
Responsabilità per debiti sociali: quando si applica il beneficium excussionis?
La Sezione Tributaria della Cassazione, con sentenza n. 1996/2019, risolve la questione in punto di rapporto tra esecutività della cartella esattoriale e principio del beneficium excussionis.
- ricorreva in Cassazione contro sei cartelle di pagamento di Equitalia Nord S.p.a., notificate nel 2009 in qualità di socio illimitatamente responsabile per importi dovuti dalla società di persone nella quale partecipava, dolendosi della violazione del principio del beneficium excussionis in quanto, ai sensi dell’art. 2304 c.c., il creditore sociale non può aggredire i patrimoni dei singoli soci, se non dopo l’escussione, inutiliter, di quello sociale.
La Cassazione, con sentenza n. 1996/2019, respingeva il ricorso sul presupposto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la cartella di pagamento non è un atto esecutivo bensì atto che preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell’art.2304 cc., riferibile solo alla fase esecutiva.
La Suprema Corte ha ricordato infatti che “il beneficium excussionis ex art 2304 cc. ha efficacia limitatamente esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni societari, ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, così da agire senza indugi qualora il patrimonio sociale risultasse incapiente o insufficiente per il soddisfacimento del suo credito” (v Cass. 29/07/2016 n° 15966; Cass. 03/01/2014 n°49).
Luca Chiaretti

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La Cassazione, con sentenza n. 1996/2019, respingeva il ricorso sul presupposto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la cartella di pagamento non è un atto esecutivo bensì atto che preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell’art.2304 cc., riferibile solo alla fase esecutiva.
La Suprema Corte ha ricordato infatti che “il beneficium excussionis ex art 2304 cc. ha efficacia limitatamente esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni societari, ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, così da agire senza indugi qualora il patrimonio sociale risultasse incapiente o insufficiente per il soddisfacimento del suo credito” (v Cass. 29/07/2016 n° 15966; Cass. 03/01/2014 n°49).
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