Riconoscimento del rapporto genitoriale, la trascrizione dell'atto straniero
Con sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha deciso una questione di particolare importanza. Trattasi del riconoscimento di efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero che accerta il rapporto di filiazione tra un bambino nato all’estero e un cittadino italiano.
Il giudizio nasce dalla richiesta di trascrivere in Italia un provvedimento emesso da un giudice canadese, il quale riconosceva il rapporto di co-genitorialità ai richiedenti, nei confronti di un minore nato mediante procreazione medicalmente assistita. La richiesta di trascrizione veniva rifiutata dall’Ufficiale di Stato civile di Trento sulla presupposta contrarietà dell’atto all’ordine pubblico. Interveniva il Procuratore Generale della Repubblica e il Ministero dell’Interno, entrambi a sostegno dell’Ufficiale di Stato civile, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda.
La Corte, in primis, chiarisce che il rifiuto di riconoscere un provvedimento straniero dà luogo ad una controversia di Stato. La questione, dunque, va risolta facendo riferimento al procedimento disciplinato dall’ art. 67 l. n. 218 del 1995. In materia di giurisdizione volontaria i protagonisti del procedimento sono: da un lato l’interessato dal provvedimento e dall’altro il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione. In questo modo si esclude la legittimazione ad impugnare del Pubblico Ministero.
Quanto alla trascrizione del provvedimento giurisdizionale straniero: l’atto aveva ad oggetto il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante maternità surrogata ed un cittadino italiano. Il contenuto di tale provvedimento veniva presentato alla Corte di Cassazione come in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità previsto dall’ art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004 – qualificabile come principio di ordine pubblico – in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione
Tuttavia, la Cassazione precisa che la nozione di ordine pubblico va desunta dai principi supremi e/o fondamentali della Carta costituzionale. Dunque, il giudice dovrà verificare se l’atto straniero contrasti con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla CEDU. Al contempo, chiarisce che «la tutela di tali valori fondamentali – quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione – […] non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44,comma 1, lett. d)».
Nel caso di specie, dunque, la Corte ha ritenuto di dover attribuire rilievo alla tutela dell’interesse superiore del minore, il quale trova espresso riconoscimento sia nell’ordinamento internazionale che in quello interno. In particolare, il riferimento è al diritto del minore alla conservazione dello status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in un altro Stato, come conseguenza diretta del favor filiationis emergente dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 3, e art. 33, commi 1 e 2, ed implicitamente riconosciuto dall’art. 8, par. 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Diana De Gaetani
Riconoscimento del rapporto genitoriale, la trascrizione dell'atto straniero
Con sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha deciso una questione di particolare importanza. Trattasi del riconoscimento di efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero che accerta il rapporto di filiazione tra un bambino nato all’estero e un cittadino italiano.
Il giudizio nasce dalla richiesta di trascrivere in Italia un provvedimento emesso da un giudice canadese, il quale riconosceva il rapporto di co-genitorialità ai richiedenti, nei confronti di un minore nato mediante procreazione medicalmente assistita. La richiesta di trascrizione veniva rifiutata dall’Ufficiale di Stato civile di Trento sulla presupposta contrarietà dell’atto all’ordine pubblico. Interveniva il Procuratore Generale della Repubblica e il Ministero dell’Interno, entrambi a sostegno dell’Ufficiale di Stato civile, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda.
La Corte, in primis, chiarisce che il rifiuto di riconoscere un provvedimento straniero dà luogo ad una controversia di Stato. La questione, dunque, va risolta facendo riferimento al procedimento disciplinato dall’ art. 67 l. n. 218 del 1995. In materia di giurisdizione volontaria i protagonisti del procedimento sono: da un lato l’interessato dal provvedimento e dall’altro il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione. In questo modo si esclude la legittimazione ad impugnare del Pubblico Ministero.
Quanto alla trascrizione del provvedimento giurisdizionale straniero: l’atto aveva ad oggetto il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante maternità surrogata ed un cittadino italiano. Il contenuto di tale provvedimento veniva presentato alla Corte di Cassazione come in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità previsto dall’ art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004 – qualificabile come principio di ordine pubblico – in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione
Tuttavia, la Cassazione precisa che la nozione di ordine pubblico va desunta dai principi supremi e/o fondamentali della Carta costituzionale. Dunque, il giudice dovrà verificare se l’atto straniero contrasti con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla CEDU. Al contempo, chiarisce che «la tutela di tali valori fondamentali – quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione – […] non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44,comma 1, lett. d)».
Nel caso di specie, dunque, la Corte ha ritenuto di dover attribuire rilievo alla tutela dell’interesse superiore del minore, il quale trova espresso riconoscimento sia nell’ordinamento internazionale che in quello interno. In particolare, il riferimento è al diritto del minore alla conservazione dello status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in un altro Stato, come conseguenza diretta del favor filiationis emergente dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 3, e art. 33, commi 1 e 2, ed implicitamente riconosciuto dall’art. 8, par. 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Diana De Gaetani
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