Esterovestizione: quando una società ha la residenza fiscale in Italia?
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 14527/2019, ribadisce la necessità di un attento controllo circa la sede effettiva di una società, non potendo dichiararsi l’esterovestizione unicamente sulla base di presunzioni relative.
“Non può definirsi esterovestita una società i cui consigli di amministrazione si sono tenuti all’estero, anche se gli amministratori sono residenti in Italia”.
La vicenda origina dalla negazione, da parte del Fisco, del rimborso delle ritenute operate in Italia in sede di distribuzione dei dividendi da parte di una controllante olandese, ritenendo quest’ultima costituitasi in Olanda al solo fine dell’applicazione del regime agevolato di tassazione dei dividendi previsto dalla Convenzione Italia-Olanda sulle doppie imposizioni. La CTR ha ritenuto che il caso di specie integrasse la fattispecie dell’esterovestizione, avendo la società controllante, nonostante la sede legale in Olanda, residenza effettiva in Italia e ritenendo probante la residenza in Italia degli amministratori della controllante.
L’esterovestizione si concretizza nell’artificiosa ubicazione estera della residenza fiscale di una società, in base al c.d. worldwide principle, al fine di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale.
Gli Ermellini, accogliendo il ricorso della società controllante con sede legale in Olanda, ritenevano, invece, che non vi fosse necessariamente un nesso causale tra la residenza italiana degli amministratori della controllante e non fosse necessariamente la sede effettiva, prospettando la necessità di più incisivi controlli nel merito.
La Cassazione, ricordando che per sede effettiva si intende quella ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, ha ritenuto di non poter dichiarare esterovestita una società straniera per il solo fatto che gli amministratori abbiano la sede effettiva in Italia, quando i consigli di amministrazione si tengono fuori dall’Italia, in quanto l’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 considera prova, relativa, della residenza fiscale la presenza congiunta sul territorio nazionale, sia della sede legale che di quella effettiva.
Dunque, a contrario, la natura di società esterovestita si può desumere solo nel caso in cui l’oggetto principale e le decisioni strategiche avvengano in uno Stato diverso da quello ove è localizzata la società straniera. È inoltre necessario che attraverso detta separazione territoriale si realizzi un indebito risparmio d’imposta.
Pertanto, la Suprema Corte non ha ritenuto, nel caso di specie, sufficiente la residenza degli amministratori della controllante in Italia ai fini della dichiarazione di esterovestizione per mancanza di coincidenza tra sede legale e sede di amministrazione effettiva.
Luca Chiaretti
Esterovestizione: quando una società ha la residenza fiscale in Italia?
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 14527/2019, ribadisce la necessità di un attento controllo circa la sede effettiva di una società, non potendo dichiararsi l’esterovestizione unicamente sulla base di presunzioni relative.
“Non può definirsi esterovestita una società i cui consigli di amministrazione si sono tenuti all’estero, anche se gli amministratori sono residenti in Italia”.
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L’esterovestizione si concretizza nell’artificiosa ubicazione estera della residenza fiscale di una società, in base al c.d. worldwide principle, al fine di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale.
Gli Ermellini, accogliendo il ricorso della società controllante con sede legale in Olanda, ritenevano, invece, che non vi fosse necessariamente un nesso causale tra la residenza italiana degli amministratori della controllante e non fosse necessariamente la sede effettiva, prospettando la necessità di più incisivi controlli nel merito.
La Cassazione, ricordando che per sede effettiva si intende quella ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, ha ritenuto di non poter dichiarare esterovestita una società straniera per il solo fatto che gli amministratori abbiano la sede effettiva in Italia, quando i consigli di amministrazione si tengono fuori dall’Italia, in quanto l’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 considera prova, relativa, della residenza fiscale la presenza congiunta sul territorio nazionale, sia della sede legale che di quella effettiva.
Dunque, a contrario, la natura di società esterovestita si può desumere solo nel caso in cui l’oggetto principale e le decisioni strategiche avvengano in uno Stato diverso da quello ove è localizzata la società straniera. È inoltre necessario che attraverso detta separazione territoriale si realizzi un indebito risparmio d’imposta.
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