Non è responsabile chi interviene nell'intento di sanare la società
Commento al comunicato ufficiale N. 33/TFN del tribunale federale nazionale.
Nell’anno 2016 una cordata di imprenditori acquistò l’intero capitale sociale di una nota società di calcio italiana che, proprio in quel momento, stava tuttavia attraversando un periodo di difficoltà patrimoniale, economica e finanziaria.
Tra gli imprenditori facenti parte di tale cordata vi era anche la Sig.ra Regina Daniela Wainstein.
L’operazione di acquisto delle quote venne conclusa il 27 dicembre 2016 allorquando, con apposita delibera della società sportiva, venne innanzitutto deliberato il mutamento dell’intera compagine sociale, con l’estromissione dei precedenti soci ed amministratori e l’ingresso – quale socio unico – di una società partecipata dagli imprenditori costituenti la cordata. Vennero inoltre deliberate le opportune iniziative finalizzate al ripianamento dell’esposizione debitoria della società.
Sempre nell’ambito di tale assemblea, per quanto concerneva la composizione dell’organo amministrativo, si decise di adottare la diversa forma del Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da due consiglieri e la Sig.ra Regina Daniela Wainstein venne quindi designata quale componente del Consiglio di Amministrazione.
La società calcistica tuttavia non riuscì a porre rimedio alla sua crisi patrimoniale, economica e finanziaria, con la conseguenza che in data 9 marzo 2017 e su impulso della Procura della Repubblica venne dichiarata fallita dal competente Tribunale Fallimentare.
Nelle more del procedimento prefallimentare, e segnatamente in data 8 febbraio 2017, l’intero Consiglio di Amministrazione della società sportiva rassegnò le proprie dimissioni e la società decise di mutare nuovamente la composizione dell’organo amministrativo optando per la forma dell’Amministratore Unico.
Successivamente alla dichiarazione di fallimento, tuttavia, la Procura Federale della F.I.G.C., a seguito di apposite indagini, con atto dell’8 agosto 2018 deferì dinanzi al Tribunale Federale Nazionale tutti coloro che, a vario titolo, erano ritenuti responsabili della crisi economica che aveva portato la società al fallimento, inclusa la Sig.ra Regina Daniela Wainstein che, come innanzi precisato, aveva ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione dal 27 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017.
Alla Sig.ra Regina Daniela Wainstein venne contestata la “violazione dell’art. 1bis, comma 5 CGS -FIGC in relazione all’applicazione degli articoli 21, commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società e al dissesto economico – patrimoniale della stessa, che ne hanno determinato il successivo fallimento”.
La Sig.ra Regina Daniela Wainstein si è, quindi, costituita nel suddetto procedimento disciplinare a ministero dell’Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano, contestando integralmente ogni ingiusto addebito ed evidenziando, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, di non aver ricoperto nell’ambito della società sportiva cariche implicanti il potere rappresentativo della società, di non aver quindi mai svolto attività gestoria ma di essere stata solo un membro del Consiglio di Amministrazione dal 27 gennaio 2016 all’8 febbraio 2017.
La Sig.ra Wainstein inoltre rappresento al Tribunale Federale Nazionale che l’esiguo periodo, di circa un mese e mezzo, in cui aveva ricoperto la carica di membro del Consiglio di Amministrazione era, comunque e in ogni caso, da ritenersi del tutto insufficiente per il compimento di operazioni foriere di danno per la società.
La strategia difensiva si rivelò pienamente efficace in quanto il Tribunale Federale Nazionale, con il provvedimento dei cui al Comunicato Ufficiale N. 33/TFN del 30 ottobre 2018, ha effettivamente dichiarato l’integrale assoluzione della Sig.ra Wainstein da ogni addebito apoditticamente rivolto nei suoi confronti dalla Procura Federale.
Infatti il Tribunale, svolgendo un giudizio ex ante e quindi esaminando l’intera questione e contestualizzando l’ordine degli accadimenti rispetto al periodo del loro verificarsi, ha appurato: 1) che la Sig.ra Regina Daniela Wainstein effettivamente non aveva ricoperto alcuna carica rappresentativa della società, né svolto attività di natura gestoria della stessa, essendo stata solo un componente del Consiglio di Amministrazione insediatosi il 27 dicembre 2016; 2) che in ogni caso il limitato periodo di tempo per il quale era stata ricoperta tale carica (dal 27 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017) era da considerarsi troppo breve per il compimento di qualunque atto potenzialmente dannoso per la situazione patrimoniale della società e 3) che anzi doveva essere apprezzato positivamente il comportamento della Sig.ra Wainstein, la quale aveva deciso di intervenire nell’organizzazione della società proprio nel momento in cui si deliberava l’adozione di strumenti finalizzati alla risoluzione della sua crisi patrimoniale economica e finanziaria della stessa.
Il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale rappresenta l’esempio di avvenuta applicazione, anche nell’ambito della giustizia sportiva, del principio espresso anche nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6 del 2003 (“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”) e secondo cui, in merito all’eventuale responsabilità degli organi amministrativi, occorre “evitare sue indebite estensioni che…. finivano per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall’accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili”.
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale Federale Nazionale – contrariamente alle apodittiche deduzioni della Procura Federale – ha accertato che la Sig.ra Wainstein era invece intervenuta nella compagine amministrativa della società sportiva – assumendo la carica di componente del Consiglio di Amministrazione – in un momento di crisi economica della società medesima ed animata dall’intenzione di tentare il risanamento della stessa.
Non è responsabile chi interviene nell'intento di sanare la società
Commento al comunicato ufficiale N. 33/TFN del tribunale federale nazionale.
Nell’anno 2016 una cordata di imprenditori acquistò l’intero capitale sociale di una nota società di calcio italiana che, proprio in quel momento, stava tuttavia attraversando un periodo di difficoltà patrimoniale, economica e finanziaria.
Tra gli imprenditori facenti parte di tale cordata vi era anche la Sig.ra Regina Daniela Wainstein.
L’operazione di acquisto delle quote venne conclusa il 27 dicembre 2016 allorquando, con apposita delibera della società sportiva, venne innanzitutto deliberato il mutamento dell’intera compagine sociale, con l’estromissione dei precedenti soci ed amministratori e l’ingresso – quale socio unico – di una società partecipata dagli imprenditori costituenti la cordata. Vennero inoltre deliberate le opportune iniziative finalizzate al ripianamento dell’esposizione debitoria della società.
Sempre nell’ambito di tale assemblea, per quanto concerneva la composizione dell’organo amministrativo, si decise di adottare la diversa forma del Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da due consiglieri e la Sig.ra Regina Daniela Wainstein venne quindi designata quale componente del Consiglio di Amministrazione.
La società calcistica tuttavia non riuscì a porre rimedio alla sua crisi patrimoniale, economica e finanziaria, con la conseguenza che in data 9 marzo 2017 e su impulso della Procura della Repubblica venne dichiarata fallita dal competente Tribunale Fallimentare.
Nelle more del procedimento prefallimentare, e segnatamente in data 8 febbraio 2017, l’intero Consiglio di Amministrazione della società sportiva rassegnò le proprie dimissioni e la società decise di mutare nuovamente la composizione dell’organo amministrativo optando per la forma dell’Amministratore Unico.
Successivamente alla dichiarazione di fallimento, tuttavia, la Procura Federale della F.I.G.C., a seguito di apposite indagini, con atto dell’8 agosto 2018 deferì dinanzi al Tribunale Federale Nazionale tutti coloro che, a vario titolo, erano ritenuti responsabili della crisi economica che aveva portato la società al fallimento, inclusa la Sig.ra Regina Daniela Wainstein che, come innanzi precisato, aveva ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione dal 27 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017.
Alla Sig.ra Regina Daniela Wainstein venne contestata la “violazione dell’art. 1bis, comma 5 CGS -FIGC in relazione all’applicazione degli articoli 21, commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società e al dissesto economico – patrimoniale della stessa, che ne hanno determinato il successivo fallimento”.
La Sig.ra Regina Daniela Wainstein si è, quindi, costituita nel suddetto procedimento disciplinare a ministero dell’Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano, contestando integralmente ogni ingiusto addebito ed evidenziando, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, di non aver ricoperto nell’ambito della società sportiva cariche implicanti il potere rappresentativo della società, di non aver quindi mai svolto attività gestoria ma di essere stata solo un membro del Consiglio di Amministrazione dal 27 gennaio 2016 all’8 febbraio 2017.
La Sig.ra Wainstein inoltre rappresento al Tribunale Federale Nazionale che l’esiguo periodo, di circa un mese e mezzo, in cui aveva ricoperto la carica di membro del Consiglio di Amministrazione era, comunque e in ogni caso, da ritenersi del tutto insufficiente per il compimento di operazioni foriere di danno per la società.
La strategia difensiva si rivelò pienamente efficace in quanto il Tribunale Federale Nazionale, con il provvedimento dei cui al Comunicato Ufficiale N. 33/TFN del 30 ottobre 2018, ha effettivamente dichiarato l’integrale assoluzione della Sig.ra Wainstein da ogni addebito apoditticamente rivolto nei suoi confronti dalla Procura Federale.
Infatti il Tribunale, svolgendo un giudizio ex ante e quindi esaminando l’intera questione e contestualizzando l’ordine degli accadimenti rispetto al periodo del loro verificarsi, ha appurato: 1) che la Sig.ra Regina Daniela Wainstein effettivamente non aveva ricoperto alcuna carica rappresentativa della società, né svolto attività di natura gestoria della stessa, essendo stata solo un componente del Consiglio di Amministrazione insediatosi il 27 dicembre 2016; 2) che in ogni caso il limitato periodo di tempo per il quale era stata ricoperta tale carica (dal 27 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017) era da considerarsi troppo breve per il compimento di qualunque atto potenzialmente dannoso per la situazione patrimoniale della società e 3) che anzi doveva essere apprezzato positivamente il comportamento della Sig.ra Wainstein, la quale aveva deciso di intervenire nell’organizzazione della società proprio nel momento in cui si deliberava l’adozione di strumenti finalizzati alla risoluzione della sua crisi patrimoniale economica e finanziaria della stessa.
Il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale rappresenta l’esempio di avvenuta applicazione, anche nell’ambito della giustizia sportiva, del principio espresso anche nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6 del 2003 (“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”) e secondo cui, in merito all’eventuale responsabilità degli organi amministrativi, occorre “evitare sue indebite estensioni che…. finivano per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall’accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili”.
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale Federale Nazionale – contrariamente alle apodittiche deduzioni della Procura Federale – ha accertato che la Sig.ra Wainstein era invece intervenuta nella compagine amministrativa della società sportiva – assumendo la carica di componente del Consiglio di Amministrazione – in un momento di crisi economica della società medesima ed animata dall’intenzione di tentare il risanamento della stessa.
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