Il concordato preventivo di un servizio pubblico. La vicenda dell'ATAC
In data 11 settembre 2018 abbiamo pubblicato un articolo in cui si parlava di una particolare problematica emersa nell’ambito della procedura di concordato preventivo dell’ATAC – L’Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma.
Oggi torniamo a parlare della medesima azienda per commentare una buona notizia apparsa di recente su un articolo di stampa dell’8 gennaio 2019, in cui viene riferito non solo che il piano industriale sottoposto dall’ATAC ai propri creditori ha ottenuto, in sede concordataria, l’approvazione da parte di questi ultimi, ma anche che l’azienda ha in programma un potenziamento ed ammodernamento della gestione del servizio pubblico che – conformemente alle aspettative di tutti e soprattutto dei cittadini romani – dovrebbero garantire un efficiente proseguimento della gestione del servizio pubblico di trasporto.
L’Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune (in breve ATAC), è l’azienda pubblica concessionaria del servizio di trasporto pubblico nel comune di Roma.
Operando in regime di c.d. “concessione” essa ha sicuramente scontato le conseguenze della nuova disciplina del regime di concessione oggi contemplato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il cui art. 3 prevede espressamente, al comma 1, lettera vv) che la concessione di servizi è “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio” (link art. 3 del Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017).
Pertanto, secondo la definizione introdotta con il nuovo codice, la concessione di un servizio pubblico determina l’assunzione da parte dell’operatore economico del c.d. “rischio operativo”, ovvero di tutti i rischi connessi alla gestione del servizio.
Il trasferimento del rischio in discorso in capo all’operatore economico ha determinato, come conseguenza, che le imprese che gestiscono un servizio pubblico in regime di concessione (come appunto l’ATAC) investono nella gestione del servizio delle risorse che poi vengono remunerate nel tempo proprio attraverso la gestione stessa.
Orbene il rischio operativo venuto a gravare sull’ATAC, unitamente ad altre cause di crisi aziendale, negli ultimi tempi avevano messo seriamente a repentaglio l’equilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell’azienda, la cui esposizione debitoria nell’anno 2017 aveva superato l’importo di 1 miliardo di Euro.
Pertanto, l’azienda concessionaria del servizio pubblico di trasporto è stata costretta a presentare, dinanzi al Tribunale Fallimentare di Roma, apposita domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, contenente la presentazione di un piano industriale di risanamento ispirato al principio della “continuità aziendale” e che, ove approvato dal ceto creditorio, avrebbe consentivo all’azienda il superamento dello stato di crisi.
La buona notizia che si desume dalle recenti notizie di cronaca è rappresentata proprio dal fatto che, finalmente, il piano industriale di risanamento prospettato dall’ATAC nell’ambito della procedura concordataria ha ottenuto l’approvazione da parte dei creditori.
Ulteriore buona notizia, sempre desunta dall’articolo oggetto del presente commento, è rappresentata dal fatto che – al fine di mantenere la continuità aziendale – nel corso del 2019 l’azienda potrà impiegare nella gestione del servizio ulteriori mezzi appositamente acquistati ed è altresì in programma l’attivazione nel centro storico di due nuove linee di minibus, oltre ad un sostanziale potenziamento delle infrastrutture attraverso un ammodernamento, con l’ausilio di fondi provenienti dal ministero, delle linee della metropolitana.
Insomma, si tratta di interventi che dovrebbero consentire all’ATAC di continuare nella gestione del servizio pubblico di trasporto uniformandosi ai principi previsti dalle direttive comunitarie in materia di gestione di un servizio pubblico in regime di concessione, recepiti successivamente anche nel nostro ordinamento nazionale.
Occorre, infatti, tenere presente che l’ordinamento comunitario attraverso la direttiva 2014/23/UE (“Sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”) all’art. 2 dispone che “La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni” (link direttiva 2014/23/UE “Sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”).
Pertanto l’ordinamento comunitario ha chiesto agli Stati membri di assicurare, relativamente alla gestione di qualunque servizio pubblico, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento e di accesso universale all’utenza.
Tali principi sono stati recepiti, nel nostro ordinamento nazionale, attraverso la nuova disciplina della concessione e gestione dei servizi pubblici oggi prevista dal nuovo Codice dei Contratti pubblici.
Atteso quanto sopra è auspicabile che l’ATAC, nonostante il periodo di crisi dal quale sta tentando di uscire attraverso l’accordo raggiunto con il ceto creditorio, possa continuare a gestire nella capitale il servizio pubblico di trasporto nel pieno rispetto dei suddetti principi comunitari e nazionali.
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Oggi torniamo a parlare della medesima azienda per commentare una buona notizia apparsa di recente su un articolo di stampa dell’8 gennaio 2019, in cui viene riferito non solo che il piano industriale sottoposto dall’ATAC ai propri creditori ha ottenuto, in sede concordataria, l’approvazione da parte di questi ultimi, ma anche che l’azienda ha in programma un potenziamento ed ammodernamento della gestione del servizio pubblico che – conformemente alle aspettative di tutti e soprattutto dei cittadini romani – dovrebbero garantire un efficiente proseguimento della gestione del servizio pubblico di trasporto.
L’Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune (in breve ATAC), è l’azienda pubblica concessionaria del servizio di trasporto pubblico nel comune di Roma.
Operando in regime di c.d. “concessione” essa ha sicuramente scontato le conseguenze della nuova disciplina del regime di concessione oggi contemplato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il cui art. 3 prevede espressamente, al comma 1, lettera vv) che la concessione di servizi è “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio” (link art. 3 del Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017).
Pertanto, secondo la definizione introdotta con il nuovo codice, la concessione di un servizio pubblico determina l’assunzione da parte dell’operatore economico del c.d. “rischio operativo”, ovvero di tutti i rischi connessi alla gestione del servizio.
Il trasferimento del rischio in discorso in capo all’operatore economico ha determinato, come conseguenza, che le imprese che gestiscono un servizio pubblico in regime di concessione (come appunto l’ATAC) investono nella gestione del servizio delle risorse che poi vengono remunerate nel tempo proprio attraverso la gestione stessa.
Orbene il rischio operativo venuto a gravare sull’ATAC, unitamente ad altre cause di crisi aziendale, negli ultimi tempi avevano messo seriamente a repentaglio l’equilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell’azienda, la cui esposizione debitoria nell’anno 2017 aveva superato l’importo di 1 miliardo di Euro.
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