Digital Single Market: cosa prevede la nuova normativa europea sul copyright?
In data 12 settembre 2018 a Strasburgo, il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo dell’Unione Europea e la Commissione, hanno raggiunto un accordo per la proposta di riforma della direttiva europea sul copyright del 2001.
Tale proposta nasce dalla necessità di adeguare la normativa vigente sul diritto d’autore al nuovo contesto del mercato e della comunicazione digitale, andando ad introdurre regole e principi comuni tra i singoli paesi europei, sulle quali ogni stato può elaborare i propri regolamenti interni attuativi.
La riforma è volta a garantire ai produttori di contenuti editoriali, cinematografici e musicali, un adeguato compenso da parte dei prestatori delle principali compagnie commerciali di condivisioni online, come nel caso di YouTube, Amazon, Facebook, ecc, le quali fanno profitto sull’intermediazione di contenuti generati da terzi.
Gli Stati membri sono chiamati a promuovere una politica di concessione delle licenze basato su norme di buona governance e trasparenza, affinché il pagamento ai singoli titolari dei diritti avvenga in modo regolare, diligente, e accurato come stabilito con la direttiva 2014/26/UE (sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno).
Entrando nel dettaglio, l’emendamento all’art. 11 ha destato alcuni critiche da parte delle lobby, in quanto prevede che gli Stati membri forniscano agli editori di pubblicazioni giornalistiche, diritti che garantiscano a loro di ottenere una giusta e proporzionata remunerazione per l’uso digitale delle loro pubblicazioni.
In particolare, il Preambolo così recita: “l’evoluzione delle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi modelli di business e ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione e l’accesso ai contenuti protetti del diritto d’autore. […] Un’equa ripartizione del valore è altresì necessaria per garantire la sostenibilità del settore dell’editoria giornalistica. Ad oggi gli editori di giornali riescono difficilmente a concedere licenze per le pubblicazioni online ricavando una quota equa del valore che esse generano, il che, in ultima analisi, potrebbe pregiudicare l’accesso dei cittadini all’informazione”.
Inoltre, il legislatore europeo ha introdotto con l’emendamento all’art. 13, il c.d. “filtro sugli upload”, il quale prevede che, gli autori e artisti (interpreti o esecutori) devono poter partecipare alla distribuzione dei ricavati in forma equa e trasparente, mediante accordi tra giganti del web e editori stessi.
Infatti, i soggetti che prestano servizi online dovranno adottare misure volte a eseguire detti accordi e impedire l’uso delle opere stesse.
In assenza d’accordi, tali piattaforme sono chiamate ad adottare misure proporzionate che portino alla non disponibilità di lavori o altri argomenti che infangano il diritto d’autore o diritti correlati.
Dovrà, inoltre, essere garantita gli autori e artisti la possibilità di ricevere un giusto ed equo compenso per la cessione delle licenze e dei diritti d’autore. A tale fine, sarà necessario valutare la natura dei proventi, diretti e indiretti, cosi come i benefici derivanti dallo sfruttamento dell’opera mediante le differenti piattaforme digitali in cui il contenuto coperto dalla licenza possa essere diffuso o sfruttato per finalità commerciali.
I miglioramenti contrattuali, dovranno tenere in considerazione la natura del contributo dell’autore o dell’artista rispetto all’opera. Ciò è possibile anche mediante ricorso ad un organismo rappresentativo da adire su richiesta dell’autore o dell’artista.
Il legislatore europeo, ha previsto inoltre che gli autori e degli artisti possono ricorrere al diritto di revoca delle licenze quando le stesse sono siano sfruttate da parte degli intermediari. In particolare, nel caso in cui i diritti siano stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti allo scadere di un lasso di tempo ragionevole, dovrebbero poter disporre di un diritto di revoca che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un’altra persona i loro diritti.
Ciò trova piena attuazione anche nel caso in cui il cessionario o il licenziatario non abbia rispettato l’obbligo di trasparenza/comunicazione ad esso incombente a norma dell’art. 14 della presente direttiva.
Come conseguenza di ciò, il copyright durerebbe solo un anno, non invece, i 20 (venti) anni voluti dalla Commissione.
Le piattaforme online, inoltre, saranno chiamate ad esercitare una forma di controllo sui contenuti caricati dai loro utenti, in modo da escludere la pubblicazione di contenuti protetti dal diritto d’autore e sul quale gli utenti non detengono diritti.
Ciò non preclude la possibilità che gli autori e gli artisti potranno prevedere eccezioni o limitazioni del servizio a condizione che l’opera o altro materiale utilizzato indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, a meno ciò non risulti impossibile per ragioni pratiche.
Questo sistema, mira a farsi che ogni fornitore di servizi online si accordi con le case editrici, cinematografiche e discografiche per dotarsi di una licenza che gli permetta di ospitare contenuti coperti da copyright e allo stesso tempo garantisca una adeguata remunerazione agli artisti e autori proporzionata dei diritti concessi.
Il 20 febbraio i rappresentanti dei 28 Stati membri hanno approvato il testo della direttiva ratificato la settimana prima dal cosiddetto trilogo, ossia le tre istituzioni Ue congiunte.
La votazione finale del Parlamento europeo in seduta plenaria è prevista a breve per fine marzo o l’inizio di aprile 2019.
Quando la direttiva verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepire le nuove norme nel proprio ordinamento nazionale.
Dott. Andres Moreno
Digital Single Market: cosa prevede la nuova normativa europea sul copyright?
In data 12 settembre 2018 a Strasburgo, il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo dell’Unione Europea e la Commissione, hanno raggiunto un accordo per la proposta di riforma della direttiva europea sul copyright del 2001.
Tale proposta nasce dalla necessità di adeguare la normativa vigente sul diritto d’autore al nuovo contesto del mercato e della comunicazione digitale, andando ad introdurre regole e principi comuni tra i singoli paesi europei, sulle quali ogni stato può elaborare i propri regolamenti interni attuativi.
La riforma è volta a garantire ai produttori di contenuti editoriali, cinematografici e musicali, un adeguato compenso da parte dei prestatori delle principali compagnie commerciali di condivisioni online, come nel caso di YouTube, Amazon, Facebook, ecc, le quali fanno profitto sull’intermediazione di contenuti generati da terzi.
Gli Stati membri sono chiamati a promuovere una politica di concessione delle licenze basato su norme di buona governance e trasparenza, affinché il pagamento ai singoli titolari dei diritti avvenga in modo regolare, diligente, e accurato come stabilito con la direttiva 2014/26/UE (sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno).
Entrando nel dettaglio, l’emendamento all’art. 11 ha destato alcuni critiche da parte delle lobby, in quanto prevede che gli Stati membri forniscano agli editori di pubblicazioni giornalistiche, diritti che garantiscano a loro di ottenere una giusta e proporzionata remunerazione per l’uso digitale delle loro pubblicazioni.
In particolare, il Preambolo così recita: “l’evoluzione delle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi modelli di business e ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione e l’accesso ai contenuti protetti del diritto d’autore. […] Un’equa ripartizione del valore è altresì necessaria per garantire la sostenibilità del settore dell’editoria giornalistica. Ad oggi gli editori di giornali riescono difficilmente a concedere licenze per le pubblicazioni online ricavando una quota equa del valore che esse generano, il che, in ultima analisi, potrebbe pregiudicare l’accesso dei cittadini all’informazione”.
Inoltre, il legislatore europeo ha introdotto con l’emendamento all’art. 13, il c.d. “filtro sugli upload”, il quale prevede che, gli autori e artisti (interpreti o esecutori) devono poter partecipare alla distribuzione dei ricavati in forma equa e trasparente, mediante accordi tra giganti del web e editori stessi.
Infatti, i soggetti che prestano servizi online dovranno adottare misure volte a eseguire detti accordi e impedire l’uso delle opere stesse.
In assenza d’accordi, tali piattaforme sono chiamate ad adottare misure proporzionate che portino alla non disponibilità di lavori o altri argomenti che infangano il diritto d’autore o diritti correlati.
Dovrà, inoltre, essere garantita gli autori e artisti la possibilità di ricevere un giusto ed equo compenso per la cessione delle licenze e dei diritti d’autore. A tale fine, sarà necessario valutare la natura dei proventi, diretti e indiretti, cosi come i benefici derivanti dallo sfruttamento dell’opera mediante le differenti piattaforme digitali in cui il contenuto coperto dalla licenza possa essere diffuso o sfruttato per finalità commerciali.
I miglioramenti contrattuali, dovranno tenere in considerazione la natura del contributo dell’autore o dell’artista rispetto all’opera. Ciò è possibile anche mediante ricorso ad un organismo rappresentativo da adire su richiesta dell’autore o dell’artista.
Il legislatore europeo, ha previsto inoltre che gli autori e degli artisti possono ricorrere al diritto di revoca delle licenze quando le stesse sono siano sfruttate da parte degli intermediari. In particolare, nel caso in cui i diritti siano stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti allo scadere di un lasso di tempo ragionevole, dovrebbero poter disporre di un diritto di revoca che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un’altra persona i loro diritti.
Ciò trova piena attuazione anche nel caso in cui il cessionario o il licenziatario non abbia rispettato l’obbligo di trasparenza/comunicazione ad esso incombente a norma dell’art. 14 della presente direttiva.
Come conseguenza di ciò, il copyright durerebbe solo un anno, non invece, i 20 (venti) anni voluti dalla Commissione.
Le piattaforme online, inoltre, saranno chiamate ad esercitare una forma di controllo sui contenuti caricati dai loro utenti, in modo da escludere la pubblicazione di contenuti protetti dal diritto d’autore e sul quale gli utenti non detengono diritti.
Ciò non preclude la possibilità che gli autori e gli artisti potranno prevedere eccezioni o limitazioni del servizio a condizione che l’opera o altro materiale utilizzato indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, a meno ciò non risulti impossibile per ragioni pratiche.
Questo sistema, mira a farsi che ogni fornitore di servizi online si accordi con le case editrici, cinematografiche e discografiche per dotarsi di una licenza che gli permetta di ospitare contenuti coperti da copyright e allo stesso tempo garantisca una adeguata remunerazione agli artisti e autori proporzionata dei diritti concessi.
Il 20 febbraio i rappresentanti dei 28 Stati membri hanno approvato il testo della direttiva ratificato la settimana prima dal cosiddetto trilogo, ossia le tre istituzioni Ue congiunte.
La votazione finale del Parlamento europeo in seduta plenaria è prevista a breve per fine marzo o l’inizio di aprile 2019.
Quando la direttiva verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepire le nuove norme nel proprio ordinamento nazionale.
Dott. Andres Moreno
Recent posts.
La Cassazione, con una recente sentenza, conferma il principio di autoresponsabilità in materia di cose in custodia dettato dall’orientamento interpretativo riguardo all’art. 2051 c.c. La questione in causa ha ad oggetto il dissesto di un [...]
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Recent posts.
La Cassazione, con una recente sentenza, conferma il principio di autoresponsabilità in materia di cose in custodia dettato dall’orientamento interpretativo riguardo all’art. 2051 c.c. La questione in causa ha ad oggetto il dissesto di un [...]
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]