Divieto di doppio mandato: CNF solleva questione di costituzionalità sulla retroattività
Con ordinanza del 28.2.2019 il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e all’art. 11-quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come inserito dalla legge di conversione 13 febbraio 2019, n. 12 disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio fino alla decisione della Corte.
Il CNF solleva dubbi di costituzionalità dell’art. 3, comma 3, secondo periodo della legge 12 luglio 2017, n. 113 – che dispone il divieto di elezione nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per più di due mandati consecutivi – per contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, sotto i profili della irragionevole limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo (artt. 3, 48 e 51 Cost.) e della illegittima ed irragionevole compressione dell’ambito di autonomia riservato agli ordini circondariali forensi (enti pubblici non economici a carattere associativo) dagli artt. 2, 18 e 118 della Costituzione, anche in relazione all’art. 3 Cost..
Dubbi vengono sollevati anche con riferimento al recente intervento normativo, a procedimenti elettorali già iniziati ed in corso, per conferire rilievo in senso retroattivo ai mandati svolti prima dell’entrata in vigore delle norme preclusive.
Ci riferiamo all’art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 che appare contrastare con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza delle norme retroattive di interpretazione autentica.
La palla passa ora alla Corte Costituzionale.
Avv. Sergio Scicchitano
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Il CNF solleva dubbi di costituzionalità dell’art. 3, comma 3, secondo periodo della legge 12 luglio 2017, n. 113 – che dispone il divieto di elezione nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per più di due mandati consecutivi – per contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, sotto i profili della irragionevole limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo (artt. 3, 48 e 51 Cost.) e della illegittima ed irragionevole compressione dell’ambito di autonomia riservato agli ordini circondariali forensi (enti pubblici non economici a carattere associativo) dagli artt. 2, 18 e 118 della Costituzione, anche in relazione all’art. 3 Cost..
Dubbi vengono sollevati anche con riferimento al recente intervento normativo, a procedimenti elettorali già iniziati ed in corso, per conferire rilievo in senso retroattivo ai mandati svolti prima dell’entrata in vigore delle norme preclusive.
Ci riferiamo all’art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 che appare contrastare con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza delle norme retroattive di interpretazione autentica.
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