
Srl, la disciplina del socio moroso applicabile anche per i conferimenti in prestazioni di opera e servizi
Il Tribunale di Roma ha recentemente risolto l’ambito di applicabilità dell’art. 2466 c.c.
“Il procedimento di cui all’art. 2466 c.c. previsto per il socio moroso non si applica solo in caso di mancati conferimenti in denaro, ma anche in natura, quali prestazioni di opere e servizi.”
Nel caso di specie G.V., socio di G.L. s.r.l., aveva sottoscritto la propria quota effettuando parte del conferimento in denaro e altra parte assumendo obblighi di prestazioni di opera e servizi verso la società, ai sensi dell’art. 2464 c.c. G.V. garantiva l’adempimento e quindi il valore delle prestazioni d’opera e servizi mediante la prestazione di una polizza fideiussoria.
A seguito della sopravvenuta inefficacia della polizza predetta, dovuta alla cancellazione dall’albo della Banca d’Italia del consorzio che l’aveva emessa, G.L. s.r.l. avviava il procedimento del socio moroso, chiedendo pertanto il versamento in denaro del valore delle prestazioni d’opera e servizi oggetto di conferimento. GV adiva il Tribunale di Roma sostenendo che il procedimento del socio moroso ex art. 2466 c.c. fosse applicabile limitatamente ai mancati conferimenti in denaro.
Il Tribunale nel rigettare il reclamo proposto, ha ribadito la necessità di assicurare in ogni tempo alla società il conseguimento del valore dei conferimenti, proprio perché l’effettività del capitale sociale rappresenta una garanzia per i terzi.
Di più. L’organo giudicante ha ritenuto che l’avvenuta eliminazione dall’art. 2464 c.c. del richiamo alla disciplina in tema di s.p.a. sia indice della volontà del legislatore di consentire l’applicabilità del dettato normativo ad una più ampia casistica di conferimenti.
Dunque, ai sensi dell’art. 2464 c.c., in caso di inefficacia della polizza a garanzia del valore del conferimento in prestazioni d’opera e servizi senza che venga versato tale valore in denaro, gli amministratori possono diffidare il socio ad adempiere entro 30 giorni. Decorso questo termine la società, nel caso in cui non ritenga utile promuovere l’esecuzione forzata, provvede a vendere la quota del socio moroso, in nome e per conto di questo, in proporzione agli altri soci. In mancanza di offerte durante l’esercizio in cui la quota è offerta in vendita, prima ai soci poi all’incanto, gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse e eliminando la quota del socio moroso attraverso riduzione del capitale in misura corrispondente.
Luca Chiaretti

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Nel caso di specie G.V., socio di G.L. s.r.l., aveva sottoscritto la propria quota effettuando parte del conferimento in denaro e altra parte assumendo obblighi di prestazioni di opera e servizi verso la società, ai sensi dell’art. 2464 c.c. G.V. garantiva l’adempimento e quindi il valore delle prestazioni d’opera e servizi mediante la prestazione di una polizza fideiussoria.
A seguito della sopravvenuta inefficacia della polizza predetta, dovuta alla cancellazione dall’albo della Banca d’Italia del consorzio che l’aveva emessa, G.L. s.r.l. avviava il procedimento del socio moroso, chiedendo pertanto il versamento in denaro del valore delle prestazioni d’opera e servizi oggetto di conferimento. GV adiva il Tribunale di Roma sostenendo che il procedimento del socio moroso ex art. 2466 c.c. fosse applicabile limitatamente ai mancati conferimenti in denaro.
Il Tribunale nel rigettare il reclamo proposto, ha ribadito la necessità di assicurare in ogni tempo alla società il conseguimento del valore dei conferimenti, proprio perché l’effettività del capitale sociale rappresenta una garanzia per i terzi.
Di più. L’organo giudicante ha ritenuto che l’avvenuta eliminazione dall’art. 2464 c.c. del richiamo alla disciplina in tema di s.p.a. sia indice della volontà del legislatore di consentire l’applicabilità del dettato normativo ad una più ampia casistica di conferimenti.
Dunque, ai sensi dell’art. 2464 c.c., in caso di inefficacia della polizza a garanzia del valore del conferimento in prestazioni d’opera e servizi senza che venga versato tale valore in denaro, gli amministratori possono diffidare il socio ad adempiere entro 30 giorni. Decorso questo termine la società, nel caso in cui non ritenga utile promuovere l’esecuzione forzata, provvede a vendere la quota del socio moroso, in nome e per conto di questo, in proporzione agli altri soci. In mancanza di offerte durante l’esercizio in cui la quota è offerta in vendita, prima ai soci poi all’incanto, gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse e eliminando la quota del socio moroso attraverso riduzione del capitale in misura corrispondente.
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