal diritto di voto (e secondo certa interpretazione anche dal diritto di opzione) spettano disgiuntamente, per quanto qui più interessa, al socio e all’usufruttuario.
“Detta disposizione, alla luce del dettato di cui all’art. 2370 c.c., non può essere interpretata come ricomprensiva del diritto di partecipazione tra i diritti amministrativi “innominati” di cui all’ultimo comma; ciò in quanto si ritiene maggiormente conforme ai sistema assembleare vigente interpretare l’art. 2370 c.c. come espressione di un principio generale derogabile solo in forma espressa, e al riguardo la formulazione generica di cui all’art. 2352, u.c., c.c., non pare certo utile ad enucleare una deroga al principio generale richiamato in quanto nulla dice espressamente in tema di partecipazione all’assemblea.
L’interpretazione volta a riconoscere la legittimazione all’intervento in assemblea al solo usufruttuario poggia, dunque, sulla ratio sottesa all’art. 2370 c.c. che vede la partecipazione all’assemblea strettamente funzionale all’esercizio del voto e trova una indiretta conferma nell’art. 2372 c.c., – come riformulato a seguito del d.lgs. 27/2010 – che, in tema di rappresentanza assembleare, prevede che “coloro ai quali spetta il diritto di voto” possono farsi rappresentare in assemblea”.
In conclusione il Tribunale ritiene che l’art. 2352 c.c. non attribuisca al socio nudo proprietario il diritto di partecipare all’assemblea.
In punto di periculum, il Tribunale osserva che alcun diritto del nudo proprietario di quota sociale risulta irrimediabilmente pregiudicato dalla mancata partecipazione all’assemblea essendo attribuito allo stesso sia il diritto di informazione e consultazione di cui all’art. 2476, comma II, c.c. sia, in ipotesi, il diritto di impugnazione della delibera.
Oltretutto, al di là della partecipazione o meno all’assemblea, al socio di s.r.l. è riconosciuta anche la legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e può anche domandare al Tribunale l’adozione di provvedimenti cautelari di revoca degli amministratori medesimi (art. 2476, comma III, c.c.).
Tali considerazioni, secondo il Tribunale, confermano la carenza del requisito del periculum in mora.
Per tali motivi il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
Assemblea soci srl: la partecipazione spetta al nudo proprietario o all'usufruttuario
Con ordinanza del 27.4.2019 il Tribunale di Firenze si è soffermato sulla legittimazione del nudo proprietario di una quota sociale a partecipare all’assemblea dei soci di una srl convocata per l’approvazione del bilancio.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il nudo proprietario di quote di partecipazione in una srl domandava al Tribunale di accertare il proprio diritto a presenziare all’assemblea.
Quanto al fumus boni iuris, il ricorrente sosteneva che l’art. 2352 c.c. lo legittimasse alla partecipazione. Quanto al periculum in mora, che la mancata partecipazione avrebbe pregiudicato il proprio diritto di informativa e eventualmente di impugnativa della delibera.
Secondo il Tribunale il ricorso è infondato.
Le norme di riferimento sono l’art. 2370 c.c. e l’art. 2352 c.c..
L’art. 2370 c.c. dispone che “possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto” con ciò confermando la stretta correlazione tra la partecipazione all’assemblea e l’esercizio del diritto di voto.
L’art. 2352, ultimo comma, c.c. stabilisce che i diritti amministrativi diversi dal diritto di voto (e secondo certa interpretazione anche dal diritto di opzione) spettano disgiuntamente, per quanto qui più interessa, al socio e all’usufruttuario.
“Detta disposizione, alla luce del dettato di cui all’art. 2370 c.c., non può essere interpretata come ricomprensiva del diritto di partecipazione tra i diritti amministrativi “innominati” di cui all’ultimo comma; ciò in quanto si ritiene maggiormente conforme ai sistema assembleare vigente interpretare l’art. 2370 c.c. come espressione di un principio generale derogabile solo in forma espressa, e al riguardo la formulazione generica di cui all’art. 2352, u.c., c.c., non pare certo utile ad enucleare una deroga al principio generale richiamato in quanto nulla dice espressamente in tema di partecipazione all’assemblea.
L’interpretazione volta a riconoscere la legittimazione all’intervento in assemblea al solo usufruttuario poggia, dunque, sulla ratio sottesa all’art. 2370 c.c. che vede la partecipazione all’assemblea strettamente funzionale all’esercizio del voto e trova una indiretta conferma nell’art. 2372 c.c., – come riformulato a seguito del d.lgs. 27/2010 – che, in tema di rappresentanza assembleare, prevede che “coloro ai quali spetta il diritto di voto” possono farsi rappresentare in assemblea”.
In conclusione il Tribunale ritiene che l’art. 2352 c.c. non attribuisca al socio nudo proprietario il diritto di partecipare all’assemblea.
In punto di periculum, il Tribunale osserva che alcun diritto del nudo proprietario di quota sociale risulta irrimediabilmente pregiudicato dalla mancata partecipazione all’assemblea essendo attribuito allo stesso sia il diritto di informazione e consultazione di cui all’art. 2476, comma II, c.c. sia, in ipotesi, il diritto di impugnazione della delibera.
Oltretutto, al di là della partecipazione o meno all’assemblea, al socio di s.r.l. è riconosciuta anche la legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e può anche domandare al Tribunale l’adozione di provvedimenti cautelari di revoca degli amministratori medesimi (art. 2476, comma III, c.c.).
Tali considerazioni, secondo il Tribunale, confermano la carenza del requisito del periculum in mora.
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