Ministero della Giustizia: salvi gli effetti prodotti dal D.L. n. 2/2019
Con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 61/2019, il Ministero della Giustizia ha precisato che, a seguito della mancata conversione del d.l. n. 2 dell’11.1.2019, recante «Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi», le disposizioni ivi previste sono state abrogate dall’art. 1, comma 3, l. n. 12/2019 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 135/2018, c.d. d.l. semplificazioni.
In particolare il decreto dell’11.1.2019 stabiliva da una parte che la ineleggibilità degli avvocati che avevano già svolto due mandati consecutivi si applicava anche a quelli espletati prima dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dall’altra una proroga sino al mese di luglio 2019 per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018.
La legge n. 12/2019 ha disposto altresì che: “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 2 del 2019».
Avv. Sergio Scicchitano
Ministero della Giustizia: salvi gli effetti prodotti dal D.L. n. 2/2019
Con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 61/2019, il Ministero della Giustizia ha precisato che, a seguito della mancata conversione del d.l. n. 2 dell’11.1.2019, recante «Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi», le disposizioni ivi previste sono state abrogate dall’art. 1, comma 3, l. n. 12/2019 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 135/2018, c.d. d.l. semplificazioni.
In particolare il decreto dell’11.1.2019 stabiliva da una parte che la ineleggibilità degli avvocati che avevano già svolto due mandati consecutivi si applicava anche a quelli espletati prima dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dall’altra una proroga sino al mese di luglio 2019 per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018.
La legge n. 12/2019 ha disposto altresì che: “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 2 del 2019».
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